IL MINISTRO 
                DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera v), della legge  n.
220  del  2016,  che  definisce  «Film   Commission»   l'istituzione,
riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma,  che  persegue
finalita' di  pubblico  interesse  nel  comparto  dell'industria  del
cinema e dell'audiovisivo  e  fornisce  supporto  e  assistenza  alle
produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e  internazionali
e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del
cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento; 
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016,  che  prevede
che le definizioni di cui allo stesso art. 2, comma 2, della legge n.
220   del   2016,   ove   necessario,   possono   trovare   ulteriori
specificazioni tecniche nei decreti attuativi della citata legge; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 220 del 2016, ai sensi  del
quale  lo  Stato  riconosce  il  ruolo  e  l'attivita'   delle   Film
Commission, previste dagli ordinamenti  regionali  e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti  stabiliti
a  livello  nazionale,  europeo  ed  internazionale,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
  Visto l'art. 4, commi 1 e 2, della  legge  n.  220  del  2016,  che
prevede  nel  rispetto  del  titolo  V  della  parte  seconda   della
Costituzione, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base  della  rispettiva
legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione  delle
attivita'  cinematografiche  e  audiovisive  e  che  tale   attivita'
comprende   progetti    di    catalogazione,    digitalizzazione    e
conservazione, anche a fini educativi  e  culturali,  del  patrimonio
filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche,  per  la
valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con
l'archivio della Cineteca nazionale; 
  Visto l'art. 4, comma 4 della legge n. 220 del 2016, che prevede le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso  le
Film Commission, favoriscono la promozione del territorio  sostenendo
lo  sviluppo  economico,  culturale  e   linguistico   dell'industria
audiovisiva e  che  a  tal  fine,  detti  organismi  possono  offrire
assistenza amministrativa e logistica alle  imprese  audiovisive  che
decidono di operare sul territorio, possono sostenere  le  iniziative
cinematografiche  e  audiovisive  che  hanno  luogo  sul  territorio,
possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di
operatori residenti sul territorio e promuovere attivita'  dirette  a
rafforzare l'attrattivita' territoriale per lo sviluppo di iniziative
e attivita' nel campo del cinema e dell'audiovisivo; 
  Visto l'art. 4, comma 5, della legge n. 220 del 2016,  che  prevede
che alle Film Commission puo' inoltre essere affidata la gestione  di
appositi  fondi  di  sostegno  economico  al   settore   audiovisivo,
stanziati tramite la Regione o la Provincia autonoma, derivanti anche
da fondi europei; e che le Regioni e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  disciplinano  le  modalita'  tecniche  di  gestione   ed
erogazione di tali fondi, nel  rispetto  della  normativa  europea  e
secondo indirizzi  e  parametri  generali  definiti  in  un  apposito
decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni  dalla  data
di entrata in vigore della  presente  legge,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre
2013 (2013/C332/01)  sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive; 
  Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17
giugno 2014, e in particolare gli  articoli  4  e  54,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta dell'11 gennaio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Film Commission 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v), della  legge  n.  220
del 2016, la «Film  Commission»  e'  l'istituzione,  riconosciuta  da
ciascuna Regione o Provincia  autonoma,  che  persegue  finalita'  di
pubblico  interesse  nel  comparto  dell'industria   del   cinema   e
dell'audiovisivo e fornisce supporto  e  assistenza  alle  produzioni
cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo
gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore  del  cinema  e
dell'audiovisivo nel territorio di riferimento. 
  2. Costituiscono attivita' aventi finalita' di  pubblico  interesse
nel settore cinematografico e audiovisivo, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le seguenti attivita': 
    a)  sostegno  allo  sviluppo  dell'industria  cinematografica   e
audiovisiva nel territorio di competenza; 
    b) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive
che intendono operare sul territorio regionale; 
    c)  sostegno  alla  realizzazione  sul  territorio  regionale  di
iniziative cinematografiche e audiovisive; 
    d) sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa di
operatori residenti sul territorio; 
    e) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel
cinema, nelle tecniche e nei media  di  produzione  e  di  diffusione
delle immagini e dei suoni,  nonche'  di  alfabetizzazione  all'arte,
alle tecniche  e  ai  media  di  produzione  e  di  diffusione  delle
immagini,  in  raccordo  con  il  Ministero  e   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
27, comma 1, lettera i), della legge n. 220 del 2016; 
    f) promozione di attivita' dirette a  rafforzare  l'attrattivita'
territoriale per lo sviluppo di iniziative e attivita' nel campo  del
cinema e dell'audiovisivo; 
    g) collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento
e  Bolzano,  nell'ambito  delle  iniziative  promosse  al   fine   di
concorrere alla promozione  e  alla  valorizzazione  delle  attivita'
cinematografiche e audiovisive; 
    h) collaborazione con le Regioni e con le  Province  autonome  di
Trento e  Bolzano  nell'ambito  di  iniziative  di  valorizzazione  e
promozione del patrimonio artistico  cinematografico  e  audiovisivo,
attraverso   progetti   di    catalogazione,    digitalizzazione    e
conservazione, anche a fini educativi  e  culturali,  del  patrimonio
filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche; 
    i) assistenza alle Regioni e alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano, nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti  al  fine
di sostenere l'imprenditoria  cinematografica  e  audiovisiva,  anche
attraverso  convenzioni  con  il  sistema  bancario,   per   favorire
l'accesso al credito a tasso agevolato; 
    j)  promozione  del   territorio   regionale   e   valorizzazione
dell'identita'  culturale  e  linguistica  attraverso  il  cinema   e
l'audiovisivo. 
  3. Presso la Direzione Generale  Cinema  opera,  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  il  Coordinamento  nazionale  delle  Film  Commission.   Al
Coordinamento partecipano: 
    a) il Direttore generale Cinema o un suo delegato; 
    b) un rappresentante delle Film Commission per ciascuna Regione o
Provincia autonoma, purche' previste dal rispettivo ordinamento della
amministrazione regionale  o  provinciale.  La  Regione  o  Provincia
autonoma  che  abbia  riconosciuto  e  sostenga  piu'  di  una   Film
Commission designa comunque un unico rappresentante; 
    c) un rappresentante di ciascuna Regione o Provincia autonoma che
finanzi almeno una Film Commission. 
  4. Il Coordinamento svolge attivita'  di  analisi,  comparazione  e
proposta con l'obiettivo di armonizzare e rendere piu'  efficaci  gli
interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e
audiovisivo, di  monitorare  l'esito  delle  politiche  territoriali,
nonche' di proporre azioni coordinate di promozione della  produzione
italiana all'estero. Il Coordinamento stabilisce le proprie modalita'
di organizzazione e funzionamento.