Alle regioni e Province autonome di
                                  Trento e di Bolzano - Loro sedi 
                                  Alle province 
                                  Alle citta' metropolitane 
                                  Ai comuni 
                                  Agli    organi     di     revisione
                                  economico-finanziaria 
                                  e, p.c. 
                                  Alla Corte dei conti 
                                     Segretariato generale 
                                     Sezione delle autonomie 
                                     Roma 
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  ministri 
                                     Segretariato generale 
                                     Dipartimento  per   gli   affari
                                  regionali, il turismo e lo sport 
                                     Dipartimento  della   protezione
                                  civile 
                                     Struttura  di  missione  per  il
                                  coordinamento       e       impulso
                                  nell'attuazione  di  interventi  di
                                  riqualificazione      dell'edilizia
                                  scolastica 
                                     Struttura di missione contro  il
                                  dissesto  idrogeologico  e  per  lo
                                  sviluppo    delle    infrastrutture
                                  idriche 
                                     Ufficio per lo sport 
                                     Roma 
                                  Al Ministero della giustizia 
                                     Dipartimento dell'organizzazione
                                  giudiziaria, del  personale  e  dei
                                  servizi - Roma 
                                  Al Ministero dell'interno 
                                  Dipartimento per gli affari interni
                                  e territoriali - Roma 
                                  Al Gabinetto del Ministro - Sede 
                                  All'Ufficio           coordinamento
                                  legislativo - Sede 
                                  All'Ufficio legislativo-economia  -
                                  Sede 
                                  All'Ufficio  legislativo-finanze  -
                                  Sede 
                                  All'ISTAT, via Cesare Balbo n. 16 -
                                  Roma 
                                  All'A.N.C.I., via dei  Prefetti  n.
                                  46 - Roma 
                                  All'U.P.I., piazza Cardelli n. 4  -
                                  Roma 
                                  Al CINSEDO, via Parigi n. 11 - Roma 
                                  Alle Ragionerie territoriali  dello
                                  Stato - Loro sedi 
 
  PREMESSA 
  La  presente  circolare  fornisce  chiarimenti   in   merito   alle
disposizioni  in  materia  di  pareggio  di   bilancio   degli   enti
territoriali per il triennio  2018-2020  e  illustra  le  innovazioni
introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205  (legge  di  bilancio
2018). Al fine di favorire una migliore comprensione  e  leggibilita'
del quadro normativo nel suo complesso, viene mantenuta la  struttura
logica gia' utilizzata nell'esercizio 2017 (circolare 3 aprile  2017,
n. 17). 
  Preliminarmente, appare utile richiamare il comma 465 dell'articolo
1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017),  che
dispone che:  "Ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica e, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre  2012,
n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  le
citta'  metropolitane,  le  province  e  i  comuni  concorrono   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo,  che
costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  e  119,  secondo
comma, della Costituzione". 
  Si ricorda che la richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243  (legge
rinforzata), ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della
Costituzione (come modificato dalla legge  costituzionale  n.  1  del
2012), al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale
del pareggio di bilancio secondo il quale  tutte  le  amministrazioni
pubbliche devono perseguire l'equilibrio di bilancio  tra  entrate  e
spese e la sostenibilita' del debito,  nell'osservanza  delle  regole
dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti
scostamenti temporanei del saldo dall'obiettivo programmatico solo in
caso di  eventi  eccezionali  quali,  ad  esempio,  gravi  recessioni
economiche, crisi finanziarie e calamita' naturali. 
  La  riforma  delle  regole  di  finanza  pubblica  per   gli   enti
territoriali e' stata  consolidata,  poi,  con  l'approvazione  della
legge 12 agosto 2016, n. 164, che  ha  apportato  alcune  sostanziali
modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012,  n.
243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali.  Il
Legislatore, infatti, nella consapevolezza che  la  stabilita'  delle
regole facilita la programmazione finanziaria, ha  previsto  che  gli
enti  territoriali   conseguano   un   unico   obiettivo   costituito
dall'equilibrio fra entrate finali e spese finali in termini di  sola
competenza (senza alcuna esclusione di voci di entrata e  di  spesa),
come  eventualmente  modificato  ai  sensi  dell'articolo  10   della
medesima legge n. 243 del 2012. 
  La riforma delle regole in parola, che ha trovato piena  attuazione
con l'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge di  bilancio  2017,
prevede,  al  comma  466,  che,  a  decorrere  dal  2017,  gli   enti
territoriali  conseguano  un  saldo  non  negativo,  in  termini   di
competenza, tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e
5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1,  2,  3  del
medesimo schema di bilancio) e che, per il triennio 2017-2019,  nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato
il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (mentre non rileva  la
quota del Fondo pluriennale vincolato di  entrata  che  finanzia  gli
impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente). A decorrere dal 2020,  tra  le  entrate  e  le
spese finali e' incluso il Fondo pluriennale vincolato di  entrata  e
di  spesa,  finanziato  dalle  entrate  finali.  Al  riguardo,  preme
precisare, anche alla luce della sentenza della Corte  costituzionale
n. 247 del 2017, che per Fondo pluriennale  di  entrata  e  di  spesa
finanziato dalle entrate finali - valido ai  fini  del  rispetto  dei
vincoli di finanza pubblica a  decorrere  dall'esercizio  2020  -  si
intende il Fondo pluriennale (di entrata e di spesa) al  netto  della
quota finanziata dal ricorso all'indebitamento e di  eventuali  quote
derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione. 
  Le principali innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre  2017,
n. 205 (legge di bilancio 2018) riguardano: 
  - Fondo pluriennale vincolato di  spesa  dell'esercizio  2016:  gli
enti  territoriali  possono  non  rilevare  in  economia  le  risorse
accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di  spesa  dell'esercizio
2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative
a  investimenti  per  lavori  pubblici  e  quelle  per  procedure  di
affidamento  gia'  attivate,  ancorche'  non  ancora   impegnate,   e
conservarle nel Fondo pluriennale vincolato di  spesa  dell'esercizio
2017, purche' riguardanti  opere  per  le  quali  l'ente  abbia  gia'
avviato le procedure per la scelta  del  contraente  o  disponga  del
progetto  esecutivo  degli  investimenti  redatto   e   validato   in
conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della
spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione  se
entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni  di  spesa
(articolo 1, comma 880); 
  - Flessibilita' in corso di gestione: all'articolo  1,  comma  468,
della legge n. 232 del 2016, dopo le parole "il prospetto allegato al
bilancio di previsione non considera gli stanziamenti" sono eliminate
le  parole   "non   finanziati   dall'avanzo   di   amministrazione".
Conseguentemente, il prospetto dimostrativo del  rispetto  del  saldo
non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del
2016, da allegare al bilancio di previsione degli enti  territoriali,
non deve piu' considerare  gli  stanziamenti  del  Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' e dei Fondi spese  e  rischi  futuri  concernenti
accantonamenti   destinati   a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione. Inoltre, e' eliminato  l'obbligo  di  allegare,  nel
corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del  saldo,
il prospetto dimostrativo alle variazioni di  bilancio  (articolo  1,
comma 785). In tal modo, l'ente deve rispettare il saldo non negativo
esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di  previsione  e
del rendiconto di gestione. Tale  modifica  normativa  va  tenuta  in
debito conto da parte del responsabile  del  servizio  finanziario  e
dell'organo di revisione economico-finanziario  nell'espressione  dei
pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio; 
  - Completa applicazione della disciplina del pareggio di bilancio a
tutte le Autonomie speciali: e' abrogato  l'articolo  1,  comma  483,
della legge n. 232 del 2016, che escludeva le regioni Friuli  Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' le province autonome di  Trento
e di Bolzano, dalle disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio
e  premiante  del  pareggio  di  bilancio. Pertanto,  dal  2018,   le
richiamate regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  non  piu'  soggette  al
vincolo del patto di stabilita' interno, applicano  integralmente  la
disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'articolo  1,  comma
465 e seguenti, della  legge n. 232 del 2016 (articolo 1, comma 828); 
  - Chiusura contabilita'  speciali  protezione  civile:  le  risorse
derivanti dalla  chiusura  delle  contabilita'  speciali  degli  enti
territoriali di cui all'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater,  della
legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  effetto  della  scadenza  del
termine di durata dello  stato  di  emergenza,  sono  vincolate  alla
realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze  adottate  ai
sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima legge n. 225
del 1992, durante lo stato di emergenza. In particolare,  le  risorse
che  residuano  alla  chiusura  della  contabilita'  speciale,  e  le
relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli di finanza  pubblica
a cui sono soggetti  gli  enti  territoriali.  Al  fine  di  favorire
l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle  predette
contabilita' speciali secondo le procedure  ordinarie  di  spesa,  e'
disciplinata apposita procedura nell'ambito del patto di solidarieta'
nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della  legge  24  dicembre
2012, n. 243 (articolo 1, commi da 787 a 791); 
  - Patti di  solidarieta'  nazionale  enti  locali:  sono  apportate
modifiche alla disciplina di concessione degli spazi finanziari  agli
enti  locali  per  spese  d'investimento  da  realizzare   attraverso
l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi  precedenti
e il ricorso al debito (articolo 1, comma 874). In particolare: 
  1) incremento di 200 milioni di euro (dagli iniziali  700  milioni)
degli spazi finanziari assegnabili agli enti locali negli anni 2018 e
2019, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo  10,  comma
4, della legge n. 243 del 2012. A tal fine, sono assegnati agli  enti
locali spazi finanziari, nel limite complessivo  di  900  milioni  di
euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di
euro annui ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro
annui  a  interventi  di  impiantistica  sportiva   e,   nel   limite
complessivo di 700 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023 (lett. a); 
  2) i comuni facenti parte di un'unione di comuni che hanno delegato
le funzioni connesse alla realizzazione di  opere  pubbliche  possono
richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei
patti nazionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della  legge  n.
243 del 2012, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa
per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega  di
funzioni (lett. b); 
  3)  sono  modificate  le  procedure  di  assegnazione  degli  spazi
finanziari  richiesti  per  interventi  di  edilizia  scolastica;  e'
introdotta, inoltre, una nuova priorita', e relativa disciplina,  per
l'impiantistica sportiva (lettere da c) a i); 
  4) sono introdotte ulteriori  priorita'  per  l'assegnazione  degli
spazi finanziari agli enti locali: 
  - investimenti gia' avviati, a valere su risorse acquisite mediante
contrazione di mutuo e  per  i  quali  sono  stati  attribuiti  spazi
finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui al comma 492 dell'articolo 1 della legge n.  232
del 2016 (lett. l); 
  - investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o  mediante
operazioni di  indebitamento  la  cui  progettazione  definitiva  e/o
esecutiva e' finanziata a valere sulle risorse di cui al Fondo per la
progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico  e
per la messa in sicurezza del territorio dal  dissesto  idrogeologico
(articolo 41-bis del decreto legge n. 50 del 2017) (lett. m); 
  - comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti,  per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa,  completo  del  cronoprogramma
della spesa (lett. n); 
  - investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento  degli
impianti per la produzione di energia elettrica di fonti  rinnovabili
diverse dal  fotovoltaico,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del
progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'  alla  vigente
normativa, completo del cronoprogramma della spesa (lett. o). 
  Da ultimo,  la  lettera  p)  aggiorna  le  lettere  del  comma  493
dell'articolo 1  della  legge  n.  232  del  2016,  alla  luce  delle
modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, mentre la  lettera
q) riformula il comma 507 dell'articolo 1 della citata legge  n.  232
del 2016, prevedendo che l'ente territoriale attesti l'utilizzo degli
spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei  patti  di
solidarieta' di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012,  con
l'invio della certificazione di verifica del rispetto  dell'obiettivo
di saldo. Il predetto ente, tuttavia, non puo' beneficiare  di  spazi
finanziari nell'esercizio finanziario successivo a quello  dell'invio
della certificazione qualora  gli  spazi  finanziari  concessi  siano
stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento. 
  Per ulteriori dettagli sulle modifiche introdotte  dalla  legge  di
bilancio 2018, si rinvia ai paragrafi dedicati. 
  A. ENTI ASSOGGETTATI ALLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA 
  A.1 Enti territoriali 
  L'articolo 1, comma 465, della legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
prevede il concorso alla realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243.  Sono  assoggettati,  pertanto,  alla
regola del saldo non negativo, in termini di competenza, tra  entrate
finali e spese finali, le regioni e le province autonome,  le  citta'
metropolitane, le province e tutti i comuni, senza alcuna esclusione. 
  Di conseguenza, anche gli enti di  nuova  istituzione  e  i  comuni
istituiti a seguito  dei  processi  di  fusione  (enti  derivanti  da
fusione per unione o enti  incorporanti  a  seguito  di  fusione  per
incorporazione)  previsti  dalla  legislazione  vigente,  che   hanno
concluso tali processi entro  la  data  del  1°  gennaio  2018,  sono
assoggettati all'obbligo  del  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica e, pertanto, sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio
e alla certificazione. A tal fine, devono accreditarsi al sistema web
appositamente                 previsto                  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,    richiedendo     una     utenza
caratterizzata da un codice identificativo (User ID  ovvero  il  nome
utente) e da una password. Qualora il nuovo  ente  disponga  gia'  di
credenziali   d'accesso   ad   altri   applicativi   del    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,   dovra'   utilizzare   le   stesse
credenziali per accedere all'applicativo web dedicato al pareggio  di
bilancio. 
  Si   invitano,   comunque,   gli   utenti   gia'   accreditati   ad
aggiornare/integrare  le  informazioni  gia'  presenti  al  fine   di
favorire  un  canale  sempre  piu'  efficace  di  comunicazione.   Al
riguardo, si raccomanda di verificare ed aggiornare, in  particolare,
le informazioni contenute nella sezione "Anagrafica Ente",  destinata
a raccogliere le informazioni inerenti ai contatti,  con  particolare
riferimento all'anagrafica istituzionale, degli amministratori e  dei
responsabili finanziari. 
  Si segnala che  la  password  scade  dopo  180  giorni  dall'ultimo
accesso nel sito del pareggio di bilancio.  Pertanto,  se  entro  180
giorni l'utente non avvia la procedura digitando le proprie User ID e
password, quest'ultima scade per una protezione del sistema. 
  Per  ulteriori  dettagli   sulle   modalita'   di   accreditamento,
integrazione dell'anagrafica, recupero password, si  veda  l'allegato
ACCESSO WEB/18 alla presente circolare (Allegato 1). 
  Da ultimo, si segnala che,  in  considerazione  della  specificita'
della citta' di Roma quale  Capitale  della  Repubblica,  il  decreto
legislativo 18 aprile 2012, n. 61 - che ha dato attuazione  al  nuovo
ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge  5
maggio 2009, n. 42 - ha previsto una  particolare  procedura  per  il
concorso alla realizzazione degli obiettivi di  finanza  pubblica  da
parte del Comune di Roma. In particolare, il comma 1 dell'articolo 12
del citato decreto legislativo  n.  61  del  2012  prevede  che  Roma
Capitale concordi con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
entro il 31 maggio di ciascun anno,  le  modalita'  e  l'entita'  del
proprio  concorso  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  il  Sindaco
trasmette la proposta di accordo al Ministero dell'economia  e  delle
finanze.  In  caso  di  mancato  accordo,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  il  concorso   di   Roma   Capitale   alla
realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica  e'  determinato
sulla base delle disposizioni  applicabili  ai  restanti  comuni  del
territorio nazionale. 
  A.2 Autonomie speciali 
  Anche le autonomie speciali sono tenute a garantire, dall'esercizio
2016, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali  in  termini  di
competenza ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243. 
  In  particolare,   per   le   autonomie   speciali,   a   decorrere
dall'esercizio 2016, e' stato avviato il graduale abbandono del patto
di stabilita' interno (conclusosi il 1° gennaio 2018),  ad  eccezione
della regione Sardegna il cui passaggio a regime alla disciplina  del
pareggio di bilancio  e'  avvenuto  contestualmente  alle  regioni  a
statuto ordinario gia' a decorrere dall'anno 2015, in attuazione  del
punto 3 dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 21  luglio  2014  e
recepito dall'articolo 42, comma 10, del  decreto-legge  n.  133  del
2014, e successivamente confermato dal comma 478-bis dell'articolo  1
della legge di stabilita' 2015. 
  La regione Sicilia, invece, applica, a regime,  la  disciplina  del
pareggio di  bilancio  a  decorrere  dall'anno  2016,  in  attuazione
dell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 20 giugno 2016  e  recepito
dall'articolo 11 del decreto-legge n. 113 del 2016. 
  Per i restanti enti ad autonomia differenziata, fino al  definitivo
passaggio  alle  regole  del  pareggio  di  bilancio  nel  2018,  gli
obiettivi di finanza pubblica sono stati conseguiti anche  attraverso
le regole del patto di  stabilita'  interno  di  cui  alla  legge  di
stabilita' 2013 (articolo 1, commi 454 e successivi  della  legge  n.
228 del 2012), modulati secondo quanto concordato tra Stato e singola
regione e provincia autonoma. 
  In particolare, la regione Valle d'Aosta e' stata  assoggettata  al
doppio vincolo di finanza pubblica (patto  di  stabilita'  interno  e
pareggio di bilancio) nell'anno 2016 e, a decorrere  dall'anno  2017,
alle sole regole del pareggio di bilancio, ivi compreso,  dunque,  il
connesso regime sanzionatorio e premiale,  ai  sensi  del  comma  484
dell'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016  n.  232  (legge  di
bilancio 2017). 
  Le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonche'  le
province autonome di Trento e Bolzano,  sono  state  assoggettate  al
doppio vincolo di finanza pubblica fino all'anno  2017.  A  decorrere
dall'anno 2018, anche per i suddetti enti ad autonomia  differenziata
viene meno il  vincolo  del  patto  di  stabilita'  interno  e  trova
integrale applicazione la disciplina del pareggio di bilancio. 
 
