IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'
stato  rispettivamente  nominato  e  confermato  direttore   generale
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19
settembre 2000 n. 219 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale del
4 ottobre 2000 n.  232,  concernente  l'istituzione  dell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Vista la  determinazione  AIFA  24  marzo  2014,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 9 aprile  2014  n.  83,  che  ha  inserito  il
medicinale  pegasparaginasi  (Oncaspar)  nell'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai  sensi
della richiamata legge 23 dicembre 1996  n.  648  per  l'indicazione:
«trattamento in prima  linea  di  pazienti  pediatrici/giovani/adulti
affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA)»; 
  Vista la determinazione  AIFA  15  giugno  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2017 n.  161,  che  ha  definito  il
regime di rimborsabilita' e  prezzo  del  medicinale  per  uso  umano
«Oncaspar» per la seguente indicazione terapeutica  «come  componente
di una terapia di associazione  antineoplastica  per  il  trattamento
della leucemia linfoblastica acuta  (acute  lymphoblastic  leukaemia,
ALL) nei pazienti pediatrici dalla nascita a diciotto  anni  e  negli
adulti»; 
  Ritenuto pertanto di dover provvedere  a  escludere  il  medicinale
pegasparaginasi (Oncaspar) di cui alla richiamata determinazione AIFA
del 24 marzo 2014  dall'elenco  dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il   medicinale   pegasparaginasi   (Oncaspar),   di    cui    alla
determinazione  AIFA  24  marzo  2014,  e'  escluso  dall'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648.