IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme; Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per gli enti territoriali; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, concernente l'estensione della sperimentazione e l'avvio a regime di SIOPE+ per le aziende sanitarie ed ospedaliere; Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il quale le aziende sanitarie locali applicano le disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) a decorrere dal 1° ottobre 2018; Visto l'art. 3, comma 1, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il quale i comuni con una popolazione compresa tra 10.001 e 60.000 abitanti applicano le disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+) a decorrere dal 1° luglio 2018; Tenuto conto delle richieste dell'Anci, della Regione Emilia-Romagna, della Regione Piemonte e della Regione Puglia, concernenti l'avvio anticipato a regime di SIOPE+, rispetto alle date previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, limitatamente ad alcuni enti, per i quali e' stata verificata la disponibilita' dell'Istituto tesoriere o cassiere di anticipare l'avvio a regime di SIOPE+; Sentita L'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 51 del 2018 ha espresso parere favorevole; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione del 15 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1 Avvio anticipato a regime di SIOPE+ dal 1° aprile 2018 1. I seguenti enti, applicano la disciplina prevista dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, a decorrere dal 1° aprile 2018: 1) l'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino; 2) l'AOU Citta' della Salute e della Scienza di Torino. 2. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. Dal 1° aprile 2018 i cassieri degli enti di cui al comma 1 non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' differenti da quelle previste dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017.