  ----------------- 
           1 Per la  regione  Friuli  Venezia  Giulia  il  definitivo
          superamento del patto di stabilita' interno e del regime di
          doppia applicazione dei  vincoli  di  finanza  pubblica  e'
          previsto a decorrere dal 2018 dall'articolo 1, commi 815  e
          828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per  la  regione
          Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, il definitivo superamento del patto di  stabilita'
          interno e del regime di doppia applicazione dei vincoli  di
          finanza  pubblica  e'  previsto  a   decorrere   dal   2018
          dall'articolo 1, comma 407, della legge 23  dicembre  2014,
          n. 190  e  dall'articolo  1,  comma  828,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
 
  B. DETERMINAZIONE DEL SALDO DI FINANZA  PUBBLICA  PER  IL  TRIENNIO
2018-2020 
  B.1 Indicazioni generali 
  La legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede, all'articolo  1,  comma
466, che, a decorrere dall'anno 2017,  tutti  gli  enti  territoriali
concorrono agli obiettivi di finanza pubblica  conseguendo  un  saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate  finali  e  le
spese finali. 
  Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto
dell'obiettivo di finanza pubblica, le  entrate  finali  e  le  spese
finali,  di  cui  allo  schema  di  bilancio  previsto  dal   decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  -   volto   a   disciplinare
l'armonizzazione dei sistemi contabili - sono quelle  ascrivibili  ai
seguenti titoli: 
  ENTRATE FINALI 
  1  -  Entrate  correnti  di  natura  tributaria,   contributiva   e
perequativa 
  2 - Trasferimenti correnti 
  3 - Entrate extratributarie 
  4 - Entrate in c/capitale 
  5 - Entrate da riduzioni di attivita' finanziarie 
  SPESE FINALI 
  1 - Spese correnti 
  2 - Spese in c/capitale 
  3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie. 
  Per gli anni 2018-2019, nelle entrate finali e nelle  spese  finali
in  termini  di  competenza  e'  considerato  il  Fondo   pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal
ricorso all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2). A decorrere dal 2020,
tra le entrate e le spese finali  e'  incluso  il  Fondo  pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.  Al
riguardo, preme precisare che per Fondo pluriennale di entrata  e  di
spesa finanziato dalle entrate finali - valido ai fini  del  rispetto
dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2020 -  si
intende  il  Fondo  al  netto  della  quota  finanziata  dal  ricorso
all'indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e  prestiti
confluite in avanzo di amministrazione. 
  Per ciascuno degli anni 2018-2020 non rileva,  poi,  la  quota  del
Fondo pluriennale vincolato  di  entrata  che  finanzia  gli  impegni
cancellati  definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente. Al riguardo, si precisa che la  predetta  quota
non rileva ai soli fini della verifica  del  rispetto  del  saldo  di
finanza pubblica. Per la redazione dei documenti contabili si  rinvia
al  principio  contabile  applicato   concernente   la   contabilita'
finanziaria  di  cui  al  punto  5.4  (allegato  n.  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011) che, nello specifico, dispone  che  "Nel
corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno  finanziato  dal
fondo pluriennale vincolato comporta la necessita' di procedere  alla
contestuale dichiarazione di indisponibilita' di  una  corrispondente
quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in  entrata  che  deve
essere  ridotto  in  occasione  del  rendiconto,  con  corrispondente
liberazione   delle   risorse   a    favore    del    risultato    di
amministrazione.". 
  Gli stanziamenti del Fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  e  dei
Fondi spese e rischi futuri concernenti  accantonamenti  destinati  a
confluire nel risultato di amministrazione  non  vengono  considerati
tra le spese finali,  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli
obiettivi di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.3). 
  Al riguardo, si segnala che la Corte Costituzionale,  con  sentenza
n. 247 del 20172 ,  nell'esaminare,  tra  l'altro,  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale   sollevate   dalle   regioni   autonome
Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dalla regione  Veneto  e
dalle province autonome di Bolzano e di Trento sull'articolo 1, comma
1, lettera b), della legge n. 164 del  2016  (articolo  9,  comma  1,
legge n. 243 del 2012), le ha dichiarate infondate: 
  1) circa la mancata inclusione dell'avanzo di  amministrazione  tra
le  entrate  finali   valide   ai   fini   del   saldo:   in   quanto
l'interpretazione della norma non puo' che essere quella secondo  cui
l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilita' dell'ente che
lo realizza; 
  2) circa  la  pretesa  illegittimita'  delle  limitazioni  previste
all'utilizzazione, a partire dall'esercizio 2017, delle risorse  gia'
destinate negli esercizi  precedenti  al  finanziamento  delle  spese
programmate e - a tal fine - inserite nel Fondo pluriennale vincolato
(che  impedirebbe  la  naturale  utilizzazione  del   fondo   stesso,
trasformandolo  di  fatto  in  un   indebito   contributo   dell'ente
territoriale agli obiettivi di finanza  pubblica):  cio',  in  quanto
occorre  interpretare  le  richiamate  norme   nel   senso   che   le
disposizioni impugnate  non  alterano  la  struttura  e  la  gestione
temporale  del  Fondo  pluriennale  vincolato.  Ne  consegue  che   -
contrariamente a quanto lamentato dalle  ricorrenti  -  accertamenti,
impegni, obbligazioni attive  e  passive  rimangono  rappresentati  e
gestiti in bilancio secondo quanto programmato a suo tempo  dall'ente
territoriale. Pertanto, l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5
dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa  in
senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per  il
consolidamento dei conti nazionali. Tale aggregazione  contabile  non
incide  ne'  quantitativamente  ne'   temporalmente   sulle   risorse
legittimamente accantonate per la copertura di programmi,  impegni  e
obbligazioni  passive  concordate  negli  esercizi   anteriori   alle
scadenze del Fondo pluriennale vincolato. 
 
  -------------- 
           2 La Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 2017  ha
          dichiarato  non  fondate  le  questioni   di   legittimita'
          costituzionale    avanzate    dalle    Regioni     autonome
          Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, dalla  Regione
          Veneto e dalle Province autonome di  Bolzano  e  di  Trento
          sull'articolo 1, comma 1, lettera b), della  legge  n.  164
          del 2016, che ha introdotto il comma 1-bis dell'articolo  9
          della legge n. 243 del  2012,  che  prevede  che  "Ai  fini
          dell'applicazione del  comma  1,  le  entrate  finali  sono
          quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
          bilancio previsto dal decreto legislativo 23  giugno  2011,
          n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
          1, 2 e 3 del medesimo schema  di  bilancio.  Per  gli  anni
          2017-2019, con la legge di  bilancio,  compatibilmente  con
          gli obiettivi di finanza pubblica e su base  triennale,  e'
          prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di
          entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le
          entrate e le spese finali e' incluso il  fondo  pluriennale
          vincolato di entrata e di spesa, finanziato  dalle  entrate
          finali". 
          Le questioni possono essere sintetizzate  in  relazione  ai
          tre diversi periodi di cui si compone la norma impugnata: 
          a) il primo  periodo  -  secondo  la  prospettazione  della
          Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - avrebbe  l'effetto
          indiretto  di  "espropriare"  l'avanzo  di  amministrazione
          all'ente territoriale che lo ha realizzato per acquisirlo a
          obiettivi di  finanza  pubblica  da  realizzare  in  ambito
          regionale; 
          b) con argomentazioni sostanzialmente  analoghe,  tutte  le
          autonomie speciali ricorrenti deducono poi che il secondo e
          il terzo periodo, attraverso uno  strumentale  collegamento
          con lo schema di  bilancio  armonizzato,  impedirebbero  la
          naturale utilizzazione  del  fondo  pluriennale  vincolato,
          trasformandolo di fatto in un indebito contributo dell'ente
          territoriale agli obiettivi di  finanza  pubblica.  In  tal
          modo, un istituto nato per la  mera  esposizione  contabile
          delle diacronie inerenti alla gestione di competenza  e  di
          cassa dei  programmi  aventi  valenza  pluriennale  sarebbe
          conformato dalle norme impugnate in un'indebita  intrusione
          negli equilibri finanziari dell'ente territoriale,  ponendo
          in  essere  una  patente  violazione  della  sua  autonomia
          finanziaria  e   del   correlato   buon   andamento   della
          programmazione. 
          Avendo  tutte   le   questioni   sollevate   l'intento   di
          salvaguardare    la    disponibilita'    dell'avanzo     di
          amministrazione e del Fondo pluriennale  vincolato  secondo
          le rispettive discipline, una diversa interpretazione delle
          disposizioni impugnate che escluda il  preteso  significato
          ablativo le renderebbe, per cio' stesso, infondate. 
 
  Riportando la lettura di tali disposizioni alla loro  finalita'  di
aggregazione  macroeconomica,  vengono  a  cadere  tutti  i   pretesi
pregiudizi per le finanze delle autonomie ricorrenti. Queste  ultime,
unitamente agli altri  enti  territoriali,  mantengono,  infatti,  la
piena  facolta'  di  gestire  secundum  legem  il  Fondo  pluriennale
vincolato, indipendentemente dalla sua  collocazione  nei  contestati
titoli di bilancio. 
  Cio' posto, si ritiene che gli strumenti previsti  dal  legislatore
(intese regionali e patti di solidarieta' nazionale)  e  la  maggiore
flessibilita'  in  corso  di  gestione  introdotta  dal   comma   785
dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che  modifica  il  comma
468 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 20163 ,  rappresentino  un
efficace mezzo di utilizzo - e progressivo smaltimento -  dell'avanzo
di amministrazione da parte degli enti territoriali, in linea con  le
interpretazioni della Corte costituzionale espresse nella  richiamata
sentenza n. 247 del 2017. 
 
  -------------- 
           3 Il comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017
          prevede che il  prospetto  dimostrativo  del  rispetto  del
          saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466,  della
          legge  n.  232  del  2016,  da  allegare  al  bilancio   di
          previsione degli enti territoriali,  non  deve  considerare
          gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilita' e
          dei Fondi spese e rischi futuri concernenti  accantonamenti
          destinati a confluire  nel  risultato  di  amministrazione,
          anche se  finanziati  dall'avanzo  di  amministrazione,  ed
          elimina l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai
          fini della verifica del rispetto del  saldo,  il  prospetto
          dimostrativo alle  variazioni  di  bilancio.  Pertanto,  il
          saldo non negativo deve essere rispettato esclusivamente in
          sede di approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  del
          rendiconto di gestione). 
 
