IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                   E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive modifiche e integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni,  che   recepisce   la   direttiva   2010/31/UE   sulla
prestazione energetica nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e  in  particolare  l'art.  22  che
istituisce presso la Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  un
fondo  di  garanzia  a  sostegno  della  realizzazione  di  reti   di
teleriscaldamento; 
  Vista la strategia energetica nazionale approvata  l'8  marzo  2013
con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  attuazione
della direttiva 2009/29/CE che modifica la  direttiva  2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e in particolare
l'art. 19, comma 6, che destina il 50% dei proventi delle aste  delle
quote di CO2 anche per aiutare a rispettare l'impegno comunitario  di
incrementare l'efficienza energetica del venti per cento nel 2020; 
  Visto  il  piano  di  azione  per  l'efficienza  energetica  (PAEE)
approvato il 17 luglio 2014 con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, nonche'  il  nuovo  Piano  di  azione  per
nazionale  l'efficienza  energetica  PAEE  2017  per  il   quale   la
conferenza Unificata ha sancito l'intesa in data 21 settembre 2017; 
  Visto il  decreto  9  gennaio  2015  dei  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare
recante «individuazione delle modalita' di funzionamento della cabina
di  regia  istituita  per  il  coordinamento  degli  interventi   per
l'efficienza energetica degli edifici pubblici»; 
  Vista la comunicazione della  commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008; 
  Vista la decisione n. 4505 del  6  luglio  2010  con  la  quale  la
commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.
182/2010) in data 14  maggio  2010,  nonche'  le  «Linee  guida»  per
l'applicazione del predetto metodo di calcolo di  cui  al  comunicato
dello stesso Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  179  del  3  agosto   2010   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17  giugno
2014 che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e,  in  particolare,   gli
articoli  38  e   46   relativi   agli   aiuti   agli   investimenti,
rispettivamente, a favore di misure di efficienza  energetica  e  per
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti  sotto  il  profilo
energetico. nonche' l'allegato I al predetto regolamento, recante  la
definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa; 
  Vista la decisione C(2016)-2517-final del 28  aprile  2016  con  la
quale la commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per  garanzie  concesse  a
imprese mid-cap», notificato dal Ministero dello  sviluppo  economico
(SA.43296 -  2015/N)  in  data   12   ottobre   2015   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino
degli enti  e  delle  societa'  di  promozione  e  istituzione  della
societa' «Sviluppo Italia», e in particolare l'art. 2, comma 5,  come
sostituito dall'art. 2, del decreto legislativo 14 gennaio  2000,  n.
3, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 463,  della  legge
27 dicembre 2006, n.  296,  che  da'  facolta'  alle  amministrazioni
centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
INVITALIA  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre 2006,  n.  296,  che  indica  predetta  Agenzia  quale  ente
strumentale dell'amministrazione centrale; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE e in particolare l'art.  15  che  istituisce  il  «Fondo
nazionale  per  l'efficienza  energetica»  al  fine  di  favorire  il
finanziamento di interventi  coerenti  con  il  raggiungimento  degli
obiettivi nazionali  di  efficienza  energetica,  prevedendo  che  la
gestione del predetto Fondo e dei relativi  interventi  possa  essere
attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a  societa'
in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta',  nel  rispetto  della  vigente
normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici; 
  Considerato che INVITALIA e'  soggetto  idoneo  alla  gestione  del
«Fondo nazionale per l'efficienza energetica» con  cui  stipulare  la
predetta convenzione di cui al citato art. 15, comma 9,  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014,  n.  102,  in  quanto  in  possesso  degli
anzidetti  requisiti  tecnici,  organizzativi  e  di   terzieta',   e
ritenendo a tal fine soddisfatte le condizioni  di  cui  all'art.  5,
comma 1, nonche' tenuto conto di quanto previsto all'art. 192,  comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Acquisito il parere della conferenza unificata nella  riunione  del
26 ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Contenuti e finalita' 
 
  1. Il presente  decreto  individua  le  priorita',  i  criteri,  le
condizioni  e  le  modalita'  di  funzionamento,  di  gestione  e  di
intervento  del  Fondo  nazionale  per  l'efficienza  energetica,  di
seguito  «Fondo»,  istituito  presso  il  Ministero  dello   sviluppo
economico dall'art. 15, comma 1, del  decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, nonche' l'articolazione per  sezioni  del  Fondo  e  le
relative prime dotazioni. 
  2. Il Fondo e' finalizzato a favorire, sulla base  di  obiettivi  e
priorita'  stabiliti  dal   presente   decreto   e   dai   successivi
aggiornamenti,  il  finanziamento  di  interventi  necessari  per  il
raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.