IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute, 17 novembre  2016  e  31
gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'  stato
rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  536,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996,  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19
settembre 2000, n. 219 con errata-corrige  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 4 ottobre 2000, n. 232, concernente l'istituzione dell'elenco dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   4,   del   richiamato
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536; 
  Visto ancora il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001,  concernente
il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Tenuto conto  del  parere  adottato  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 8,  9  e  10  novembre
2017 - Stralcio verbale n. 28,  nel  quale  in  considerazione  della
gravita' della  malattia  «neuromileite  ottica»  e  dell'assenza  di
alternative terapeutiche, si e' stabilito di inserire in lista di cui
alla richiamata legge n. 648  del  1996,  il  farmaco  rituximab  per
l'indicazione richiesta; 
  Visto lo stralcio verbale n. 29, relativo alla seduta del 4, 5 e  6
dicembre 2017 della Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA, nel  quale  quest'ultima  ha  espresso  parere  favorevole
all'inserimento in lista di cui alla richiamata legge n. 648 del 1996
dei biosimilari di rituximab; 
  Ritenuto,  pertanto,   di   includere   il   medicinale   rituximab
(originatore o biosimilare) nell'elenco dei  medicinali  erogabili  a
totale carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi  della
richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il  trattamento  della
«neuromileite ottica»; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale rituximab (originatore o  biosimilare)  e'  inserito,
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi  della  richiamata  legge  23  dicembre
1996, n. 648, per le indicazioni terapeutiche di cui al seguente art.
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