  B.2 Fondo pluriennale vincolato 
  Nell'ambito  del  principio  contabile  applicato  concernente   la
contabilita' finanziaria (di  cui  all'allegato  n.  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011), al  punto  5.4  viene  disciplinato  il
Fondo pluriennale vincolato. 
  La disciplina generale del Fondo pluriennale vincolato prevede che,
alla fine  dell'esercizio,  nel  caso  in  cui  l'entrata  sia  stata
accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata,  tutti  gli
stanziamenti cui si riferisce la spesa, ivi inclusi  quelli  relativi
al Fondo pluriennale vincolato, costituiscono economia di bilancio  e
danno  luogo  alla  formazione  di  una  quota   del   risultato   di
amministrazione dell'esercizio. 
  In  deroga  alla  disciplina  generale,  il   principio   contabile
specifica  che  possono  essere  finanziate  dal  Fondo   pluriennale
vincolato (e solo ai fini della sua determinazione) tutte le voci  di
spesa contenute nei quadri economici relativi a spese di investimento
per lavori pubblici esigibili negli esercizi successivi anche se  non
interamente impegnate. La costituzione del Fondo per l'intero  quadro
economico e' consentita solo in presenza  di  impegni  assunti  sulla
base di obbligazioni giuridicamente  perfezionate,  imputate  secondo
esigibilita', anche se relative solo ad alcune voci, escluse le spese
sostenute per la progettazione. 
  Al riguardo,  giova  ricordare  che  il  principio  contabile  5.4,
concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato  4/2  del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011, stabilisce che, nel  caso
in cui non vi sia aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo,
le  risorse  accertate,  cui  il  Fondo  pluriennale  si   riferisce,
confluiscono  nell'avanzo  di  amministrazione   vincolato   per   la
riprogrammazione  dell'intervento  in  conto  capitale  ed  il  Fondo
pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 
  Come anticipato, l'articolo 1, comma 880, della legge  di  bilancio
2018, dispone  che  le  risorse  accantonate  nel  Fondo  pluriennale
vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto  5.4
del  principio  contabile  applicato  concernente   la   contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei  quadri
economici relative a investimenti per lavori pubblici  e  quelle  per
procedure di affidamento gia' attivate, se  non  utilizzate,  possono
essere conservate nel Fondo pluriennale di spesa dell'esercizio  2017
purche' relative a opere per le quali l'ente abbia  gia'  avviato  le
procedure per la scelta del contraente fatte  salve  dal  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, o disponga del progetto esecutivo degli  investimenti  redatto  e
validato  in  conformita'  alla  vigente  normativa,   completo   del
cronoprogramma di spesa. Si evidenzia,  tuttavia,  che  tali  risorse
confluiscono nel risultato di amministrazione  se  entro  l'esercizio
2018 non vengono assunti i relativi impegni di spesa. 
  Per gli anni 2017-2019, come precisato dal comma 466, ai fini della
determinazione del saldo di finanza pubblica di competenza, gli  enti
territoriali sommano all'ammontare  delle  entrate  finali  accertate
l'importo del Fondo pluriennale vincolato di entrata  corrente  e  in
conto  capitale,  al  netto  della  quota  riveniente   dal   ricorso
all'indebitamento, e sommano al totale delle spese  finali  impegnate
l'importo del Fondo pluriennale vincolato  di  spesa  corrente  e  in
conto capitale, anch'esso al netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamento. 
  Il richiamato comma 466 precisa,  inoltre,  che,  a  decorrere  dal
2020,  tra  le  entrate  e  le  spese  finali  e'  incluso  il  Fondo
pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate
finali. Come gia' precedentemente evidenziato, per Fondo  pluriennale
di entrata e di spesa finanziato dalle entrate  finali  -  valido  ai
fini del  rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  a  decorrere
dall'esercizio 2020 - si  intende  il  Fondo  al  netto  della  quota
finanziata  dal  ricorso  all'indebitamento  e  di  eventuali   quote
derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione.
Cio',  non  solo  alla  luce  della  citata  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 247 del 2017, ma anche in considerazione del  fatto
che gli enti territoriali possono costituire,  in  ciascun  anno,  il
Fondo pluriennale di spesa finanziato da  avanzo  di  amministrazione
esclusivamente nel rispetto del proprio  saldo  (e,  di  conseguenza,
coprendolo con le entrate finali valide ai fini  della  verifica  del
rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica)  o,  alternativamente,
attraverso  gli   strumenti   di   flessibilita'   disciplinati   dal
legislatore (intese regionali e patti di solidarieta' nazionali)  che
assicurano a livello regionale e/o nazionale il rispetto dei  vincoli
di  finanza  pubblica   del   complesso   degli   enti   territoriali
interessati. 
  Si ricorda, inoltre, che l'ultimo periodo del comma 466 prevede che
non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato  di  entrata  che
finanzia gli impegni cancellati definitivamente  dopo  l'approvazione
del rendiconto dell'anno precedente. Al riguardo, si precisa  che  la
predetta quota non rileva ai soli fini della  verifica  del  rispetto
del saldo di finanza pubblica (cfr. paragrafo B.1). 
  Da ultimo, si segnala che l'articolo 6-ter del decreto legge n.  91
del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017,  ha  modificato  il
punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23  giugno  2011,
n. 118, prevedendo che a seguito dell'aggiudicazione definitiva della
gara, le spese contenute nel quadro economico  dell'opera  prenotate,
ancorche' non impegnate, continuano ad essere  finanziate  dal  Fondo
pluriennale  vincolato,  mentre  gli  eventuali   ribassi   di   asta
costituiscono  economie  di  bilancio  e  confluiscono  nella   quota
vincolata del  risultato  di  amministrazione  se  entro  il  secondo
esercizio successivo all'aggiudicazione non sia  intervenuta  formale
rideterminazione  del   quadro   economico   progettuale   da   parte
dell'organo competente che incrementa le spese del  quadro  economico
dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di
aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i  vincoli  di  bilancio
definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  B.3 Fondo crediti di dubbia esigibilita' e  Fondi  spese  e  rischi
futuri 
  Nell'ambito   del   richiamato   principio   contabile    applicato
concernente la contabilita' finanziaria (di cui all'allegato  n.  4/2
al  decreto  legislativo  n.  118  del  2011),  al  punto  3.3  viene
disciplinato il Fondo crediti di dubbia esigibilita',  stanziato  nel
bilancio e accantonato  nel  risultato  d'amministrazione.  Il  Fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel bilancio di previsione
e' un Fondo stanziato tra le spese  di  ciascun  esercizio  di  parte
corrente, in conto capitale e per  le  partite  finanziarie,  il  cui
ammontare e' determinato in  considerazione  della  dimensione  degli
stanziamenti  relativi  ai  crediti  che  si  prevede  si  formeranno
nell'esercizio finanziario, della loro natura e  del  loro  andamento
negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di  riferimento  (la
media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna  tipologia
di entrata). Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita'
non e' oggetto di  impegno  e  genera  un'economia  di  bilancio  che
confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 
  Il comma 882 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018  modifica
il paragrafo 3.3 (che regola gli accantonamenti al Fondo  crediti  di
dubbia esigibilita') dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. La novella prevede che, nel  2018,  gli  enti
territoriali debbano stanziare in bilancio una quota almeno  pari  al
75 per cento  (prima  della  modifica  era  pari  all'85  per  cento)
dell'importo   dell'accantonamento   quantificato    nel    prospetto
riguardante il Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  allegato  al
bilancio di previsione, nel 2019 pari almeno  all'85  per  cento  (la
vecchia norma  prevedeva  che  dal  2019  l'accantonamento  al  Fondo
venisse effettuato per l'intero importo), nel 2020 pari almeno al  95
per cento e pari al 100 per cento a decorrere dal 2021. 
  Le altre tipologie di Fondi per le  quali  e'  possibile  prevedere
stanziamenti di bilancio in sede di  previsione  e  nel  corso  della
gestione, sono: 
  a) Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste 
  b) Fondi speciali (solo per le regioni e le province autonome) 
  c) Fondo contenziosi 
  d) Fondo perdite societa' partecipate 
  e) Altri Fondi spese e rischi futuri. 
  Il Fondo di riserva per spese obbligatorie  e  impreviste,  di  cui
alla lettera a), e' uno strumento ordinario destinato a garantire  il
rispetto del principio della flessibilita' di bilancio,  individuando
all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di
bilancio la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti  dalle
circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono  manifestare
nel corso dell'esercizio  e  di  modificare  i  valori  a  suo  tempo
approvati dagli organi di governo. Per gli enti  locali  il  predetto
fondo e' stanziato in misura non inferiore allo 0,30 per cento e  non
superiore  al  2  per  cento  del  totale  delle  spese  correnti  di
competenza previste  in  sede  di  predisposizione  del  bilancio  di
previsione. 
  I Fondi speciali di cui alla lettera b) sono iscritti nel  bilancio
delle regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  per
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi  che  si
perfezionano  dopo  l'approvazione  del  bilancio  (articolo  49  del
decreto legislativo n. 118 del 2011). 
  Il Fondo contenziosi,  di  cui  alla  lettera  c),  e'  accantonato
dall'ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei
potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalita'  previste
dal principio applicato della contabilita' finanziaria al punto  5.2,
lettera h). Si e', pertanto, in presenza di una obbligazione  passiva
condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o  del
ricorso), con riferimento al quale l'ente non puo'  impegnare  alcuna
spesa. Nel caso in cui il contenzioso nasca con  riferimento  ad  una
obbligazione  gia'  sorta,  per  la  quale  e'  stato  gia'   assunto
l'impegno,  l'ente  deve  conservare  l'impegno  e   non   effettuare
l'accantonamento per la parte  impegnata.  L'accantonamento  riguarda
solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. 
  Il Fondo perdite societa' partecipate di cui  alla  lettera  d)  e'
previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 147  del  2013  e
dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  nel
caso in cui  le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e  le  societa'
partecipate dagli enti locali presentino un risultato di esercizio  o
saldo finanziario negativo. 
  Da ultimo, i Fondi di cui alla lettera e),  riguardanti  passivita'
potenziali, possono essere previsti, in sede di  predisposizione  del
bilancio di previsione, tenendo conto delle specificita'  di  ciascun
ente. 
  Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli  enti
territoriali, in sede di predisposizione del bilancio di  previsione,
non considerano tra le  spese  finali  il  Fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' e i Fondi di cui alle lettere c), d) ed e)  destinati  a
confluire nel risultato di amministrazione. 
  Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste di cui alla
lettera a), essendo uno strumento ordinario destinato a garantire  il
rispetto del principio  di  flessibilita'  del  bilancio,  non  viene
considerato tra i  Fondi  destinati  a  confluire  nel  risultato  di
amministrazione. 
  Anche i Fondi speciali di cui alla lettera b), in quanto  destinati
a far fronte agli oneri derivanti dai  provvedimenti  legislativi  in
corso di approvazione, non sono destinati a confluire  nel  risultato
di amministrazione. 
  Nel corso della gestione e in sede di monitoraggio finale, ai  fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti di
dubbia esigibilita' e i Fondi di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)
destinati  a  confluire  nell'avanzo  di  amministrazione  non   sono
considerati tra le spese finali. 
  Cio' amplia la  capacita'  di  spesa  degli  enti  permettendo,  ad
esempio, di utilizzare, nei limiti degli stanziamenti previsti per il
Fondo crediti dubbia esigibilita' e per i Fondi spese e rischi futuri
di ciascun anno di programmazione destinati a  confluire  nell'avanzo
di amministrazione, l'avanzo di amministrazione libero,  destinato  e
vincolato riferito all'esercizio precedente a quello di riferimento. 
  B.4 Effetti dei Patti di solidarieta' relativi agli anni precedenti 
  In attuazione del comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio
2017, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  con  il
prospetto "VAR/PATTI/17", gia' noto agli enti  locali  e  disponibile
all'interno del  sistema  web  appositamente  previsto  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  ha  determinato  le   variazioni
complessive del saldo tra le entrate finali  e  le  spese  finali  di
ciascun  ente  tenendo  conto  degli  effetti   delle   compensazioni
derivanti  dai  patti  regionali  "orizzontali"  e   dal   patto   di
solidarieta'  nazionale  "orizzontale"  2016  sul  saldo  di  finanza
pubblica relativo all'anno  2018,  nonche'  degli  effetti  derivanti
dalle intese regionali e dai patti di solidarieta' nazionali relativi
all'esercizio 2017 sul periodo 2018-2020. 
  Pertanto, agli enti che, nel 2016  e/o  2017,  hanno  ceduto  spazi
finanziari, nel biennio successivo e' stata riconosciuta, in  ciascun
anno, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacita'  di
spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza  pubblica  pari
alla meta' degli spazi ceduti; viceversa, agli enti locali che  hanno
ricevuto spazi finanziari, da  utilizzare  nel  2016  e/o  2017,  per
sostenere impegni di spesa in conto capitale  per  investimenti,  nel
biennio  successivo  e'  stata  applicata,  in  ciascun   anno,   una
variazione con effetti peggiorativi (minore capacita' di  spesa)  sul
conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica,  di  un  importo
pari alla meta' della quota acquisita. 
  Il prospetto "VAR/PATTI/17", disponibile  a  fini  conoscitivi  sul
sito  web  all'indirizzo  http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  e'  un
utile supporto per gli enti locali, al fine della predisposizione del
bilancio di previsione 2018-2020 nel pieno rispetto delle  regole  di
finanza pubblica vigenti, nonche' per la compilazione del  "Prospetto
allegato al bilancio di previsione" (cfr. paragrafo C). 
  A tal proposito, si  soggiunge  che,  sul  sito  web  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it,  e'  disponibile,  altresi',   il
prospetto "VAR/PATTI/18", al fine di consentire agli enti  locali  di
conoscere     gli     effetti     complessivi     derivanti     dalle
cessioni/acquisizioni degli spazi finanziari a seguito  delle  intese
regionali  e  dei  patti  di  solidarieta'  nazionali  da   attivarsi
nell'anno in corso (cfr. paragrafi da I.1 a I.3). Si precisa  che  il
modello "VAR/PATTI/18", oltre ad evidenziare gli effetti  complessivi
derivanti   dall'acquisizione/cessione   degli   spazi    finanziari,
prospetta i medesimi effetti suddivisi tra: 
  - effetti complessivi  da  acquisizione  spazi  finanziari  2018  e
recuperi da cessioni anni precedenti (maggiore capacita'  di  spesa):
il valore  negativo  della  cella  corrispondente  all'anno  2018  e'
riportato da ciascun ente, in valore assoluto,  nella  corrispondente
cella G del  "Prospetto  allegato  al  bilancio  di  previsione",  di
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo
C) - (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011  -  Bilancio
di previsione) -  ed  e'  riportato,  altresi',  automaticamente  dal
sistema,  in  valore  assoluto,  nella  corrispondente  cella  G  del
prospetto MONIT/18; 
  - effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e  recuperi
da acquisizioni anni  precedenti  (minore  capacita'  di  spesa):  il
valore positivo della cella corrispondente all'anno 2018 e' riportato
da ciascun ente nella corrispondente cella M del "Prospetto  allegato
al bilancio di previsione", di verifica del rispetto dei  vincoli  di
finanza pubblica  (cfr.  paragrafo  C)  -  (Allegato  9  del  decreto
legislativo n. 118 del  2011  -  Bilancio  di  previsione)  -  ed  e'
riportato automaticamente dal sistema nella  corrispondente  cella  M
del prospetto MONIT/18. 
  Da ultimo, il prospetto "VAR/PATTI/18", alla cella  "EQUILIBRIO  DI
BILANCIO RIDETERMINATO ai sensi dell'articolo  1,  comma  871,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione dell'articolo 9 comma 5
della legge n. 243/2012", riporta il valore positivo del saldo di cui
al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016,  in  misura
pari al contributo concesso ai comuni, nell'anno 2018,  a  titolo  di
ristoro del gettito non piu' acquisibile a seguito  dell'introduzione
della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013, ai sensi dei commi da 870 a 871 dell'articolo 1 della legge  di
bilancio 2018. L'importo, nella misura complessiva di 300 milioni  di
euro, e' stato  attribuito  a  ciascun  ente  sulla  base  di  quanto
indicato nella Tabella B allegata al D.P.C.M. 10  marzo  2017  (comma
870, articolo 1, legge di bilancio 2018). 
  C. PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 
  L'articolo 1,  comma  468,  della  legge  n.  232  del  2016,  come
modificato dall'articolo 1, comma 785, lettere a) e b),  della  legge
di bilancio 2018, prevede che il prospetto dimostrativo del  rispetto
del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della  legge
n. 232 del 2016, da allegare al bilancio  di  previsione  degli  enti
territoriali, non deve considerare gli stanziamenti del Fondo crediti
di dubbia esigibilita' e dei Fondi spese e rischi futuri  concernenti
accantonamenti   destinati   a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione.  Inoltre,  essendo  stato  abrogato   l'obbligo   di
allegare, nel  corso  dell'esercizio,  ai  fini  della  verifica  del
rispetto del saldo, il  prospetto  dimostrativo  alle  variazioni  di
bilancio,  ne  consegue  che  il  saldo  non  negativo  deve   essere
rispettato esclusivamente in sede di  approvazione  del  bilancio  di
previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica  normativa  va
tenuta in  debito  conto  da  parte  del  responsabile  del  servizio
finanziario  e   dell'organo   di   revisione   economico-finanziario
nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti  di  variazione  di
bilancio. 
  Come noto, gli enti territoriali, al fine di garantire l'equilibrio
di cui  al  richiamato  comma  466,  nella  fase  di  previsione,  in
attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 243  del
2012, sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un  prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo,  previsto  nell'Allegato  9  del
decreto  legislativo   n.   118   del   2011,   vigente   alla   data
dell'approvazione  di  tale  documento  contabile.  A  tal  fine,  il
prospetto allegato  al  bilancio  di  previsione  non  considera  gli
stanziamenti del Fondo crediti di dubbia  esigibilita'  e  dei  Fondi
spese  e  rischi  futuri  concernenti  accantonamenti   destinati   a
confluire nel risultato di amministrazione (cfr. paragrafo B.3). 
  Il prospetto in parola, come previsto dal medesimo  comma  468,  e'
stato aggiornato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  e'  stato
comunicato alla Commissione Arconet nella  riunione  del  17  gennaio
2018 (Allegato 2). 
  Il saldo tra le entrate finali e le spese  finali,  in  termini  di
competenza, valido ai fini della verifica a preventivo  del  rispetto
dei saldi di finanza pubblica, e' indicato alla lettera N, di cui  al
"Prospetto allegato al bilancio di previsione" (Allegato n. 2) ed  e'
dato dalla somma algebrica del Fondo pluriennale vincolato di entrata
(lettera  A),  delle   entrate   correnti   di   natura   tributaria,
contributiva e perequativa (lettera B),  dai  trasferimenti  correnti
validi ai fini dei saldi  di  finanza  pubblica  (lettera  C),  dalle
entrate extratributarie (lettera D), dalle entrate in conto  capitale
(lettera E), dalle entrate  da  riduzione  di  attivita'  finanziarie
(lettera F), dagli spazi finanziari acquisiti (lettera G),  al  netto
delle spese correnti valide ai fini dei  saldi  di  finanza  pubblica
(lettera H), delle spese in conto capitale valide ai fini  dei  saldi
di finanza pubblica  (lettera  I),  delle  spese  per  incremento  di
attivita' finanziarie (lettera L) e  degli  spazi  finanziari  ceduti
(lettera M). 
  Circa gli spazi finanziari di cui alle lettere G e M del prospetto,
si precisa che in  tali  celle  devono  essere  riportati  gli  spazi
complessivamente acquisiti o ceduti a seguito degli effetti dei patti
di  solidarieta'  regionali  e  nazionali  "orizzontali"  degli  anni
precedenti (2016 e/o 2017). 
  In particolare,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,   ha   reso
disponibile  agli  enti  locali  il  prospetto  "VAR/PATTI/18"  (cfr.
paragrafo B.4), dove viene data evidenza per gli anni  2018,  2019  e
2020: 
  - variazione con effetti migliorativi (maggiore capacita' di spesa)
sul conseguimento del saldo  di  finanza  pubblica  di  ciascun  ente
locale, da indicare (con segno positivo) al  rigo  "Spazi  finanziari
acquisiti" (lettera G); 
  - variazione con effetti peggiorativi (minore capacita'  di  spesa)
sul conseguimento del saldo  di  finanza  pubblica  di  ciascun  ente
locale, da indicare con lo stesso  segno  algebrico  al  rigo  "Spazi
finanziari ceduti" (lettera M). 
  Nel richiamare l'attenzione sulla nota n. 1 del richiamato Allegato
n. 2, si precisa che, nelle more della formalizzazione  delle  intese
regionali e dei patti nazionali da attivare nell'anno  2018,  non  e'
possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire con le nuove
procedure. 
  Ne consegue, pertanto, che, per gli enti locali, in  fase  iniziale
di previsione: 
  - alla lettera G, devono essere inseriti solo gli spazi  finanziari
acquisiti derivanti dagli effetti delle cessioni effettuate nei patti
di  solidarieta'  regionali  e  nazionali  "orizzontali"  degli  anni
precedenti e di cui al richiamato prospetto "VAR/PATTI/17; 
  - alla lettera M, in aggiunta agli spazi finanziari derivanti dagli
effetti delle  acquisizioni  effettuate  nei  patti  di  solidarieta'
regionali  e  nazionali  "orizzontali"  degli  anni  precedenti,   e'
possibile, altresi', inserire gli spazi che si intende cedere con  le
procedure previste nell'anno in corso (cfr. paragrafo B.4). 
  Per le Regioni e le Province autonome, nel bilancio  di  previsione
2018-2020: 
  - alla lettera G sono inseriti solo gli spazi finanziari  acquisiti
con riferimento agli  esercizi  2018,  2019  e  2020  risultanti  dal
modello 5/OB/17; 
  - alla lettera M sono inseriti  gli  spazi  finanziari  ceduti  con
riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020  risultanti  dal  modello
5/OB/17 e gli spazi che si intende cedere con le  procedure  previste
nell'anno in corso. 
  Il saldo cosi' determinato,  tra  le  entrate  finali  e  le  spese
finali, in termini di competenza, gia' comprensivo degli effetti  dei
patti di solidarieta' degli  anni  2016  e  2017,  e'  indicato  alla
lettera N del prospetto e rappresenta il saldo da conseguire ai  fini
della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui  al
comma 466 dell'articolo  1  della  legge  n.  232  del  2016,  e  del
conseguente rispetto dell'equilibrio di bilancio di cui al  comma  1,
dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. L'ente e' in  equilibrio
di bilancio, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 9, se il saldo
di cui alla lettera N e' pari a 0 o positivo. 
  Per gli  enti  territoriali  ai  quali,  invece,  e'  richiesto  di
conseguire un saldo positivo, ai sensi del comma 466 dell'articolo  1
della legge n. 232  del  2016,  il  saldo  finanziario  obiettivo  e'
espresso in misura pari a: 
  - per i comuni: al contributo concesso, nell'anno 2018, a titolo di
ristoro del gettito non piu' acquisibile a seguito  dell'introduzione
della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del
2013 (commi 870 e 871 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017); 
  - per le regioni:  alle  risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e  4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dal contributo  di  cui
al comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. 
  Di conseguenza, l'equilibrio di bilancio e' raggiunto se tali  enti
presentano alla lettera N un risultato  pari  o  superiore  al  saldo
positivo richiesto. 
  Il comma 468 mira, pertanto, a far si' che il rispetto delle regole
del  concorso  al  contenimento  dei  saldi   di   finanza   pubblica
costituisca un vincolo all'attivita' programmatoria dell'ente,  anche
al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare gia' in  sede
di approvazione del bilancio di previsione. Il  bilancio  oggetto  di
approvazione deve  pertanto  consentire  il  rispetto  del  saldo  di
finanza pubblica, come determinato nel prospetto di cui al comma 468,
evitando, in  tal  modo,  che  l'ente  possa  approvare  un  bilancio
difforme. Nel caso in cui l'ente, invece,  abbia  gia'  approvato  un
bilancio difforme, e' tenuto a porre  rimedio  con  immediatezza.  Il
richiamato  prospetto,  allegato  al  bilancio  di   previsione,   e'
conservato a cura dell'ente medesimo e non deve  essere  trasmesso  a
questo Ministero. Se il bilancio di  previsione  2018-2020  e'  stato
approvato  prima  della  comunicazione   da   parte   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato alla Commissione Arconet (17 gennaio  2018),  il
prospetto di verifica del  pareggio  di  bilancio  e'  approvato  dal
Consiglio mediante delibera  di  variazione  del  bilancio  entro  60
giorni dal suo aggiornamento (18 marzo 2018). 
  D. MONITORAGGIO 
  Per il monitoraggio degli adempimenti relativi  a  quanto  disposto
dalla disciplina per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo
di finanza  pubblica  e  per  l'acquisizione  dei  relativi  elementi
informativi utili, il  comma  469  dell'articolo  1  della  legge  di
bilancio 2017 dispone che le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e  i  comuni  sono
tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi  e
modalita' definiti  con  decreti  del  predetto  Ministero,  sentite,
rispettivamente, la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  Al riguardo, si precisa che gli obblighi di  monitoraggio  per  gli
enti locali  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome che esercitano funzioni in materia di finanza locale in  via
esclusiva (Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e  province  autonome
di Trento e Bolzano) sono  assolti  per  il  tramite  delle  medesime
regioni e  province  che,  a  tal  fine,  trasmettono   al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, le informazioni riferite a ciascun ente  locale
nei tempi e con  le  modalita'  definiti  con  decreti  del  predetto
Ministero, sentite la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  la
Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali.  In  particolare,  le
regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province  autonome
di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e  delle
finanze, Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  le
informazioni contenute nel modello del monitoraggio  semestrale,  con
riferimento a ciascun periodo, per ciascun ente locale ricadente  nel
proprio territorio, attraverso la compilazione di un apposito modello
in formato excel, nei tempi e con le modalita' definiti  nei  decreti
di cui sopra.  Le  predette  regioni  e  province  autonome  potranno
scaricare il file excel da compilare sul  sistema  web  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file
compilato con i dati  di  ciascun  ente  locale,  tramite  l'apposita
funzione "Acquisizione massiva modello". 
  Si precisa che le  informazioni,  per  ciascun  ente  locale  delle
autonomie  speciali,  sono  acquisite  esclusivamente  per   esigenze
informativo-statistiche. 
  Le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione  del
saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e  le
spese finali, conseguito nell'anno di  riferimento  e  rilevate  alla
data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.  I  dati  utili
sono quelli desunti dalle  scritture  contabili  e,  con  riferimento
all'ultimo monitoraggio, quelli risultanti nel  preconsuntivo  o  nel
rendiconto di gestione. 
  Con  riferimento  agli  enti  locali  per   i   quali,   ai   sensi
dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del  2000,
a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per
la deliberazione del bilancio - e per i quali si  applica  l'articolo
19, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 504 , ai fini della
certificazione del rispetto del saldo di finanza  pubblica  2018,  si
segnala che devono comunque essere assolti gli obblighi  riferiti  al
monitoraggio,  indicando,  in  assenza  di  bilancio  di   previsione
approvato,  gli  stanziamenti  di  competenza  previsti   nell'ultimo
bilancio approvato. In tali casi,  si  applica  l'articolo  250   del
T.U.E.L. che prevede che, dalla data di  deliberazione  del  dissesto
finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato di cui all'articolo 261 del T.U.E.L., l'ente locale non
puo'  impegnare  per  ciascun   intervento   somme   complessivamente
superiori a  quelle  definitivamente  previste  nell'ultimo  bilancio
approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti
delle entrate accertate. 
 
  -------------- 
           4 L'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 50 del 2017
          prevede che: "All'articolo 1  ,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, dopo il comma 470, e' inserito  il  seguente:
          "470-bis.  Gli  enti  locali  per   i   quali,   ai   sensi
          dell'articolo 248, comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n.  267,  a  seguito  della  dichiarazione  di
          dissesto, sono sospesi i termini per la  deliberazione  del
          bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione  di  cui
          al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito  per
          l'approvazione del rendiconto  di  gestione,  previsto  dal
          decreto   del   Ministro   dell'interno   di   approvazione
          dell'ipotesi  di   bilancio   di   previsione   stabilmente
          riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo  decreto
          legislativo. La disposizione di cui al  periodo  precedente
          si applica anche agli obblighi  di  certificazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208.". 
 
