Estratto determina AAM/PPA n. 118 del 16 febbraio 2018 
 
    Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l., con sede legale  e  domicilio
fiscale in Roma (RM), via Vitorchiano  n.  151,  CAP  00189,  Italia,
codice fiscale n. 00422760587. 
    Autorizzazione  della  variazione:  B.II.b.1.c)  Sostituzione   o
aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalita'
del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;  sito  in  cui
sono effettuate tutte le operazioni di  fabbricazione,  ad  eccezione
del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento
secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte  attraverso
procedimenti di fabbricazione complessi, B.II.e.6.a) Modifica  di  un
elemento del materiale di confezionamento (primario) che  non  e'  in
contatto con la formulazione del prodotto finito [ad  esempio  colore
del  tappo  amovibile,  codice  colore  sugli  anelli  delle   fiale,
protezione dell'ago (utilizzo di una plastica diversa)]; modifica che
incide sulle informazioni relative al prodotto, B.II.b.2.a) Modifiche
a livello di importatore, di modalita' di rilascio  dei  lotti  e  di
prove di controllo qualitativo del prodotto  finito;  Sostituzione  o
aggiunta di un sito in cui si effettuano il  controllo  dei  lotti/le
prove (tipo 1B), B.II.b.2.b) Modifiche a livello di  importatore,  di
modalita' di rilascio dei lotti e di prove di  controllo  qualitativo
del prodotto finito; sostituzione o aggiunta di un  sito  in  cui  si
effettuano  il  controllo  dei  lotti/le  prove  per  un   medicinale
biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati  sono
metodi   biologici/immunologici,   relativamente    al    medicinale:
«PNEUMOVAX». 
    Numero procedura di Worksharing: UK/H/0399/003/II/058/G. 
    E' autorizzato: 
      l'aggiunta del sito di produzione «MSD Ireland (Carlow), Dublin
Road,  Carlow,  Co.  Carlow,  Ireland»  per  la  formulazione  ed  il
riempimento del prodotto finito e per i test di controllo di qualita'
al rilascio (endotossine-sterilita'); 
      l'aggiunta di  un  nuovo  tappo  a  punta  a  contatto  con  il
prodotto,  contenente  una  miscela  di   isoprene   bromo   butilico
sintetico - polisopropene IR307; 
      le  modifiche  degli  stampati  consequenziali  (paragrafo  6.5
"Natura  e  contenuto  del  contenitore"  dell'RCP  e  corrispondenti
sezioni del foglio Illustrativo ed etichettatura),  relativamente  al
medicinale «Pneumovax»,  relativamente  alle  confezioni  autorizzate
all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo
riconoscimento. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono  allegati  alla  presente
determinazione. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all' Etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile  2014
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.