IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in data 21  settembre  2017  dal  Centro
«Res Agraria S.r.l.», con sede legale in Via  Canova,  19/2  -  64018
Tortoreto Lido (TE); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia e  alla  determinazione  dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari effettuata  in  data  01/12/2017
presso il Centro «Res Agraria S.r.l.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  21
settembre 2017, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Res Agraria S.r.l.», con sede legale in  Via  Canova,
19/2 - 64018 Tortoreto Lido (TE), e' riconosciuto idoneo a proseguire
nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari  volte  ad
ottenere le seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo 194/95); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). 
  individuazione dei prodotti  di  degradazione  e  di  reazione  dei
metaboliti in piante o prodotti trattati  (di  cui  all'allegato  II,
punto 6.1 del decreto legislativo 194/95); 
  valutazione del comportamento dei residui delle sostanze  attive  e
dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della
raccolta o della commercializzazione dei prodotti  immagazzinati  (di
cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 
  definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive
(di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
  prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione domestica sulla natura e sull'entita'  dei  residui  (di
cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); 
  prove su destino e comportamento ambientale  (di  cui  all'allegato
II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo 194/95); 
  studi  ecotossicologici  relativamente  all'ottenimento  dei   dati
sull'esposizione (di cui all'Allegato  III,  punto  7.2  del  decreto
legislativo 194/95); 
  determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti  per
l'uomo o per gli animali (di cui  all'Allegato  III,  punto  8.1  del
decreto legislativo 194/95); 
  prove relative  agli  effetti  della  lavorazione  industriale  e/o
preparazione  domestica  sulla  natura  e  sull'entita'  dei  residui
(Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95); 
  valutazione dei dati sui residui  nelle  colture  successive  o  di
rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo
194/95); 
  individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta  o
post-raccolta  (di  cui  all'Allegato  III,  punto  8.6  del  decreto
legislativo 194/95); 
  prove su destino e comportamento ambientale  (di  cui  all'Allegato
III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo 194/95 e successive
modifiche); 
  studi ecotossicologici  relativi  agli  effetti  su  organismi  non
bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7  del
decreto legislativo 194/95 e successive modifiche). 
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di  campo
di efficacia e le prove  di  campo  finalizzate  alla  determinazione
dell'entita'  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari  nei  seguenti
settori di attivita': 
  aree non agricole; 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture forestali; 
  colture medicinali ed aromatiche; 
  colture ornamentali; 
  colture orticole; 
  colture tropicali; 
  concia delle sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo; 
  entomologia; 
  microbiologia agraria; 
  nematologia; 
  patologia vegetale; 
  zoologia agraria; 
  produzione sementi; 
  vertebrati dannosi. 
  Inoltre  il  riconoscimento  delle  prove  di  campo  di  efficacia
riguarda anche il settore di  attivita'  «Sviluppo  dei  fitofarmaci,
attivatori e coadiuvanti», mentre il riconoscimento  delle  prove  di
campo  finalizzate  alla  determinazione  dell'entita'  dei   residui
riguarda anche il settori di attivita'  «Trasformati»,  «Residui  nel
suolo», «Esposizione operatore».