  Si ricorda che gli impegni di spesa in conto capitale relativi agli
investimenti  in  opere  pubbliche  saranno,  altresi',  oggetto   di
monitoraggio  nell'ambito  della   rilevazione   delle   informazioni
relative al settore delle  opere  pubbliche,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base  dei  dati  presenti
nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. 
  Da ultimo, si ricorda che il comma 482 introduce  una  clausola  di
salvaguardia in base alla quale qualora risultino, anche  sulla  base
dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti
con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  propone
adeguate misure di contenimento della predetta spesa. 
  E. CERTIFICAZIONE 
  E.1 Certificazione del saldo di finanza pubblica 
  Con riguardo alla  verifica  del  rispetto  del  saldo  di  finanza
pubblica  relativo  all'esercizio  finanziario  2018,  il   combinato
disposto dei commi 469 e 470 dell'articolo 1 della legge di  bilancio
2017,  stabilisce  che,  ai  fini   della   verifica   del   rispetto
dell'obiettivo di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare - dopo aver
verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal  sistema
web - utilizzando il sistema web appositamente previsto all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  marzo  2019,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale),   dal
rappresentante legale, dal responsabile del  servizio  finanziario  e
dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreti  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali
(per la certificazione degli enti locali) e la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano (per la  certificazione  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano). 
  La trasmissione per via telematica della certificazione  ha  valore
giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo Codice. La
mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio
del 31 marzo 2019 costituisce inadempimento all'obbligo del  rispetto
del richiamato saldo di finanza pubblica. 
  Si precisa che alla certificazione trasmessa in via  telematica  e'
attribuito, ai sensi del richiamato articolo 45, comma 1, del  Codice
dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore  giuridico  proprio
dei documenti prodotti in forma  scritta,  con  gli  effetti  che  ne
conseguono.  In  particolare,  l'articolo  45   del   citato   Codice
dell'Amministrazione  Digitale,  rubricato  "Valore  giuridico  della
trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque  ad  una
pubblica   amministrazione   con   qualsiasi   mezzo   telematico   o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano
il requisito della forma scritta e  la  loro  trasmissione  non  deve
essere seguita da  quella  del  documento  originale.  Gli  enti  non
devono,  pertanto,  trasmettere  anche   per   posta   ordinaria   la
certificazione gia' trasmessa telematicamente. 
  Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio,  la  data
di riferimento e' quella risultante  dalla  ricevuta  rilasciata  dal
sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato  di
"Inviato e Protocollato". 
  Si invitano gli enti tenuti alla trasmissione della  certificazione
a controllare, prima di apporre la firma digitale,  che  i  dati  del
saldo al 31 dicembre 2018, inseriti in sede  di  monitoraggio,  siano
corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la  data
del 31 marzo 2019, mediante  la  funzione  "Variazione  modello"  del
"Monitoraggio". 
  La funzione di acquisizione  della  certificazione  e'  disponibile
esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze
del monitoraggio del saldo al 31 dicembre 2018.  Pertanto,  gli  enti
che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire  il  modello
della  certificazione  se  non  dopo  aver  comunicato  via  web   le
informazioni relative al monitoraggio 2018. 
  Gli obblighi di certificazione per gli enti locali delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome che esercitano funzioni in
materia di finanza locale in via  esclusiva  (Friuli  Venezia-Giulia,
Valle d'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano)  sono  assolti
per il tramite delle medesime regioni e province  che,  a  tal  fine,
trasmettono, entro il 31 marzo 2019,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
l'aggiornamento delle  informazioni  riferite  al  31  dicembre  2018
contenute nel monitoraggio semestrale  (MONIT/18)  per  ciascun  ente
locale. Le predette regioni e province autonome potranno scaricare il
file   excel   da   compilare   sul   sistema    web    all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file
compilato con i  dati  di  ciascun  ente  locale  tramite  l'apposita
funzione "Acquisizione massiva modello"  (cfr.  paragrafo  D).  Resta
fermo che, per le autonomie speciali, il rispetto  dell'obiettivo  di
saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo  1  della
legge di bilancio  2017  degli  enti  locali  ricadenti  nel  proprio
territorio e' accertato a livello  complessivo  di  comparto.  A  tal
fine, entro il 31 marzo 2019,  le  regioni  e  le  province  autonome
trasmettono,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una nota  firmata
dal Presidente attestante le risultanze complessive del  comparto  di
propria competenza. 
  Da ultimo, come precisato al paragrafo D, con riferimento agli enti
locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del  decreto
legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito  della  dichiarazione  di
dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione  del  bilancio,
si segnala che, ai sensi del  comma  470-bis  dell'articolo  1  della
legge n. 232 del 2016 , devono comunque essere assolti  gli  obblighi
riferiti  alla  certificazione  entro  trenta  giorni   dal   termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione previsto  dal
decreto  di  approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di  previsione
stabilmente  riequilibrato   del   Ministro   dell'interno   di   cui
all'articolo 261 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale
previsione si applica, ai sensi del  medesimo  comma  470-bis,  anche
agli  obblighi  di  certificazione  relativi  all'anno  2016  di  cui
all'articolo 1, comma 720, della legge n.  208  del  2015  (legge  di
stabilita' 2016). 
  Nel  caso  in  cui  la  certificazione,  sebbene  in  ritardo,  sia
trasmessa  entro  il  successivo  30  maggio  2019   e   attesti   il
conseguimento dell'obiettivo  di  saldo  di  cui  al  comma  466,  si
applica, nei dodici mesi  successivi  al  ritardato  invio,  la  sola
sanzione del divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato
di cui all'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge n. 232  del
2016. 
  E.2 Obbligo di invio di una nuova certificazione 
  Il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 impone la
corrispondenza  tra  i  dati  contabili   rilevanti   ai   fini   del
conseguimento del saldo di cui al  comma  466  e  le  risultanze  del
rendiconto di gestione. Pertanto, nel caso in cui  la  certificazione
trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto  di  gestione,
gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica
della precedente, entro il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni
dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30  giugno
del medesimo anno per gli enti  locali  (30  giugno  2019)  e  il  30
settembre per le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano (30 settembre 2019). 
  Il comma 474 dispone che decorsi i termini del 30 giugno e  del  30
settembre previsti dal comma 473, gli enti sono  comunque  tenuti  ad
inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,  solo
nel caso in cui essi rilevino, rispetto a quanto gia' certificato, un
peggioramento del proprio posizionamento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo di cui al comma 466. 
  Al riguardo, si evidenzia che con la  dizione  "peggioramento"  del
proprio  posizionamento   rispetto   all'obiettivo   di   saldo,   il
legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
  a. la nuova certificazione  attesti  una  maggiore  differenza  fra
saldo finanziario conseguito e  l'obiettivo  di  saldo,  in  caso  di
mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo gia' accertato  con  la
precedente certificazione; 
  b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti
il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo; 
  c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente,  il
rispetto dell'obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra
il saldo finanziario conseguito e l'obiettivo di saldo. 
  In assenza di una delle predette  fattispecie,  decorsi  i  termini
sopra  richiamati,  gli  enti  non  possono  inviare   certificazioni
rettificative,   in   senso   migliorativo,   di    dati    trasmessi
precedentemente. 
  Giova  precisare  che  gli  enti  locali  che,  sulla  base   della
precedente certificazione risultano non aver  rispettato  l'obiettivo
di saldo, non possono inviare certificazioni rettificative  in  senso
migliorativo di dati  trasmessi  precedentemente.  Cio'  al  fine  di
acquisire  dati  certi  sugli  andamenti   della   finanza   pubblica
territoriale  indispensabili  per  la  definizione  del   quadro   di
riferimento alla  base  delle  previsioni  di  finanza  pubblica  del
triennio  successivo,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Unione
europea e al  fine  di  individuare  l'ammontare  delle  sanzioni  da
irrogare  e  le  conseguenti  risorse  da  assegnare  a   titolo   di
premialita', entro il 30 luglio di  ciascun  anno,  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1,  comma
479, della legge n. 232 del 2016 (cfr. paragrafo G). 
  Le regioni Friuli Venezia-Giulia e  Valle  d'Aosta  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono  tenute  ad  inviare,  entro  il
termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dall'approvazione   del
rendiconto da parte degli enti locali e, comunque, non  oltre  il  30
giugno del medesimo anno (30 giugno 2019), al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2018 (MONIT/18), al  fine  di
renderli conformi alle risultanze  dei  rendiconti  di  gestione.  Le
predette regioni e province autonome potranno scaricare il file excel
da      compilare      sul      sistema       web       all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it e successivamente caricare il file
compilato con i  dati  di  ciascun  ente  locale  tramite  l'apposita
funzione "Acquisizione massiva modello" (cfr. paragrafo D). 
  Al riguardo, si segnala che, al fine di agevolare  gli  enti  nelle
attivita' di verifica e aggiornamento dei dati contabili rilevanti ai
fini del conseguimento del saldo e le risultanze  del  rendiconto  di
gestione, verra' reso disponibile  un  "modello  di  controllo  della
congruenza  dei  dati".  Tale  modello   mettera'   a   confronto   -
evidenziando eventuali scostamenti - i dati inseriti nel modello  del
monitoraggio  riferito  al  31  dicembre   2018   (MONIT/18)   e   le
informazioni riferite al rendiconto di gestione 2018,  trasmesse,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). 
  E.3 Ritardato invio della certificazione e nomina  del  commissario
ad acta per gli enti locali 
  Il  comma  471  dell'articolo  1  della  legge  di  bilancio   2017
disciplina il ritardato invio della certificazione del  rispetto  del
saldo di finanza pubblica, per gli enti locali. 
  In tale ipotesi, decorsi trenta giorni dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto della gestione (a partire dal 31 maggio
2019), in caso di mancata  trasmissione  da  parte  dell'ente  locale
della  certificazione,  il  presidente   dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale,  ovvero  l'unico
revisore nel caso di organo monocratico, ha il compito,  in  qualita'
di commissario ad acta, di curare l'assolvimento  dell'adempimento  e
di trasmettere la predetta certificazione entro i  successivi  trenta
giorni (entro il 29 giugno 2019), pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore. Se la certificazione e' trasmessa dal commissario  ad  acta
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione e attesti il  conseguimento  dell'obiettivo
di saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni del divieto di
assunzione di personale e di riduzione delle indennita' degli  organi
politici di cui al comma 475, lettere e) ed f), tenendo  conto  della
gradualita' prevista dal comma 476. Sino alla data di trasmissione da
parte  del  commissario  ad  acta,  le  erogazioni   di   risorse   o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno  relative  all'anno
successivo a quello di riferimento sono sospese e,  a  tal  fine,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  apposita
comunicazione al predetto Ministero. 
  Relativamente alle regioni e alle province autonome,  si  soggiunge
che il comma 472 dispone  che,  decorsi  trenta  giorni  dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in  caso  di
mancata trasmissione della certificazione, si procede  al  blocco  di
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita. 
  F. SANZIONI 
  F.1 Tipologia di sanzioni per il  mancato  rispetto  del  saldo  di
finanza pubblica 
  I commi 475 e 476 dell'articolo 1 della legge bilancio 2017 attuano
le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243
del 2012, prevedendo un trattamento differenziato per  gli  enti  che
non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica di cui al comma 466
: 
  1) in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali
(accertamenti); 
  2) in  misura  inferiore  al  3  per  cento  delle  entrate  finali
(accertamenti). 
  1) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in  misura  uguale  o
superiore al 3 per cento delle entrate finali 
  Il comma 475 elenca le sanzioni da comminare agli enti in  caso  di
mancato conseguimento del saldo in misura uguale o superiore al 3 per
cento  delle  entrate  finali.   Pertanto,   in   caso   di   mancato
conseguimento del saldo: 
  a) l'ente  locale  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del  Fondo
sperimentale di riequilibrio (citta' metropolitane e province) o  del
Fondo di solidarieta' comunale (comuni) in  misura  pari  all'importo
corrispondente allo scostamento  registrato.  Allo  stesso  modo,  le
province  della  regione   Siciliana   e   della   regione   Sardegna
inadempienti  sono  assoggettate  alla  riduzione  dei  trasferimenti
erariali. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
assoggettati ad una  riduzione  dei  trasferimenti  correnti  erogati
dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento  registrato.  Le  predette  riduzioni
assicurano il recupero previsto dal comma  2  dell'articolo  9  della
legge n. 243 del 2012, nel caso in cui un ente, in sede di rendiconto
di gestione, registri un valore negativo del saldo e  sono  applicate
nel triennio successivo a quello dell'inadempienza in quote costanti.
In caso di incapienza delle risorse o dei trasferimenti,  per  uno  o
piu' anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello  Stato  le  somme  residue  di
ciascuna quota annuale, entro l'anno  di  competenza  delle  medesime
quote, presso la competente sezione di  tesoreria  provinciale  dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato,  al  capitolo
3509, articolo 2. In caso  di  mancato  versamento  delle  richiamate
somme residue di ciascuna  quota  annuale  il  recupero  e'  operato,
nell'anno successivo a quello di competenza della predetta quota, con
le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012, a valere su qualunque assegnazione  finanziaria  dovuta
dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere  le
relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli
stessi dell'imposta municipale propria e, per le citta' metropolitane
e le province, all'atto del riversamento alle  medesime  dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori; 
  b) nel triennio successivo la regione o la  provincia  autonoma  e'
tenuta ad effettuare un versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, di  importo  corrispondente  ad  un  terzo  dello  scostamento
registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma  2,
della legge n. 243 del 2012. Il versamento e' effettuato entro il  31
maggio  di  ciascun   anno   del   triennio   successivo   a   quello
dell'inadempienza. In  caso  di  mancato  versamento  si  procede  al
recupero di detto scostamento a valere sulle  giacenze  depositate  a
qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; 
  c) nell'esercizio successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non
puo' impegnare spese correnti, per le regioni al  netto  delle  spese
per la sanita', in misura superiore  all'importo  dei  corrispondenti
impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si
applica  con  riferimento  agli  impegni  riguardanti   le   funzioni
esercitate in entrambi gli esercizi.  A  tal  fine,  l'importo  degli
impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno  in  cui  si
applica la sanzione sono determinati al netto di  quelli  connessi  a
funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi,  nonche'  al  netto
degli  impegni  relativi  ai  versamenti  al  bilancio  dello   Stato
effettuati come contributo alla finanza pubblica; 
  d) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non puo'
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  restano  esclusi  i  mutui
gia' autorizzati e  non  ancora  contratti.  I  mutui  e  i  prestiti
obbligazionari  posti  in  essere  con   istituzioni   creditizie   o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture  di
linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione  da
cui risulti il rispetto del saldo di cui  al  comma  466.  L'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
predetta attestazione. Ai fini dell'applicazione  della  sanzione  in
parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui al comma  17
dell'articolo  3,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,   come
sostituito  dall'articolo  75,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, ovvero: assunzione di  mutui,  emissione
di  prestiti  obbligazionari,  cartolarizzazioni  relative  a  flussi
futuri di  entrata,  a  crediti  e  a  attivita'  finanziarie  e  non
finanziarie, eventuale somma incassata al momento del perfezionamento
delle operazioni derivate di swap - cosiddetto upfront -,  operazioni
di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, residuo  debito
garantito dall'ente  a  seguito  della  definitiva  escussione  della
garanzia. Costituisce  indebitamento,  altresi',  il  residuo  debito
garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei  confronti  del
debitore originario. Dal 2015, gli enti  locali  rilasciano  garanzie
solo  a  favore  dei  soggetti  che  possono  essere  destinatari  di
contributi agli investimenti finanziati da debito. Non  costituiscono
indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e  di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio. 
  Si soggiunge che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge
n.  350  del  2003,  gli  enti  locali  non  possono   ricorrere   ad
indebitamento per  il  finanziamento  di  conferimenti  rivolti  alla
ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata  al  ripiano  di
perdite. 
  Il divieto di ricorrere ad indebitamento  non  opera,  invece,  nei
riguardi delle devoluzioni di mutui gia' in  carico  all'ente  locale
contratti in anni precedenti, in quanto non si tratta di nuovi  mutui
ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non  rientrano
nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito,  quali
i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato e'  destinato
all'estinzione anticipata di precedenti operazioni  di  indebitamento
che consentono una riduzione del valore finanziario delle passivita'.
Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni  di
mutui  la  cui  rata  di  ammortamento  e'  a  carico   di   un'altra
amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi  75  e  76,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  Costituiscono, invece, operazioni  di  indebitamento  quelle  volte
alla ristrutturazione di debiti  verso  fornitori  che  prevedano  il
coinvolgimento diretto o indiretto  dell'ente  locale,  nonche'  ogni
altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione  alla
disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si  traduca  in
un  onere  finanziario  assimilabile  all'indebitamento  per   l'ente
locale. 
  Costituisce,  altresi',  operazione  di  indebitamento  il  leasing
finanziario, quando il  contratto,  anche  se  definito  "di  leasing
operativo", stipulato successivamente al 1° gennaio 2015, prevede  la
facolta' di riscattare il bene. Giova, inoltre, sottolineare che,  ai
fini  del  ricorso   all'indebitamento,   non   occorre   considerare
l'attivita' istruttoria posta  in  essere  unilateralmente  dall'ente
locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo), ma  e'
necessario fare riferimento  al  momento  in  cui  si  perfeziona  la
volonta' delle parti (sottoscrizione del contratto). 
  Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project
financing che potrebbero configurarsi come  forma  di  indebitamento.
Infine, ai sensi del richiamato comma 17 dell'articolo 3 della  legge
n. 350 del 2003, non costituiscono indebitamento  le  operazioni  che
non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di  superare,  entro
il limite massimo stabilito  dalla  normativa  statale  vigente,  una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per  le  quali
e' gia' prevista idonea copertura di bilancio; 
  e) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, l'ente non puo'
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con
qualsivoglia tipologia contrattuale5 , ivi  compresi  i  rapporti  di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche
con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto.  E'  fatto
altresi' divieto di stipulare  contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi di  questa  disposizione.  Le
regioni,  le  citta'  metropolitane  e  i  comuni  possono   comunque
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  determinato,  con
contratti  di  durata  massima  fino  al  31  dicembre  del  medesimo
esercizio,  necessari  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
settore sociale nel rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del comma 28 dell'articolo 9  del  decreto  legge  31  maggio
2010, n. 78; 
  f) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il  presidente,
il sindaco e i componenti della giunta in  carica  nell'esercizio  in
cui e' avvenuta la violazione  sono  tenuti  a  versare  al  bilancio
dell'ente il 30 per cento delle indennita' di funzione e dei  gettoni
di  presenza   spettanti   nell'esercizio   della   violazione   come
rideterminati  dall'ente  medesimo.  Tale  importo  e'  acquisito  al
bilancio dell'ente. 
 
  -------------- 
           5 Ivi comprese le assunzioni  derivanti  da  procedure  di
          mobilita' e attivazione di comandi in entrata - cfr.  Corte
          dei Conti - Sezioni riunite di controllo n. 53/2010;  Corte
          dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia n.
          203/2015; Corte dei Conti - Sezione regionale di  controllo
          per il  Lazio  n.  127/2015;  Corte  dei  Conti  -  Sezione
          regionale di controllo per il Lazio n. 158/2015. 
 
