IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed  attuazione
della direttiva n. 2003/44/CE, a norma  dell'art.  6  della  legge  8
luglio 2003, n. 172; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  64,  comma  1,  che  dispone  che
l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e
subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto
dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure; 
  Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del  predetto
diritto e  stabilito  annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 9 luglio 2012, n. 158; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 13 settembre 2013, n. 215; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasponi
10  settembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 9 dicembre 2014, n. 285; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
16  febbraio  2016,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 29 aprile 2016, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana 16 agosto 2017 n. 190; 
  Vista la nota della  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  e  il   trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne 19 gennaio 2018, n. 1636; 
  Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione  costi
aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche; 
  Ritenuto pertanto di non dover  variare  l'ammontare  dei  predetti
diritti di ammissione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Determinazione delle tariffe 
 
  1. L'ammissione agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto di ammissione pari
a € 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a €
60,00 per la categoria B.