IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il
quale  prevede  che,  dal  2012,  per  amministrazioni  pubbliche  si
intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a   fini   statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che  le  amministrazioni  pubbliche,  con  l'esclusione
degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate
dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono
analoghi servizi non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento
prive della codificazione uniforme; 
  Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al
fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle  entrate  e
delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli  incassi  e  i
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere  esclusivamente  attraverso
ordinativi  informatici  emessi  secondo   lo   standard   ordinativo
informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il
tramite dell'infrastruttura della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla
Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i
tesorieri  e  i  cassieri  non  possono  accettare  disposizioni   di
pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con
decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i  tempi
per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14
giugno 2017, concernente la sperimentazione e  l'avvio  a  regime  di
SIOPE+ per gli enti territoriali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
settembre 2017,  concernente  l'estensione  della  sperimentazione  e
l'avvio a regime di SIOPE+ per le aziende sanitarie ed ospedaliere; 
  Visto l'art.  2,  comma  1,  del  predetto  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il quale  le
aziende sanitarie locali applicano  le  disposizioni  riguardanti  lo
sviluppo della  rilevazione  SIOPE,  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 14, comma 8-bis, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
(SIOPE+) a decorrere dal 1° ottobre 2018; 
  Visto l'art.  3,  comma  1,  del  predetto  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il  quale  i
comuni con una popolazione compresa  tra  10.001  e  60.000  abitanti
applicano le disposizioni riguardanti lo sviluppo  della  rilevazione
SIOPE, secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 8-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) a  decorrere  dal  1°  luglio
2018; 
  Tenuto   conto   delle   richieste   dell'Anci,    della    Regione
Emilia-Romagna,  della  Regione  Piemonte  e  della  Regione  Puglia,
concernenti l'avvio anticipato a regime di SIOPE+, rispetto alle date
previste dal citato  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 25 settembre 2017, limitatamente ad alcuni  enti,  per  i
quali e' stata verificata la disponibilita' dell'Istituto tesoriere o
cassiere di anticipare l'avvio a regime di SIOPE+; 
  Sentita L'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione
n. 51 del 2018 ha espresso parere favorevole; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione  del
15 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1° aprile 2018 
 
  1. I seguenti enti, applicano la disciplina prevista  dall'art.  2,
del decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  25
settembre 2017, a decorrere dal 1° aprile 2018: 
    1) l'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino; 
    2) l'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino. 
  2. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di
collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste
dalle regole tecniche per il colloquio telematico di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  3. Dal 1° aprile 2018 i cassieri degli enti di cui al comma  1  non
possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse  con  modalita'
differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017.