  2) Sanzioni per il mancato rispetto del saldo in  misura  inferiore
al 3 per cento delle entrate finali 
  Il comma 476 elenca, invece, le sanzioni da comminare agli enti  in
caso di mancato rispetto del saldo in misura inferiore al 3 per cento
degli accertamenti delle entrate finali  dell'esercizio  del  mancato
conseguimento del saldo.  Pertanto,  nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza: 
  a) si applica la stessa sanzione economica che viene comminata agli
enti che conseguono il saldo in misura uguale o superiore  al  3  per
cento delle entrate finali (si vedano le precedenti lettere a) e b); 
  b) la sanzione del  limite  alle  spese  correnti  viene  comminata
imponendo agli impegni di parte corrente, per  le  regioni  al  netto
della sanita', un limite pari all'importo dei corrispondenti  impegni
dell'anno precedente (senza la riduzione, quindi,  dell'1  per  cento
come previsto dalla precedente lettera c); 
  c)  si  applica  la  stessa  sanzione  del   blocco   del   ricorso
all'indebitamento per investimenti che viene comminata agli enti  che
conseguono il saldo in misura uguale o superiore al 3 per cento delle
entrate finali (si veda la precedente lettera d); 
  d) la sanzione del divieto di assunzione di personale  a  qualsiasi
titolo e' applicata solo per il personale a  tempo  indeterminato  (e
non anche per il personale a tempo determinato  come  previsto  dalla
precedente lettera e); 
  e) la sanzione della rideterminazione delle indennita' di  funzione
e dei gettoni  di  presenza  agli  amministratori  e'  applicata  nei
confronti del presidente, del sindaco e dei componenti  della  giunta
in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al
bilancio dell'ente il 10 per cento (e non gia' il 30 per  cento  come
previsto  dalla  precedente  lettera  f)  delle  loro  indennita'  di
funzione e dei gettoni percepiti nell'anno  in  cui  e'  avvenuta  la
violazione. 
  F.2 Sanzioni conseguenti all'accertamento del mancato rispetto  del
saldo di finanza pubblica in un periodo successivo all'anno  seguente
a quello cui la violazione si riferisce 
  Il comma 477 dell'articolo 1 della legge di bilancio  2017  dispone
che, nei confronti degli enti per i quali  il  mancato  rispetto  del
saldo sia accertato dalla Corte dei  conti  successivamente  all'anno
seguente a quello cui  la  violazione  si  riferisce,  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 475  avviene  nell'anno  successivo  a
quello della comunicazione del  mancato  conseguimento  del  predetto
saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.  Al  riguardo,  si  segnala  che  il
successivo comma 478 chiarisce che tali enti sono tenuti a comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
da parte  della  Corte  dei  conti  mediante  l'invio  di  una  nuova
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  G. PREMIALITA' 
  Il comma 479 dell'articolo 1  della  legge  di  bilancio  2017,  in
attuazione dell'articolo 9, comma 4, della legge  n.  243  del  2012,
introduce, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in  favore
degli enti territoriali che, oltre a rispettare il saldo  di  cui  al
comma 466 - e a condizione di rispettare i termini perentori di invio
della certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
  - conseguono un saldo finale di cassa non negativo, tra le  entrate
finali e le spese finali; 
  - lasciano spazi finanziari inutilizzati in misura inferiore  all'1
per cento degli accertamenti delle entrate finali. 
  Gli incentivi sono di due tipi:  una  premialita'  economica  e  un
alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare: 
  a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466  e  che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le
spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, entro il 30 luglio di  ciascun  anno,  le  eventuali
risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data  del  30  giugno
per le sanzioni di cui al comma 475, lettera b),  da  destinare  alla
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse destinate  a
ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono  il  saldo  finale  di
cassa  non  negativo  sono  tenute   a   trasmettere   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio  al
31 dicembre del saldo di cui al comma 466  e  la  certificazione  dei
relativi risultati, in termini di competenza e in termini  di  cassa,
secondo le modalita'  previste  dal  decreto  di  cui  al  comma  469
(decreto  monitoraggio).  Ai  fini  del   saldo   di   cassa   rileva
l'anticipazione   erogata   dalla   tesoreria   statale   nel   corso
dell'esercizio  per  il  finanziamento   della   sanita'   registrata
nell'apposita voce delle partite di giro,  al  netto  delle  relative
regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio; 
  b) alle citta'  metropolitane,  alle  province  e  ai  comuni,  che
rispettano il saldo di cui al comma 466 e  che  conseguono  un  saldo
finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali,
sono assegnate, separatamente per ciascun comparto, con  decreto  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  luglio  di
ciascun anno, le eventuali  risorse  derivanti  dalla  riduzione  del
Fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale e dai versamenti e recuperi,  effettivamente  incassati,  di
cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione
di  investimenti.  L'ammontare  delle  risorse  per  ciascuna  citta'
metropolitana, provincia e comune  e'  determinato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le citta' metropolitane,
le province e i comuni che conseguono il saldo finale  di  cassa  non
negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni
concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al  comma
466 e  la  certificazione  dei  relativi  risultati,  in  termini  di
competenza e in termini di cassa, secondo le modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 469 (decreto monitoraggio); 
  c) le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo  di
cui al comma 466, lasciando spazi finanziari  inutilizzati  inferiori
all'1   per   cento   degli   accertamenti   delle   entrate   finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il  medesimo  saldo,  possono,
nell'anno successivo, innalzare  la  spesa  per  rapporti  di  lavoro
flessibile di cui all'articolo 9, comma  28,  del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi
del predetto comma 28; 
  d) i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466,  lasciando
spazi  finanziari  inutilizzati  inferiori  all'1  per  cento   degli
accertamenti  delle  entrate  finali  dell'esercizio  nel  quale   e'
rispettato il medesimo saldo,  innalzano,  nell'anno  successivo,  la
percentuale della spesa per assunzioni a tempo indeterminato  dal  25
per cento di quella relativa al medesimo personale cessato  nell'anno
precedente (turnover), stabilita  al  primo  periodo  del  comma  228
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  al  90  per
cento6  ,  qualora  il  rapporto   dipendenti-popolazione   dell'anno
precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con  il  decreto  del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 263,  comma  2,  del  testo
unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. 
 
  -------------- 
           6 L'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96, ha innalzato tale percentuale dal 75 al
          90 per cento 
 
  H. MISURE ANTIELUSIVE DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E  ATTIVITA'
DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 
  I commi 480 e 481 dell'articolo 1  della  legge  di  bilancio  2017
recano misure volte  ad  assicurare  il  rispetto  sostanziale  delle
regole del  pareggio  di  bilancio  da  parte  degli  enti  impedendo
comportamenti elusivi. 
  In generale, si configura una fattispecie  elusiva  ogni  qualvolta
siano   attuati   comportamenti   che,   pur   legittimi,   risultino
intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i  vincoli
di  finanza  pubblica.  Ne   consegue   che   risulta   fondamentale,
nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi,  la
finalita' economico-amministrativa del provvedimento adottato. 
  In particolare, il comma 480 dispone la nullita' dei  contratti  di
servizio e degli altri  atti  posti  in  essere  dagli  enti  che  si
configurino elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484. 
  L'elusione  puo'  discendere,   anzitutto,   dalla   non   corretta
imputazione  delle  entrate  o  delle  uscite  al  bilancio.  Ci   si
riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese  per  partite  di
giro e servizi in conto  di  terzi  di  poste  che  avrebbero  dovuto
trovare corretta appostazione  tra  le  spese  correnti  o  in  conto
capitale, sulla  base  di  quanto  indicato  nei  principi  contabili
generali ed applicati allegati al  decreto  legislativo  n.  118  del
2011, ovvero alla  non  corretta  formazione  e  utilizzo  del  Fondo
pluriennale vincolato (cfr. paragrafo B.2). 
  Peraltro,  l'impropria  gestione  delle   partite   di   giro   non
rappresenta  l'unica  ipotesi  in   cui   l'elusione   delle   regole
concernenti i vincoli di finanza  pubblica  si  associa  ad  una  non
corretta redazione dei documenti di bilancio. 
  Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva  ricorre  nei  casi  di
evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti
effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179  del
decreto legislativo 267 del 2000 per gli enti locali, e dall'articolo
53 del decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni, oltre  che
dai  principi  applicati  della  contabilita'  finanziaria   di   cui
all'allegato n. 4/2 al richiamato  decreto  legislativo  n.  118  del
2011. 
  Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive
l'imputazione delle spese di competenza di un  esercizio  finanziario
ai bilanci degli esercizi successivi. Al riguardo,  si  ricorda  che,
dal 1° gennaio 2015, l'imputazione in bilancio delle entrate e  delle
spese deve essere effettuata nel  rispetto  del  principio  contabile
generale n. 16 della competenza finanziaria (cd. potenziata)  di  cui
all'allegato n. 1 al  decreto  legislativo  n.  118  del  2011,  come
declinato  dal  richiamato  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria. 
  Sempre  a  fini  esemplificativi,  sono   da   ritenersi   elusive,
nell'ambito delle  valorizzazioni  dei  beni  immobiliari,  anche  le
operazioni poste in essere dagli enti con  le  societa'  partecipate,
con gli organismi strumentali o con altri soggetti con  la  finalita'
esclusiva di reperire risorse finanziarie senza che siano state poste
in essere le azioni necessarie per  pervenire  all'effettiva  vendita
del patrimonio. 
  Cosi' come, sempre a fini esemplificativi,  appaiono  riconducibili
alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei  costi
dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni  societarie
e para-societarie. In proposito, si ricorda che, in base ai  principi
contabili europei, SEC 2010, se l'acquisto da parte  di  un  soggetto
pubblico, non appartenente  alle  pubbliche  amministrazioni,  di  un
cespite ceduto da una pubblica amministrazione,  che  controlla  tale
soggetto,  avviene  con   finanziamento   della   predetta   pubblica
amministrazione, non da' luogo ad una vendita ma solo ad una cessione
patrimoniale. 
  Gli atti elusivi delle richiamate regole di finanza pubblica di cui
ai commi da 463 a 484, o il rispetto artificioso delle stesse,  oltre
ad essere sanzionati con la nullita' dell'atto,  possono  comportare,
secondo  il  disposto  del  comma  481,  l'applicazione  di  sanzioni
pecuniarie nei confronti dei responsabili. 
  Al riguardo, si segnala che le verifiche  della  Corte  dei  conti,
dirette ad accertare il rispetto  delle  richiamate  regole,  possono
estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate  e  delle
spese escluse dai vincoli in applicazione del principio contabile  di
prevalenza della sostanza sulla forma. 
  In proposito, l'articolo 3 del decreto legge n. 174  del  2012,  ha
potenziato il potere di controllo - in funzione collaborativa - della
Corte dei conti sulla  gestione  degli  enti  locali,  gia'  previsto
dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003,  dall'articolo
1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e  dall'articolo
11 della legge n. 15 del  2009,  mentre  l'articolo  1  del  medesimo
decreto legge n. 174 del 2012, ha introdotto un  rafforzamento  della
partecipazione della Corte dei  conti  al  controllo  sulla  gestione
finanziaria delle regioni tra cui, in particolare, le  verifiche  sui
bilanci preventivi e consuntivi e il giudizio  di  parificazione  del
rendiconto  generale;  verifiche,  queste,  che  tengono  conto   dei
risultati  della  gestione   degli   enti/organismi   partecipati   e
controllati, tra i quali gli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  Segnatamente, l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto  legge
n. 174 del 2012, oltre a sostituire il previgente  articolo  148  del
decreto  legislativo  n.  267  del  2000  (T.U.E.L.)  in  materia  di
"Controlli esterni", ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis,
rubricato «Rafforzamento del controllo della Corte  dei  conti  sulla
gestione finanziaria degli enti locali», al fine di  implementare  il
sistema dei controlli esterni  gia'  previsto  per  tali  enti  dalle
richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e  seguenti,
della legge n. 266 del 2005. 
  Cio' posto, si segnala che la richiamata disciplina in  materia  di
controlli   della   Corte   dei    conti    si    applica,    secondo
un'interpretazione sistematica, teleologica e analogica, oltre che al
patto di stabilita' interno,  anche  alle  nuove  regole  di  finanza
pubblica. 
  In particolare, il  comma  1  dell'articolo  148-bis  del  T.U.E.L.
prevede che, ai fini della  verifica  del  rispetto  degli  obiettivi
annuali posti dal patto di stabilita' interno (ora saldo non negativo
tra le entrate finali e le spese finali), dell'osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto  comma,
della   Costituzione,   della   sostenibilita'    dell'indebitamento,
dell'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva,  gli  equilibri  economico-finanziari  degli  enti   «le
Sezioni regionali di controllo della  Corte  dei  conti  esaminano  i
bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi  degli  enti  locali  ai
sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23  dicembre
2005, n. 266» mentre il successivo comma 2 precisa che, ai fini della
richiamata verifica del rispetto degli obiettivi  annuali  posti  dal
patto di stabilita' interno (ora saldo non negativo  tra  le  entrate
finali e le spese finali), «le sezioni regionali di  controllo  della
Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali
tengano conto anche delle partecipazioni in  societa'  controllate  e
alle quali e'  affidata  la  gestione  di  servizi  pubblici  per  la
collettivita'  locale  e  di  servizi   strumentali   all'ente».   In
conseguenza di tale previsione, gli enti  locali  saranno  tenuti  ad
indicare  nei  documenti  contabili  loro  eventuali   partecipazioni
societarie come individuate dalla norma. 
  Si soggiunge che il comma 3 del  citato  articolo  148-bis  prevede
che, qualora dall'esito  della  verifica  condotta  dalla  competente
Sezione   regionale   di   controllo,   siano   accertati   squilibri
economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme
finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria,  o
il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di  stabilita'
interno (ora saldo non negativo tra le  entrate  finali  e  le  spese
finali), l'ente interessato sara' tenuto ad adottare i  provvedimenti
correttivi nel termine di sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del
deposito della pronuncia di accertamento della Sezione  regionale  di
controllo  ed  a  trasmetterli  alla  medesima  Sezione  al  fine  di
consentirle  di  verificare,  nei  successivi  30  giorni,  la   loro
idoneita' a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri
di bilancio. In caso di  inerzia  dell'ente  locale  o  di  accertata
inidoneita' dei  provvedimenti  correttivi  da  parte  della  Sezione
regionale di controllo, e' preclusa  l'attuazione  dei  programmi  di
spesa  per  i  quali  e'  stata  accertata  la  mancata  copertura  o
l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. 
  Il legislatore, all'articolo 1, comma 481, della legge di  bilancio
2017, conferma, poi, i compiti di controllo della Corte dei conti  in
ordine alla verifica del rispetto del saldo  di  cui  al  comma  466,
prevedendo  che  le  Sezioni  giurisdizionali   regionali   irroghino
sanzioni pecuniarie agli amministratori e al responsabile finanziario
qualora accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463
a 484 del citato articolo 1 della legge di bilancio  2017,  e'  stato
conseguito  in  maniera  artificiosa  mediante   una   non   corretta
applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo  n.
118 del 2011, o altre forme elusive. Tali importi sono  acquisiti  al
bilancio dell'ente. 
  In particolare, le  sanzioni  pecuniarie  previste  dal  richiamato
comma 481 sono: 
  1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle
predette regole: fino ad un massimo di dieci  volte  l'indennita'  di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione; 
  2)  al  responsabile  amministrativo  individuato   dalla   Sezione
giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti:  fino   a   tre
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali. 
  Tra i primi orientamenti espressi in sede  consultiva  dalla  Corte
dei conti in tema di rispetto delle nuove  regole  sul  "pareggio  di
bilancio"  va   richiamata   l'attenzione   su   quelli   che   hanno
puntualizzato la inderogabilita' dei criteri  di  determinazione  del
saldo. 
  In proposito la magistratura contabile ha posto in evidenza che  ad
esclusione delle  previsioni  normative  che  stabiliscono  eccezioni
particolari non e' possibile derogare alla disciplina del pareggio di
bilancio neppure qualora intervengano situazioni particolari in corso
di esercizio che impongano l'effettuazione di  nuove  spese.  Qualora
sopravvengano esigenze nuove di spesa, l'Ente  dovra'  modificare  in
riduzione altre spese che aveva previsto di sostenere ovvero reperire
nuove  entrate,  rientrando,   ovviamente,   nella   discrezionalita'
dell'amministrazione l'individuazione in  concreto  della  strada  da
seguire. Peraltro, si tratta  di  principi  che  ripercorrono  quelli
espressi in relazione a  fattispecie  analoghe  nella  vigenza  della
disciplina del Patto di stabilita' interno. 
  Occorre precisare  che  le  misure  previste  in  caso  di  mancato
raggiungimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica   o   di
mancato/ritardato invio della certificazione  relativa  al  saldo  di
finanza pubblica (limite agli impegni di parte corrente,  divieto  di
indebitamento  e  di  assunzione  di   personale,   riduzione   delle
indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni   di   presenza   per   gli
amministratori)  operano  anche  nei   casi   in   cui,   nel   corso
dell'esercizio,  l'ente  abbia  chiara  evidenza  che,   al   termine
dell'esercizio, non riuscira' a rispettare i predetti obiettivi. 
  Nei confronti delle regioni, il citato decreto  legge  n.  174  del
2012 contempla una differenziata gamma di  accertamenti  e  verifiche
delle Sezioni regionali della  Corte  dei  conti,  caratterizzati  da
un'unitarieta' teleologica e funzionale, e finalizzati ad  assicurare
il monitoraggio della salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  e
della sostenibilita' del debito di ciascun ente regionale. 
  Verso tale obiettivo convergono le relazioni sulla copertura  delle
leggi di spesa regionali; le verifiche sui bilanci preventivi  e  sui
rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti  che  compongono  il
Servizio sanitario nazionale; il controllo sui rendiconti dei  gruppi
consiliari e sulle relazioni annuali  dei  Presidenti  delle  regioni
riguardanti il sistema dei controlli interni. 
  Nell'ambito dei compiti affidati alla Corte  dei  conti  spicca  il
giudizio di parificazione dei  rendiconti  delle  regioni  a  statuto
ordinario, che si aggiunge a quello gia' svolto - in virtu' di  norme
attuative degli Statuti  -  sulle  regioni  a  statuto  speciale  (ad
eccezione della Valle d'Aosta) e sulle  province  autonome.  Infatti,
l'annuale giudizio di parificazione  dei  rendiconti  generali  della
regione  e  la  contestuale  relazione  ai  Consigli  regionali   che
l'accompagna costituiscono il momento centrale dei controlli affidati
alle  Sezioni  regionali  di  controllo  e   sono   funzionali   alla
conclusione  del  percorso  di  bilancio  del  precedente   esercizio
finanziario che sfocia nella  legge  regionale  di  approvazione  del
rendiconto. 
  I. INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA'NAZIONALE 
  Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, recante  "Regolamento  recante
criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10,  comma  5,  della
legge  24  dicembre   2012,   n.   243,   in   materia   di   ricorso
all'indebitamento da parte delle regioni e  degli  enti  locali,  ivi
incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in
caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di  Bolzano",  da'  attuazione  all'articolo  10
della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge  n.  164  del
2016,  che  prevede  che  le  operazioni  d'investimento   realizzate
attraverso  il  ricorso  al  debito  e  all'utilizzo  dei   risultati
d'amministrazione degli esercizi precedenti  siano  effettuate  sulla
base di apposite intese regionali che dovranno assicurare,  comunque,
il rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica  per  il  complesso
degli  enti  territoriali  della  regione  interessata,  compresa  la
regione stessa. Le operazioni di indebitamento  e  le  operazioni  di
investimento  non  soddisfatte  dalle  predette   intese   regionali,
potranno essere effettuate  sulla  base  dei  patti  di  solidarieta'
nazionale assicurando,  comunque,  il  rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali. 
  Le  intese  regionali  e  i  patti   di   solidarieta'   nazionale,
finalizzati  alla  redistribuzione   degli   spazi   finanziari   sul
territorio, regionale e nazionale,  hanno  come  obiettivo  il  pieno
utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno  del  sistema
degli enti territoriali per permettere un rilancio degli investimenti
sul territorio. Le  intese  regionali  ed  i  patti  di  solidarieta'
nazionale  intervengono,  pertanto,  ad  integrazione   degli   spazi
finanziari  gia'  disponibili  per  ciascun  ente   territoriale   ed
esclusivamente  qualora  questi  ultimi  non  siano  sufficienti.  Ne
consegue che l'ente territoriale non puo' chiedere  spazi  finanziari
per investimenti se e' in  grado  di  effettuarli  nel  rispetto  del
proprio saldo finanziario.  Al  riguardo,  si  precisa  che,  per  la
determinazione  dell'ammontare  degli  spazi   che   possono   essere
richiesti,  occorre  tenere  conto  dell'eventuale  quota  di  avanzo
vincolato che l'ente intende utilizzare  per  spesa  corrente  o  per
altri investimenti programmati nel medesimo esercizio. 
  Resta fermo, infatti, che gli enti territoriali possono  effettuare
investimenti, attraverso  il  ricorso  al  debito  e  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel  rispetto
del proprio saldo. 
  Giova precisare, inoltre, che gli spazi richiesti per  investimenti
finanziati con avanzo di amministrazione possono essere  riferiti  ad
impegni di competenza ed esigibili nell'anno di  riferimento  (2018),
nonche' al relativo Fondo pluriennale vincolato di spesa,  costituito
nell'anno di riferimento, a copertura  degli  impegni  esigibili  nei
futuri  esercizi,  purche'  sussistano  le  condizioni  per  la   sua
costituzione ai sensi del principio contabile  applicato  concernente
la contabilita' finanziaria ( Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011,  punto
5.4). Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con  operazioni
di indebitamento possono, invece, riguardare solo  ed  esclusivamente
impegni esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche  se  assunti
negli anni precedenti, e non anche al Fondo pluriennale vincolato  di
spesa. 
  Il comma 486-bis dell'articolo 1 della legge  n.  232  del  2016  -
introdotto dall'articolo 1, comma 874, lettera  b),  della  legge  di
bilancio 2018 - precisa,  infine,  che  i  comuni  facenti  parte  di
un'unione di comuni (ai sensi dell'articolo  32  del  T.U.E.L.),  che
hanno delegato le  funzioni  connesse  alla  realizzazione  di  opere
pubbliche, possono richiedere  spazi  finanziari,  nell'ambito  delle
intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionali, per la  quota
di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in  opere
pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni. 
  Si precisa, poi, che gli spazi  finanziari  acquisiti  mediante  le
procedure  delle  intese  regionali  e  dei  patti  di   solidarieta'
nazionale sono attribuiti agli enti  con  un  esplicito  e  specifico
vincolo di destinazione. Ne consegue che  gli  spazi  finanziari  non
utilizzati per le  finalita'  ad  essi  sottese  non  possono  essere
utilizzati  per  altre  finalita'.  Pertanto,  in  caso  di   mancato
utilizzo, gli spazi  non  utilizzati  sono  recuperati,  in  sede  di
certificazione, attraverso una modifica  peggiorativa  dell'obiettivo
di saldo finale di competenza per lo stesso importo. 
  A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del  servizio
finanziario e l'organo di revisione economico finanziario  attestano,
in sede di certificazione del rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  di
finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della  legge  n.
232 del 2016, che i maggiori spazi finanziari  acquisiti  sono  stati
utilizzati esclusivamente  per  effettuare  investimenti,  attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
ed  il  ricorso  al  debito,  nel  rispetto  delle  modalita'   sopra
descritte. 
  Al riguardo, il comma 507, come modificato dal comma  874,  lettera
q), dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 - nel  precisare  che
l'ente  territoriale  attesta  l'utilizzo  degli   spazi   finanziari
concessi  in  attuazione  delle  intese  regionali  e  dei  patti  di
solidarieta' (tutti) previsti dall'articolo 10 del ripetuto  D.P.C.M.
21 febbraio 2017, n. 21, con l'invio della certificazione di verifica
del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica  di  cui  al
comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 232 del  2016  -  stabilisce
che,  qualora  i  predetti  spazi  finanziari  concessi  siano  stati
utilizzati  per  una  quota  inferiore  al  90  per   cento,   l'ente
territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari  di  competenza
dell'esercizio  finanziario  successivo  a  quello  dell'invio  della
certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo. Tale
sanzione, giova ribadire, e' a  valere  per  qualsiasi  richiesta  di
spazi finanziari. 
  I richiamati impegni di spesa in  conto  capitale  sono,  altresi',
oggetto  di  monitoraggio   nell'ambito   della   rilevazione   delle
informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  sulla  base  dei  dati
presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)  del
Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata trasmissione delle
informazioni da parte dell'ente territoriale, ai sensi del comma  508
del medesimo articolo 1, comporta l'impossibilita'  di  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con  riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto, fino a trasmissione avvenuta.
Al riguardo, si precisa che l'applicazione della sanzione di  cui  al
citato comma  508  decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  delle
scadenze (trimestrali) previste per l'invio delle  informazioni  alla
Banca  dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP)  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  cui  al  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  Da ultimo, con riguardo al citato articolo 10, si  segnala  che  la
Corte Costituzionale, con sentenza n.  252  del  2017,  ha  preso  in
esame,  tra  l'altro,  le   questioni   legittimita'   costituzionale
sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e da  alcune
Regioni in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
12 agosto 2016, n. 164 (recante  modifiche  alla  legge  24  dicembre
2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle  regioni  e
degli enti locali), dichiarandole fondate. 
  In   particolare,   la   Corte   ha   dichiarato   l'illegittimita'
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della predetta legge n. 164 del
2016, nella parte in cui, nel  sostituire  l'articolo  10,  comma  5,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243: 
  1) non prevede la parola  «tecnica»,  dopo  le  parole  «criteri  e
modalita'  di  attuazione»  e  prima  delle  parole   «del   presente
articolo»; 
  2) prevede  che  con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri siano disciplinate, tra l'altro, «  le  modalita'  attuative
del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o  ritardo  da
parte delle  regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano», atteso che le modalita' attraverso  le  quali  puo'  essere
esercitato il potere sostitutivo  dello  Stato  nei  confronti  delle
Regioni o delle Province autonome devono essere previste da  un  atto
fornito di valore di legge e non da un decreto.7 
 
