L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576,   e   le   successive
modificazioni ed integrazioni, recante  la  riforma  della  vigilanza
sulle assicurazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  le
successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo  unico
delle disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  le
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
Assicurazioni Private; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; 
  Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'IVASS; 
  Considerato che le attuali regole di determinazione del tasso medio
di rendimento delle gestioni separate, che  prevedono  l'attribuzione
alla  chiusura  del  periodo  di   osservazione   delle   plusvalenze
realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consentono,  in  alcuni
contesti di mercato, di garantire nel  tempo  un'equa  partecipazione
degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata; 
  Considerato che le attuali disposizioni del regolamento n. 38 del 3
giugno  2011  obbligano  l'impresa  a  riconoscere  nel  periodo   di
osservazione gli  utili  e  le  perdite  eventualmente  conseguiti  a
seguito  dell'utilizzo   di   strumenti   derivati   che   richiedono
negoziazioni infra-annuali; 
  Ritenuto necessario prevedere per i contratti stipulati a decorrere
dall'entrata in  vigore  del  presente  provvedimento,  modalita'  di
determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto  delle
plusvalenze nette realizzate da  accantonare  in  un  apposito  fondo
utili che concorre alla determinazione del tasso medio di  rendimento
della gestione separata in un arco temporale non  superiore  ad  anni
otto dalla data in cui le plusvalenze nette sono realizzate; 
  Ritenuto necessario introdurre una deroga alla  regola  di  calcolo
del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che consenta di
rinviare  l'attribuzione,  ai  fini   del   calcolo   del   risultato
finanziario di periodo, degli utili e delle perdite  derivanti  dalla
negoziazione  periodica  di  particolari   tipologie   di   strumenti
finanziari derivati fino alla chiusura dell'operazione; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica all'intestazione del Regolamento ISVAP n. 38  del  3  giugno
                                2011 
 
  1. Al titolo del Regolamento ISVAP n. 38  del  3  giugno  2011,  al
primo periodo, le parole «AI SENSI DELL'ART. 191,  COMMA  1,  LETTERA
E)» sono sostituite dalle seguenti: «AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 1,
LETTERA L ),».