  -------------- 
           7 Per quanto attiene al punto 1),  si  segnala  che,  come
          chiarito dalla Corte Costituzionale nella  sentenza  n.  88
          del 2014, i commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge n. 243
          del 2012, trovano fondamento  costituzionale  nell'articolo
          5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del
          2012, che  prevede  una  disciplina  statale  attuativa  da
          adottare con legge rinforzata, cosicche'  e'  da  escludere
          che lo Stato  possa  esercitare  in  materia  una  potesta'
          regolamentare  integrativa  e  non  meramente  tecnica.  La
          Corte, pertanto, afferma che "Ebbene, quanto  al  comma  3,
          non vi e' dubbio che il riferimento alle intese in  termini
          cosi' generali potrebbe comportare l'esercizio di un potere
          tanto  di  natura  meramente  tecnica,  quanto  di   natura
          discrezionale. E' anzi da presumere che  la  novita'  e  la
          rilevanza    dell'istituto    esigano    una     disciplina
          caratterizzata   per   la   maggior   parte    da    scelte
          discrezionali". Nel comma 4, invece, " il riferimento e' ai
          patti di solidarieta' nazionale, da porre in essere qualora
          la cessione o la richiesta di spazi finanziari, finalizzati
          ad investimenti da  realizzare  attraverso  l'utilizzo  dei
          risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non
          sia stata soddisfatta dalle intese, e cio' senza  ulteriori
          specificazioni. Anche questo istituto, dunque, richiede una
          disciplina di dettaglio, che potrebbe costituire  esercizio
          di un potere tanto di natura meramente tecnica,  quanto  di
          natura  discrezionale".  Da  quanto  premesso,  deriva   la
          necessita' di riservare al  decreto  un  compito  attuativo
          meramente   tecnico   per   ricondurre    a    legittimita'
          costituzionale la norma impugnata. Ne consegue che il comma
          5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, e' pertanto
          costituzionalmente  illegittimo  nella  parte  in  cui  non
          prevede la parola «tecnica»,  dopo  le  parole  «criteri  e
          modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente
          articolo». Quanto al  punto  2),  ossia  la  rimessione  al
          decreto delle modalita' attuative  del  potere  sostitutivo
          dello Stato, secondo la Corte la questione e' fondata,  per
          violazione  dell'articolo   120,   secondo   comma,   della
          Costituzione  atteso   che   la   richiamata   disposizione
          introduce una riserva di legge in materia di disciplina del
          potere sostitutivo, disciplina  che  in  effetti  e'  stata
          adottata con l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
          (Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento   della
          Repubblica alla legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.
          3). 
          Alla stregua di tale  chiaro  disposto  costituzionale,  la
          Corte ha, infatti, piu' volte affermato  (sentenze  n.  338
          del 1989 e n. 177 del 1988) che  le  ipotesi  in  cui  puo'
          essere esercitato il potere  sostitutivo  dello  Stato  nei
          confronti delle regioni o delle province  automodalita'  di
          esercizio dello stesso debbono essere previste da  un  atto
          fornito di valore di legge. 
          Pertanto,   secondo   la   Corte   "e'   costituzionalmente
          illegittima, perche' lede i  principi  enunciati  dall'art.
          120, secondo comma, Costituzione, la  previsione  impugnata
          che rimette al  decreto  le  modalita'  di  attuazione  del
          potere sostitutivo dello Stato in relazione  all'inerzia  o
          ritardo  delle  Regioni  o  delle  Province  ad   autonomia
          speciale" 
 
  Pertanto,  a  seguito  della  richiamata   sentenza   della   Corte
Costituzionale n. 252 del 2017, viene meno l'articolo 3 del  ripetuto
D.P.C.M. n. 21 del  2017,  concernente  le  modalita'  attuative  del
potere sostitutivo dello Stato in  caso  di  mancato/ritardato  avvio
delle intese regionali. Restano ferme,  in  ogni  caso,  le  sanzioni
previste dal comma 506 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, a
carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che non sanciscono l'intesa regionale. 
  I.1 Intese regionali 
  Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, disciplina, all'articolo 2, le
intese regionali  di  regioni,  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  citta'  metropolitane,  province  e  comuni  finalizzate  a
operazioni  di  investimento  da  realizzare  attraverso  il  ricorso
all'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi  precedenti.  A  tal   fine,   i   predetti   enti   possono
cedere/richiedere per uno o piu' esercizi successivi spazi finanziari
(c.d. Intesa regionale "orizzontale") assicurando, per  ciascun  anno
di  riferimento,  il  rispetto  del  saldo  di  cui   al   comma   1,
dell'articolo 9, della predetta legge n. 243 del 2012, del  complesso
degli  enti  territoriali  della  regione  interessata,  compresa  la
medesima regione. Resta fermo che ciascun ente puo' fare richiesta di
spazi  finanziari  solo  se  "aggiuntivi"  rispetto  a  quelli   gia'
disponibili nel pieno rispetto del proprio saldo di cui  all'articolo
9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 
  La richiesta di spazi finanziari  deve  contenere  le  informazioni
relative a: 
  - avanzo di amministrazione, al netto della quota  accantonata  del
Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o dal
preconsuntivo dell'anno precedente; 
  - fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno; 
  -  quota  dei  fondi  stanziati  in  bilancio   dell'esercizio   di
riferimento destinati a confluire nel risultato d'amministrazione. 
  Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  avviano
l'iter delle intese regionali entro  il  termine  perentorio  del  15
gennaio di  ciascun  anno  (per  il  2018,  entro  il  15  febbraio),
attraverso la  pubblicazione  di  apposito  avviso  sui  propri  siti
istituzionali contenente le modalita' di presentazione delle  domande
di    cessione/richiesta    di    spazi    finanziari    comunicando,
contestualmente,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  attraverso  il
sistema web di cui all'indirizzo  http://pareggiobilancio.mef.gov.it,
l'avvenuto avvio delle stesse. Inoltre, al  fine  di  assicurarne  la
piu' ampia divulgazione, e'  previsto  il  pieno  coinvolgimento  del
Consiglio  delle  autonomie  locali  e,  ove   non   istituito,   dei
rappresentanti regionali delle autonomie locali. 
  L'avviso di avvio delle intese regionali, predisposto dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  deve  contenere,  tra
l'altro, alcune informazioni minime: 
  - l'importo delle richieste/cessioni di spazi finanziari per uno  o
piu' esercizi oggetto dell'intesa (fino ad un massimo di 5 anni); 
  -  le  modalita'  di  copertura  degli  investimenti   (avanzo   di
amministrazione e/o ricorso al debito). 
  Giova precisare che l'avviso, predisposto  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e Bolzano,  non  puo'  prevedere  deroghe
alle disposizioni contenute nel D.P.C.M come, ad esempio, limitazioni
agli esercizi finanziari  di  riferimento  dell'intesa  (fino  ad  un
massimo di 5 anni), ovvero limitazioni ai criteri prioritari previsti
per la ripartizione degli spazi disponibili. 
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta'
metropolitane, le province e i comuni comunicano,  entro  il  termine
perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (per il 2018, entro il  31
marzo), le domande di cessione/acquisizione degli spazi finanziari. 
  Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  tenendo
conto delle domande pervenute, entro il  termine  perentorio  del  31
marzo di ciascun anno (per il 2018, entro il 30 aprile) approvano con
delibera di Giunta, previo  parere  favorevole  del  Consiglio  delle
autonomie locali e, ove non istituito, dei  rappresentanti  regionali
delle autonomie locali, le  intese  per  l'attribuzione  degli  spazi
disponibili tenendo conto del seguente ordine di priorita': 
  a) dei comuni esclusi dai vincoli  di  finanza  pubblica  nell'anno
2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
  b)  dei  comuni  istituiti,  nel  quinquennio  precedente  all'anno
dell'intesa,  a  seguito  dei  processi  di  fusione  previsti  dalla
legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per  i
quali i processi di fusione si sono  conclusi  entro  il  1°  gennaio
dell'anno dell'intesa stessa; 
  c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi  di
cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, validati ed approvati in conformita' alla  vigente  normativa,
completi del cronoprogramma della spesa,  e  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di  cassa  rispetto  alla  quota  vincolata  agli
investimenti  del  risultato  di  amministrazione,   risultante   dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di
amministrazione; 
  d) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi  di
cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, validati ed approvati in conformita' alla  vigente  normativa,
completi del cronoprogramma della spesa,  e  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato
di  amministrazione  destinata  agli  investimenti,   risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di
amministrazione. 
  Nel caso in cui gli spazi disponibili  non  fossero  sufficienti  a
soddisfare le richieste di cui alla lettera a), la distribuzione  tra
i comuni e' effettuata seguendo i  successivi  criteri  di  cui  alle
lettere b), c) e d). Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  possono  definire  ulteriori  criteri,  ferme  restando   le
priorita' individuate alle predette lettere a), b), c) e d),  nonche'
ulteriori modalita' applicative, ferme restando le scadenze  previste
e il rispetto del saldo del territorio regionale. 
  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
definiscono i tempi e le modalita' di peggioramento del  saldo  negli
esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi  finanziari.  A
tal fine, le predette regioni e province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano dovranno tener conto: 
  - prioritariamente delle richieste che pervengono  dagli  enti  che
cedono spazi finanziari relative ai tempi e alle modalita' attraverso
le quali ottenere una variazione con effetti  migliorativi  (maggiore
capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio  saldo  di  finanza
pubblica negli esercizi  successivi.  Resta  fermo  che  la  predetta
variazione positiva del saldo deve essere distribuita su un minimo di
due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo  anno  non  puo'
superare il 50 per cento); 
  - e, se compatibili, delle richieste che pervengono dagli enti  che
acquisiscono spazi finanziari relative  ai  tempi  e  alle  modalita'
attraverso le quali ottenere una variazione con effetti  peggiorativi
(minore capacita' di spesa) sul conseguimento del  proprio  saldo  di
finanza pubblica  negli  esercizi  successivi.  Resta  fermo  che  la
predetta variazione negativa deve essere distribuita su un minimo  di
due ad un massimo di cinque anni (la quota del primo  anno  non  puo'
essere inferiore al 50 per cento). 
  Il richiamato D.P.C.M., prevede,  inoltre,  che  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per   favorire   gli
investimenti nei settori strategici del proprio  territorio,  possono
cedere ai propri enti locali, per uno  o  piu'  esercizi  successivi,
spazi finanziari per i quali non e' prevista  la  restituzione  negli
esercizi successivi (c.d. Intesa regionale "verticale"). 
  Entro il medesimo termine perentorio del 31 marzo di  ciascun  anno
(per il 2018, entro il 30 aprile),  le  regioni  comunicano,  quindi,
agli  enti  locali  interessati,  i   saldi   di   finanza   pubblica
rideterminati  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  attraverso  il
sistema web dedicato al pareggio di  bilancio  di  cui  all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riferimento  a  ciascun  ente
locale e alla stessa  regione  o  provincia  autonoma,  gli  elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del  rispetto
del saldo di cui all'articolo 9, comma 1,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243. 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato aggiorna, quindi, il saldo di finanza
pubblica degli  enti  interessati  alla  cessione/acquisizione  degli
spazi finanziari per ciascun  anno,  attraverso  l'aggiornamento  del
modello VARPATTI/18 e successivi, disponibile sul richiamato  sistema
web (http://pareggiobilancio.mef.gov.it) (cfr. paragrafo B.4). 
  Si soggiunge  che,  alle  regioni  e  alle  province  autonome  che
esercitano le funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva,
le disposizioni contenute nel D.P.C.M. si  applicano  compatibilmente
con gli statuti speciali e le relative  norme  d'attuazione,  nonche'
con gli accordi con lo Stato in materia di  finanza  pubblica,  fermi
restando, pero', i richiamati obblighi di comunicazione  riferiti  al
complesso degli enti territoriali delle  regioni  o  della  provincia
autonoma nei tempi concordati con le predette autonomie speciali. 
  Ai fini della comunicazione della chiusura delle richiamate  intese
regionali, il Ministero dell'economia e delle finanze ha  concordato,
per ciascun anno: 
  - con la regione Friuli Venezia Giulia la data del 15 novembre 
  - con la regione Valle d'Aosta la data del 30 novembre; 
  - con la provincia autonoma di Bolzano la data del 15 novembre; 
  - con la provincia autonoma di Trento la data del 30 novembre. 
  Gli enti beneficiari degli spazi finanziari  trasmettono,  inoltre,
le informazioni relative agli investimenti soggetti  al  monitoraggio
concernente le opere pubbliche ed effettuati a  valere  sui  predetti
spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche  della  Banca  Dati
delle Amministrazioni Pubbliche  (BDAP-MOP),  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di  valorizzare  il
campo "Tipologia di spazi finanziari": 
  - con la voce "Intese regionali - Avanzo" nel caso di  investimento
finanziato da avanzo; 
  - con la voce "Intese regionali - Debito", nel caso  di  ricorso  a
indebitamento. 
  Da ultimo, si ricorda che il comma 506 dell'articolo 1 della  legge
di bilancio 2017, prevede che alle regioni e alle  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  che  non  sanciscono  l'intesa  regionale
disciplinata dal succitato D.P.C.M., si applicano, nell'esercizio  al
quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al  medesimo
articolo 1, comma 475,  lettere  c)  ed  e),  ossia:  1)  divieto  di
impegnare spese correnti - al netto delle spese per la  sanita'  (per
le  regioni)  in  misura  superiore  all'importo  dei  corrispondenti
impegni dell'anno precedente, ridotti dell'1 per cento  (lettera  c);
2) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (lettera e). 
  I.2 Patti di solidarieta' nazionale 
  Il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del  2012,  prevede,
poi,  che  le  operazioni  di  indebitamento  e  le   operazioni   di
investimento dei richiamati enti territoriali non  soddisfatte  dalle
intese regionali, possano essere effettuate sulla base dei  patti  di
solidarieta' nazionale,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica per il complesso degli enti territoriali. 
  Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, all'articolo 4,  introduce  la
disciplina generale in materia di patti di solidarieta'  nazionale  e
relativo  avvio  dell'iter  (c.d.  Patto  di  solidarieta'  nazionale
"orizzontale"). 
  In particolare,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  1°
giugno di ciascun anno (1° giugno 2018) provvede  ad  avviare  l'iter
dei patti di solidarieta' nazionale attraverso  la  pubblicazione  di
apposito  avviso  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  contenente   le   modalita'   di
presentazione delle  domande  di  cessione/acquisizione  degli  spazi
finanziari, nonche' le informazioni utili al rispetto dei  vincoli  e
dei seguenti criteri prioritari: 
  a) dei comuni esclusi dai vincoli  di  finanza  pubblica  nell'anno
2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
  b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi  di
cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, validati e approvati in conformita'  alla  vigente  normativa,
completi del cronoprogramma della spesa,  e  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di  cassa  rispetto  alla  quota  vincolata  agli
investimenti  del  risultato  di  amministrazione,   risultante   dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di
amministrazione; 
  c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi  di
cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, validati e approvati in conformita'  alla  vigente  normativa,
completi del cronoprogramma della spesa,  e  presentano  la  maggiore
incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato
di  amministrazione  destinata  agli  investimenti,   risultante  dal
rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente,  per  operazioni
di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati  di
amministrazione. 
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta'
metropolitane,  le  province  e  i  comuni  comunicano,  quindi,   al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato attraverso  il  sistema  web  di  cui
all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it le predette  domande
di cessione/acquisizione degli spazi  finanziari,  entro  il  termine
perentorio del  15  luglio  di  ciascun  anno  (15  luglio  2018).  I
richiamati enti territoriali possono: 
  1) cedere, per uno o piu'  esercizi  successivi,  spazi  finanziari
finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il  ricorso
all'indebitamento; 
  2) richiedere, per uno o piu' esercizi successivi, e per  la  quota
non soddisfatta dalle intese regionali,  spazi  finanziari  vincolati
agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati
di  amministrazione  degli  esercizi   precedenti   ed   il   ricorso
all'indebitamento. La richiesta di spazi finanziari deve contenere le
informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al  netto  della
quota  accantonata  del  Fondo  crediti  di   dubbia   esigibilita', 
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo  dell'anno  precedente,
al fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e alla  quota  dei
fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a
confluire nel risultato di amministrazione. 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 luglio di  ciascun  anno
(31 luglio 2018), provvede alla distribuzione degli spazi finanziari,
distintamente per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
citta' metropolitane, province e comuni, tenendo  conto  dei  criteri
prioritari di cui alle predette lettere a), b) e c). 
  Nel caso in cui gli spazi disponibili  non  fossero  sufficienti  a
soddisfare le  richieste  di  cui  alla  richiamata  lettera  a),  la
distribuzione tra i comuni e' effettuata seguendo i  criteri  di  cui
alle successive lettere b) e c). In  ogni  caso,  fermo  restando  il
pieno soddisfacimento delle priorita' di cui  alle  predette  lettere
a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute  dagli  enti
superi l'ammontare degli spazi residui, l'attribuzione e'  effettuata
a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto all'avanzo di amministrazione, nel rispetto del  saldo
di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
del complesso degli enti territoriali. 
  Cio' premesso, si segnala che: 
  - agli enti  che  cedono  spazi  finanziari  e'  riconosciuta,  nel
biennio successivo, una variazione con effetti migliorativi (maggiore
capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio  saldo  di  finanza
pubblica nel biennio successivo per  un  importo  annuale  pari  alla
meta' della quota ceduta; 
  - agli enti che acquisiscono spazi finanziari e' riconosciuta,  nel
biennio successivo, una variazione con effetti  peggiorativi  (minore
capacita' di spesa) sul conseguimento del proprio  saldo  di  finanza
pubblica nel biennio successivo per  un  importo  annuale  pari  alla
meta' della quota acquisita. 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro il  predetto  termine  del  31
luglio di ciascun anno (31 luglio 2018), aggiorna  gli  obiettivi  di
saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla  cessione  degli
spazi finanziari per ciascun anno. 
  Gli  enti  beneficiari  degli  spazi  finanziari   trasmettono   le
informazioni relative  agli  investimenti  soggetti  al  monitoraggio
concernente le opere pubbliche ed effettuati a  valere  sui  predetti
spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche  della  Banca  Dati
delle Amministrazioni Pubbliche  (BDAP-MOP),  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di  valorizzare  il
campo "Tipologia di spazi finanziari": 
  - con la voce "Patto nazionale - Avanzo" nel caso  di  investimento
finanziato da avanzo; 
  - con la voce "Patto nazionale - Debito", nel  caso  di  ricorso  a
indebitamento. 
  Patti  di  solidarieta'  nazionale  (c.d.  Patti  di   solidarieta'
nazionale "verticali") 
  Giova ricordare che l'articolo 1, commi da 485 a 500  e  da  506  a
508, della legge n. 232 del 2016,  come  modificati  dalla  legge  di
bilancio 2018, disciplina i  patti  di  solidarieta'  nazionale  c.d.
"verticali", prevedendo l'assegnazione di spazi finanziari agli  enti
locali, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel  limite  complessivo
di 900 milioni annui  (di  cui  400  milioni  di  euro  destinati  ad
interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro  destinati  a
interventi di impiantistica sportiva e, nel limite complessivo di 700
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023),  e,
alle regioni, nel limite complessivo di 500 milioni  annui,  per  gli
anni 2018 e 2019, per effettuare spese di investimento da  realizzare
attraverso  l'uso  dell'avanzo  di  amministrazione  degli   esercizi
precedenti e il ricorso al debito. 
  Il comma 502 prevede, invece, l'assegnazione  di  spazi  finanziari
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  gli  anni
2017-2030, nel limite complessivo di 70 milioni nell'anno 2017  e  di
50 milioni di euro annui negli anni dal 2018  al  2030  per  ciascuna
provincia. 
  Gli spazi in  parola  non  possono  essere  richiesti,  qualora  le
operazioni di investimento mediante il  ricorso  all'indebitamento  e
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
possano essere effettuate nel  rispetto  del  proprio  saldo  di  cui
all'articolo 9, comma 1, della legge  n.  243  del  2012,  cioe'  ove
l'ente consegua, sia in fase di  previsione  che  di  rendiconto,  un
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali. 
  Tali spazi finanziari, ai sensi dei richiamati commi da 485  a  489
dell'articolo 1 della legge di bilancio  2017,  sono  assegnati  agli
enti locali secondo la  seguente  procedura  di  concessione  che  si
articola: 
  - quanto agli spazi riferibili all'edilizia scolastica, secondo  le
seguenti fasi: 
  1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun  anno  (20
gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di  cui
necessitano alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le
modalita' individuate e pubblicate nel  sito  internet  istituzionale
della medesima Struttura.  Le  richieste  di  spazi  finanziari  sono
complete delle informazioni relative (comma 487): 
  a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
  b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota  accantonata
del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell'anno precedente. 
  La predetta Struttura di missione individua gli  spazi  finanziari,
per  ciascun  ente  locale,  tenendo  conto   del   seguente   ordine
prioritario (comma 488): 
  - interventi di edilizia  scolastica  gia'  avviati,  a  valere  su
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i  quali  sono
stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017 ai sensi del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112  del  26  aprile
2017, e, negli anni successivi,  ai  sensi  dell'ultimo  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492  dell'articolo  1
della legge di bilancio 2017, nonche' interventi finanziati ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto legge n. 104 del 2013, per la  quota  di
cofinanziamento a carico dell'ente; 
  - interventi di  nuova  costruzione  di  edifici  scolastici  o  di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli  enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'
alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa  e  delle  opere,  che  non
abbiano pubblicato il  bando  alla  data  della  richiesta  di  spazi
finanziari; 
  - interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono
del progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente
normativa, completo del CUP e  del  cronoprogramma  aggiornato  della
spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla
data della richiesta di spazi finanziari; 
  - interventi di  nuova  costruzione  di  edifici  scolastici  o  di
adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli  enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP; 
  - altri interventi di edilizia scolastica  per  i  quali  gli  enti
dispongono del progetto definitivo completo del CUP. 
  Si soggiunge che il comma 488-bis  prevede  che  i  comuni  facenti
parte di un'unione di  comuni  (articolo  32  del  TUEL),  che  hanno
delegato  le  funzioni  riferite  all'edilizia  scolastica,   possono
richiedere spazi finanziari secondo le modalita' sopra descritte, per
la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di
edilizia scolastica ricadenti nelle priorita' di cui al sopra  citato
comma 488. 
  - quanto agli spazi riferibili all'impiantistica sportiva,  secondo
le seguenti fasi: 
  1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun  anno  (20
gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di  cui
necessitano  all'Ufficio  per  lo  sport  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri secondo le modalita' individuate e  pubblicate
nel sito  internet:  https://www.sportgoverno.it/.  Le  richieste  di
spazi finanziari sono complete  delle  informazioni  relative  (comma
487-bis): 
  a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; 
  b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota  accantonata
del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante dal rendiconto o
dal preconsuntivo dell'anno precedente. 
  Il predetto Ufficio per lo Sport individua  gli  spazi  finanziari,
per  ciascun  ente  locale,  tenendo  conto   del   seguente   ordine
prioritario (comma 488-ter): 
  - interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in
sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di  abbattimento  delle
barriere  architettoniche,  di  efficientamento   energetico   e   di
ripristino della funzionalita' per i quali gli  enti  dispongono  del
progetto esecutivo redatto e validato  in  conformita'  alla  vigente
normativa,  completo  del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non  abbiano
pubblicato il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi
finanziari; 
  - altri interventi relativi a impianti sportivi  per  i  quali  gli
enti  dispongono  del  progetto  esecutivo  redatto  e  validato   in
conformita'  alla  vigente  normativa,  completo  del   CUP   e   del
cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non  abbiano
pubblicato il bando di  gara  alla  data  della  richiesta  di  spazi
finanziari; 
  - interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in
sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di  abbattimento  delle
barriere  architettoniche,  di  efficientamento   energetico   e   di
ripristino della funzionalita' per i quali gli  enti  dispongono  del
progetto definitivo completo del CUP; 
  - altri interventi relativi a impianti sportivi  per  i  quali  gli
enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP. 
  Il comma 489, come sostituito dall'articolo 1, comma  874,  lettera
h), della legge di bilancio 2018, prevede, quindi, che la  Presidenza
del Consiglio - Struttura di missione per l'edilizia scolastica  -  e
la Presidenza del Consiglio- Ufficio per lo Sport -  individuino  gli
enti locali beneficiari degli  spazi  finanziari  e  l'importo  degli
stessi, sentita la Conferenza Stato-citta'  e  le  autonomie  locali,
entro il 10 febbraio di ciascun anno (10 febbraio 2018),  comunicando
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a
ciascun ente locale. 
  Ferme restando le priorita' di cui ai commi 488 e 488-ter,  qualora
le richieste complessive risultino: 
  a) superiori agli spazi  finanziari  disponibili,  l'individuazione
dei medesimi spazi e' effettuata a favore degli enti  che  presentano
la maggiore incidenza del  fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo  di
amministrazione; 
  b) inferiori agli spazi finanziari disponibili, l'importo eccedente
e' destinato alle finalita' degli interventi previsti  al  successivo
comma 492; 
  -  quanto  agli  interventi  diversi  dall'edilizia  scolastica   e
dall'impiantistica  sportiva,  ai  sensi  dei  commi  da  490  a  493
dell'articolo 1  della  legge  n.  232  del  2016,  la  procedura  di
concessione - sostanzialmente identica alla precedente - prevede che: 
  1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun  anno  (20
gennaio 2018) gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di  cui
necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
attraverso    il     sistema     web     di     cui     all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo, per la quota  di  spazi
non riferita all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva, le
informazioni relative al fondo di  cassa  al  31  dicembre  dell'anno
precedente ed all'avanzo di amministrazione,  al  netto  della  quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente; 
  2) entro il 20 febbraio di ciascun  anno  (20  febbraio  2018)  con
decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  determinato  l'ammontare   dello   spazio
finanziario attribuito a ciascun ente locale sulla base del  seguente
ordine prioritario (comma 492 dell'articolo 1 della legge n. 232  del
2016): 
  a)  investimenti  dei  comuni   colpiti   dagli   eventi   sismici,
individuati dall'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n.  39,
dall'articolo  1  del  decreto  legge  6  giugno  2012,  n.   74,   e
dall'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.  83,  e
delle relative province, nonche' delle  province  nei  cui  territori
ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge
17 ottobre 2016, n. 189, finalizzati a fronteggiare  gli  eccezionali
eventi  sismici  e  la  ricostruzione,  finanziati  con   avanzo   di
amministrazione o da operazioni di indebitamento (lettera 0a); 
  b)  investimenti  degli  enti  locali,  finanziati  con  avanzo  di
amministrazione o mediante operazioni di  indebitamento,  finalizzati
al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito dei
danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i  quali  sia
stato dichiarato, nell'anno precedente la  data  della  richiesta  di
spazi finanziari, lo stato  d'emergenza,  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge n. 225 del 1992 (lettera 0b); 
  c)  investimenti  gia'  avviati,  a  valere  su  risorse  acquisite
mediante contrazione di mutuo e per i  quali  sono  stati  attribuiti
spazi finanziari ai sensi del decreto del Ministero  dell'economia  e
delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  di
cui al precedente punto 2) (lettera 0c); 
  d) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante
operazioni di indebitamento (lettera a): 
  1) dei comuni istituiti  nel  quinquennio  precedente  all'anno  di
riferimento a seguito di fusione; per ciascun esercizio del  triennio
2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni  per  i  quali  i
processi  di  fusione  si  sono  conclusi   entro   il   1°   gennaio
dell'esercizio di riferimento (lettera a.1); 
  2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (lettera a.2); 
  3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti,
per i quali gli enti dispongono  del  progetto  esecutivo  redatto  e
validato  in  conformita'  alla  vigente  normativa,   completo   del
cronoprogramma della spesa (lettera a.2-bis); 
  e) investimenti finanziati con avanzo d'amministrazione o  mediante
operazioni di  indebitamento  la  cui  progettazione  definitiva  e/o
esecutiva e' finanziata a valere sulle risorse  di  cui  all'articolo
41-bis del decreto legge n. 50 del 2017 (lettera a-bis); 
  f) spese per  investimenti  finalizzati  all'attuazione  del  Piano
triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 513, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
relativi allo sviluppo software e alla  manutenzione  evolutiva,  ivi
compresi   la   progettazione,   la   realizzazione,   il   collaudo,
l'installazione e  l'avviamento  presso  l'ente  locale  di  software
sviluppato ad hoc o di software preesistente e  reingegnerizzato,  la
personalizzazione di software applicativo gia' in dotazione dell'ente
locale o  sviluppato  per  conto  di  altra  unita'  organizzativa  e
riutilizzato, tenendo conto del seguente ordine prioritario8 (lettera
a-ter): 
 
  -------------- 
           8 Priorita' introdotta dall'articolo 66,  comma  7,  lett.
          a), del decreto  legislativo  13  dicembre  2017,  n.  217,
          recante disposizioni integrative e  correttive  al  decreto
          legislativo 26  agosto  2016,  n.  179,  approvato  in  via
          definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta  del  11
          dicembre 2017 e pubblicato nella G.U. n. 9 del  12  gennaio
          2018. Tenendo conto che il decreto legislativo n.  217  del
          2017 e' entrato in vigore in data  successiva  (27  gennaio
          2018) alla scadenza della richiesta di spazi finanziari per
          l'anno 2018 (20 gennaio 2018), la  priorita'  e'  valida  a
          decorrere dall'esercizio 2019. 
 
  1) interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla
razionalizzazione dei datacenter e all'adozione  del  cloud,  nonche'
per la  connettivita';  allo  sviluppo  di  base  dati  di  interesse
nazionale e alla valorizzazione degli open data nonche'  all'adozione
delle piattaforme  abilitanti;  all'adozione  del  nuovo  modello  di
interoperabilita';  all'implementazione  delle  misure  di  sicurezza
all'interno  delle  proprie  infrastrutture   e   all'adesione   alla
piattaforma  digitale  nazionale  di  raccolta  dei   dati   (lettera
a-ter.1); 
  2) interventi  finalizzati  all'attuazione  delle  restanti  azioni
contenute all'interno del Piano  triennale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione (lettera a-ter.2); 
  g) investimenti  finalizzati  all'adeguamento  e  al  miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla normativa vigente,  completo  del  cronoprogramma
della spesa (lettera c); 
  h)  investimenti   finalizzati   alla   prevenzione   del   rischio
idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti  inquinati  ad  alto
rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante
impatto sanitario, finanziati con avanzo di  amministrazione,  per  i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e  validato
in conformita' alla normativa vigente,  completo  del  cronoprogramma
della spesa (lettera d); 
  i)  progettazione   definitiva   ed   esecutiva   di   investimenti
finalizzati al miglioramento della dotazione  infrastrutturale  o  al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per  la
popolazione,  finanziati  con  avanzo  di  amministrazione   (lettera
d-bis); 
  j) investimenti finalizzati al potenziamento e  al  rifacimento  di
impianti per la produzione di energia elettrica di fonti  rinnovabili
diverse dal  fotovoltaico,  per  i  quali  gli  enti  dispongono  del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita'  alla  normativa
vigente, completo del cronoprogramma della spesa (lettera d-ter); 
  Ferme restando le priorita' di cui alle precedenti lettere a),  b),
c),d), e), f), g), h), i) e j), in presenza  di  richieste  pervenute
dagli enti locali che superino l'ammontare degli  spazi  disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la
maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo   di
amministrazione. 
  Si segnala che gli spazi richiesti per investimenti finanziati  con
avanzo di amministrazione  possono  essere  riferiti  ad  impegni  di
competenza ed esigibili nell'anno di riferimento, nonche' al relativo
Fondo  pluriennale  vincolato  di  spesa,  costituito  nell'anno   di
riferimento, a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi,
purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del
principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
(Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, punto 5.4). 
  Si  ritiene,  altresi',  opportuno  sottolineare  che   gli   spazi
richiesti per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento
devono riguardare solo ed  esclusivamente  investimenti  con  impegni
esigibili nell'anno di  riferimento,  anche  se  assunti  negli  anni
precedenti, e non anche Fondo pluriennale vincolato di spesa. 
  Gli  enti  beneficiari  degli  spazi  finanziari   trasmettono   le
informazioni relative  agli  investimenti  soggetti  al  monitoraggio
concernente le opere pubbliche ed effettuati a  valere  sui  predetti
spazi al sistema di monitoraggio opere  pubbliche  della  Banca  Dati
delle Amministrazioni Pubbliche  (BDAP-MOP),  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, avendo cura di  valorizzare  il
campo "Tipologia di spazi finanziari": 
  - con la voce "Patto nazionale - Avanzo" nel caso  di  investimento
finanziato da avanzo; 
  - con la voce "Patto nazionale - Debito", nel  caso  di  ricorso  a
indebitamento. 
  Sempre  al  fine  di  favorire  gli  investimenti,  da   realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli  esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per gli anni  2018  e  2019,  sono
assegnati alle regioni spazi finanziari, ai sensi dei commi da 495  a
500  dell'articolo  1  della  legge  di  bilancio  2017,  nel  limite
complessivo di  500  milioni  di  euro  annui,  secondo  la  seguente
procedura di concessione: 
  1) entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun  anno  (20
gennaio 2018) le regioni  comunicano  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
attraverso    il     sistema     web     di     cui     all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo le informazioni relative
al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente  ed  all'avanzo
di amministrazione,  al  netto  della  quota  accantonata  del  Fondo
crediti di dubbia esigibilita',  risultante  dal  rendiconto  (o  dal
preconsuntivo) dell'anno precedente; 
  2) entro il 20 febbraio di ciascun  anno  (20  febbraio  2018)  con
decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  determinato  l'ammontare   dello   spazio
finanziario attribuito a ciascuna regione  sulla  base  del  seguente
ordine prioritario: 
  a) investimenti  finalizzati  all'adeguamento  e  al  miglioramento
sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per
i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla normativa vigente,  completo  del  cronoprogramma
della spesa; 
  b)  investimenti   finalizzati   alla   prevenzione   del   rischio
idrogeologico ed alla messa in sicurezza di siti  inquinati  ad  alto
rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante
impatto sanitario, finanziati con avanzo di  amministrazione,  per  i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto  e  validato
in conformita' alla normativa vigente,  completo  del  cronoprogramma
della spesa. 
  Ferme restando le priorita' di cui alle precedenti lettere a) e b),
in presenza di richieste pervenute dalle  regioni  e  dalle  province
autonome  che   superino   l'ammontare   degli   spazi   disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la
maggiore  incidenza  del  fondo  di  cassa  rispetto  all'avanzo   di
amministrazione. 
  Si ricorda che le regioni non possono richiedere  spazi  finanziari
per le finalita' d'investimento di cui al comma 495 da realizzare con
il  ricorso  all'indebitamento  e  all'utilizzo  dei   risultati   di
amministrazione degli  esercizi  precedenti,  qualora  le  operazioni
d'investimento possano essere effettuate  nel  rispetto  del  proprio
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012. 
  Al riguardo, si ricorda che l'Intesa Conferenza  Stato-regioni  del
23 febbraio 2017 ha stabilito la ripartizione degli spazi disponibili
(500 milioni di euro) per  l'anno  2017  tra  le  regioni  a  statuto
ordinario  prevedendo  che  ciascuna  regione  utilizzi   gli   spazi
finanziari  di  cui  alla  tabella   riportata   al   comma   495-bis
dell'articolo  1  della  legge  di  bilancio  2017   per   effettuare
investimenti nuovi o aggiuntivi negli anni dal 2017 al 2021. 
  A tal fine, entro il 31  luglio  di  ciascuno  degli  anni  oggetto
dell'intesa, ogni regione adotta  gli  atti  finalizzati  all'impiego
delle risorse, assicurando l'esigibilita' degli impegni  per  ciascun
anno di riferimento per la quota di competenza. Gli investimenti sono
considerati nuovi o aggiuntivi se e' rispettata  una  delle  seguenti
condizioni: 
  a) le  regioni  procedono  a  variare  il  bilancio  di  previsione
incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e
indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata  nella
tabella di cui al citato comma 495-bis; 
  b)  gli  investimenti  per  l'anno  di  riferimento  devono  essere
superiori, per un  importo  pari  ai  valori  indicati  per  ciascuna
regione nella tabella di cui al presente comma, rispetto agli impegni
per  investimenti  diretti  e  indiretti  effettuati   nell'esercizio
precedente a valere su risorse  regionali,  escluse  le  risorse  del
Fondo pluriennale vincolato. 
  Patti di solidarieta' - enti locali sisma 
  Il comma 1 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, prevede che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, agli enti  locali
colpiti dal sisma del 2016 di cui agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  sono   assegnati   spazi
finanziari nell'ambito dei patti di  solidarieta'  nazionale  di  cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  in
misura pari  alle  spese  sostenute  per  favorire  gli  investimenti
connessi  alla  ricostruzione,  al  miglioramento   della   dotazione
infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture
destinati a servizi per  la  popolazione,  da  realizzare  attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
e  il  ricorso  al  debito.  Al  riguardo,   si   precisa   che   per
"miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche'  al  recupero
degli  immobili  e  delle  strutture  destinati  a  servizi  per   la
popolazione"  si  intendono  tutti  gli  interventi  su  immobili   e
infrastrutture, ivi  incluse  le  nuove  costruzioni,  ancorche'  non
legati  alla  ricostruzione  post  sisma.  Di  conseguenza,   restano
esclusi, a titolo esemplificativo  e  non  esaustivo,  l'acquisto  di
automezzi e attrezzature informatiche. 
  Al riguardo, si  precisa  che  gli  enti  possono  utilizzare,  nel
triennio 2017-2019, l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti
e/o fare ricorso al debito  per  gli  investimenti  sopra  richiamati
senza alcuna limitazione. 
  Gli  spazi  finanziari  concessi  saranno  pari  agli  investimenti
effettuati. Di conseguenza, non occorre  effettuare  ex  ante  alcuna
richiesta di spazi finanziari ne' per l'esercizio 2017, ne'  per  gli
esercizi 2018 e 2019. 
  Cio' premesso, l'unico obbligo in capo  ai  comuni,  ai  sensi  del
comma 2 del citato articolo 43-bis, sara'  quello  di  attestare,  in
sede di certificazione digitale (articolo 1, comma 470,  della  legge
n. 232 del 2016),  che  l'eventuale  differenza  negativa  tra  saldo
conseguito e saldo obiettivo deriva  dall'applicazione  delle  citate
disposizioni. 
  Si ricorda, inoltre, che, i predetti enti locali colpiti dal  sisma
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17  ottobre  2016,
n. 189, possono fare richiesta di spazi finanziari nell'ambito  delle
intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale,  ma  solo  ed
esclusivamente per investimenti diversi da  quelli  rientranti  nelle
tipologie di cui all'articolo 43-bis  del  decreto  legge  24  aprile
2017,  n.  50,  ovvero  diversi  dagli  investimenti  connessi   alla
ricostruzione,  al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito e per i quali sono riconosciuti  spazi  finanziari  per  un
ammontare pari agli investimenti stessi. 
  Patti di solidarieta' - chiusura contabilita' speciali  (Protezione
civile) 
  Come accennato nella premessa, i commi da 787 a 791 dell'articolo 1
della legge di bilancio 2018, dispongono  che  le  risorse  derivanti
dalla chiusura delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  5,
commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  per
effetto  della  scadenza  del  termine  di  durata  dello  stato   di
emergenza,  sono  vincolate  alla  realizzazione   degli   interventi
previsti dalle ordinanze adottate  ai  sensi  dei  commi  2  e  4-ter
dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992, nello stato  di
emergenza. In particolare, le risorse  che  residuano  alla  chiusura
delle  contabilita'  speciali,  riversate  nel  bilancio  degli  enti
territoriali, nonche' le relative spese, non  rilevano  ai  fini  dei
vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti  locali.
Le norme precisano, inoltre, che,  al  fine  di  favorire  l'utilizzo
delle risorse derivanti dalla chiusura  delle  predette  contabilita'
speciali secondo le procedure ordinarie di  spesa,  a  decorrere  dal
2018,  gli  enti  territoriali  devono   conseguire,   nell'anno   di
riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo, in  termini
di competenza, tra le entrate  finali  e  le  spese  finali,  di  cui
all'articolo 1, comma 466, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232
(pareggio di bilancio),  di  importo  pari  alla  differenza  tra  le
risorse  riversate  a  seguito  della  chiusura  delle   contabilita'
speciali in materia di protezione civile, ai sensi  dell'articolo  7,
comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati
impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. 
  Il comma 789, poi, assegna agli enti territoriali, nel  limite  del
saldo positivo sopra citato, negli esercizi successivi a  quello  del
riversamento e,  comunque,  non  oltre  il  quinto  esercizio,  spazi
finanziari nell'ambito dei patti di  solidarieta'  nazionale  di  cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,  n.  243,  in
misura pari, per ciascun  esercizio,  agli  investimenti  programmati
annualmente  nei  piani  contenenti  gli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione emergenziale, da  realizzare  attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti
formatisi a seguito del  mancato  utilizzo  delle  risorse  derivanti
dalla chiusura delle contabilita' speciali. 
  Al fine di dare attuazione alle sopra richiamate disposizioni,  gli
enti territoriali devono: 
  - comunicare, entro il termine perentorio del 20 gennaio  dell'anno
successivo a quello del  riversamento  delle  risorse,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale     dello     stato,     mediante     l'applicativo      web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli  spazi  finanziari  necessari
per gli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli
interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale; 
  - assicurare che la somma degli  spazi  finanziari  programmati  e'
pari al saldo positivo conseguito  nell'anno  di  riversamento  delle
risorse. 
  Parimenti,  per  quanto  riguarda  le  regioni,   il   comma   791,
nell'introdurre modifiche all'articolo 9-ter, comma  1,  del  decreto
legge n. 91 del 2017,  recante  "Disposizioni  per  l'utilizzo  delle
disponibilita' residue alla chiusura delle contabilita'  speciali  in
materia di protezione civile e trasferite alle regioni"  prevede  che
tali enti, al fine di favorire  l'utilizzo  delle  risorse  derivanti
dalla chiusura delle contabilita' speciali  di  cui  all'articolo  5,
commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo
le procedure ordinarie di spesa, sono tenute a conseguire  un  valore
positivo del saldo previsto dall'articolo 1, comma 466,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, di importo  pari  alla  differenza  tra  le
risorse accertate nel 2017 riversate alle  regioni  a  seguito  della
chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12  maggio
2016, n. 90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. 
  Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal
2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito
dei patti di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 10, comma  4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in  misura  pari,  per  ciascun
esercizio,  agli  investimenti  programmati  annualmente  nei   piani
contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione
emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti  formatisi  a  seguito  del
mancato  utilizzo  delle  risorse  derivanti  dalla  chiusura   delle
contabilita' speciali. 
  A tal fine, le regioni devono: 
  - comunicare entro il termine perentorio del 20  gennaio  2018,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   mediante   l'applicativo   web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, gli  spazi  finanziari  necessari
per gli investimenti programmati. 
  Patti di solidarieta' nazionale (Regioni sisma) 
  Il comma 792 dell'articolo 1 della  legge  di  bilancio  2018,  nel
modificare  l'articolo  44  del  decreto  legge  n.  189  del   2016,
aggiungendo, dopo il comma 6 del medesimo articolo 44, i commi  6-bis
e 6-ter, prevede che: 
  1) sia  verificato  l'andamento  degli  oneri  connessi  ad  eventi
calamitosi con riferimento alle disposizioni  vigenti  per  gli  anni
2018-2021 - anche sulla base di apposite  rendicontazioni  sintetiche
predisposte  dai  soggetti  titolari  delle   contabilita'   speciali
istituite presso la Tesoreria dello Stato; 
  2) sia determinato, in base agli esiti della predetta verifica,  in
ciascun anno del periodo  2018-2021,  l'ammontare  complessivo  degli
spazi finanziari  da  assegnare,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica,  alle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Gli spazi
finanziari sono assegnati alle predette regioni nell'ambito dei patti
di solidarieta' nazionale di cui al comma 4  dell'articolo  10  della
legge n.  243  del  2012,  da  ripartire  tra  le  stesse  in  misura
proporzionale  e  comunque  non  superiore  all'importo  delle  quote
capitale annuali sospese ai sensi del comma 4  dell'articolo  44  del
citato decreto legge n. 189 del 20169  .Tali  spazi  finanziari  sono
destinati a interventi connessi ai richiamati  eventi  sismici  e  di
adeguamento antisismico, nonche' per  la  messa  in  sicurezza  degli
edifici. La norma precisa, infine, che, ai fini della  determinazione
degli spazi finanziari, puo' essere utilizzato a compensazione  anche
il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n.  154
del 2008. 
 
  -------------- 
           9 Il richiamato comma 4 dell'articolo 44 del decreto legge
          n. 189 del 2016, prevede che  "Il  versamento  della  quota
          capitale annuale corrispondente al  piano  di  ammortamento
          sulla base  del  quale  e'  effettuato  il  rimborso  delle
          anticipazioni  della  liquidita'  acquisita   da   ciascuna
          regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a)
          e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  e
          successivi rifinanziamenti, non preordinata alla  copertura
          finanziaria  delle  predette  disposizioni  normative,   da
          riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del  citato
          decreto-legge ed iscritta  nei  bilanci  pluriennali  delle
          Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1,
          e' sospeso per gli anni 2017-2021.  La  somma  delle  quote
          capitale annuali  sospese  e'  rimborsata  linearmente,  in
          quote annuali costanti, negli anni restanti di  ogni  piano
          di ammortamento originario, a decorrere dal 2022". 
 
  Per il conseguimento delle finalita' di cui al  richiamato  decreto
legge n. 189 del 2016, relativo agli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i  territori  delle
regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,   sono   coinvolte   le
corrispondenti Ragionerie territoriali alle quali sono  trasmesse  le
rendicontazioni effettuate dai Presidenti delle medesime  regioni  in
qualita' di Vice Commissari e intestatari delle apposite contabilita'
speciali aperte presso la Tesoreria statale  per  la  gestione  delle
risorse trasferite dal  Commissario  straordinario  per  l'attuazione
degli interventi loro  delegati,  per  il  controllo  di  regolarita'
amministrativa e  contabile.  Le  predette  Ragionerie  territoriali,
appena ricevute tali rendicontazioni - e, comunque, entro il  termine
del  28  febbraio  2018  -  dovranno  inoltrare,  tra  l'altro,  alla
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato  Generale  per  la
Contabilita' e la  Finanza  Pubblica,  i  dati  relativi  alle  somme
ricevute,  alle  spese  effettuate  e  alla  giacenza   di   ciascuna
contabilita' speciale. 
  In  base  agli  esiti  della  predetta   verifica,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze entro  il  termine  del  31  marzo  per
ciascun anno del periodo 2018-2021, determina l'ammontare complessivo
degli  spazi  finanziari  da  assegnare,  nell'ambito  dei  patti  di
solidarieta' nazionale di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge
n. 243 del 2012, nel rispetto degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  colpite  dagli  eventi
sismici a far data dal 24 agosto  2016.  Gli  spazi  finanziari  sono
ripartiti tra le medesime regioni in misura proporzionale e  comunque
non superiore all'importo delle quote  capitale  annuali  sospese  ai
sensi del comma 4 dell'articolo 44 del citato decreto  legge  n.  189
del 2016. 
  I.3 Tempistica e adempimenti 
  Intese regionali (D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21) 
  - entro il termine perentorio del 15 gennaio di  ciascun  anno  (15
febbraio 2018): le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano avviano l'iter delle intese attraverso  la  pubblicazione  di
apposito  avviso  sui  propri  siti  istituzionali,   contenente   le
modalita' di presentazione delle domande di cessione  e  acquisizione
degli spazi  finanziari,  nonche'  le  altre  informazioni  utili  al
rispetto  dei  vincoli  e  dei  criteri  di  cui  ai  commi  6  e   7
dell'articolo  2  del  D.P.C.M.  21   febbraio   2017,   n.   21,   e
contestualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   l'avvio
dell'iter  attraverso   il   sistema   web   di   cui   all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano si avvalgono  del  Consiglio  delle  autonomie
locali e, ove  non  istituito,  dei  rappresentanti  regionali  delle
autonomie locali per garantire la massima pubblicita' delle  predette
informazioni; 
  - entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun  anno  (31
marzo 2018): gli enti territoriali comunicano  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano le  domande  di  cessione  e
acquisizione degli spazi finanziari; 
  - entro il termine perentorio del 31  marzo  di  ciascun  anno  (30
aprile 2018): le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, concludono  con  atto
formale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e, ove  non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali,  le
intese per l'attribuzione degli spazi disponibili,  comunicando  agli
enti  locali  interessati  i  saldi  obiettivo  rideterminati  e   al
Ministero dell'economia e delle finanze mediante il  sistema  web  di
cui all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, con riguardo  a
ciascun ente locale e alla regione stessa o provincia  autonoma,  gli
elementi informativi occorrenti per  la  verifica  del  rispetto  del
saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012. 
  Patti di solidarieta'  nazionale  "verticali"  (legge  di  bilancio
2017) 
  - entro il termine perentorio del 20 gennaio di  ciascun  anno  (20
gennaio 2018): gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui
necessitano destinati ad interventi : 
  - a) per l'edilizia scolastica alla "Struttura di missione  per  il
coordinamento   e   impulso   nell'attuazione   di   interventi    di
riqualificazione dell'edilizia scolastica" presso la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ovvero comunicano gli spazi finanziari di  cui
necessitano per gli investimenti al Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato
attraverso    il     sistema     web     di     cui     all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornendo, per la quota  di  spazi
non riferita all'edilizia scolastica,  le  informazioni  relative  al
fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed  all'avanzo  di
amministrazione, al netto della quota accantonata del  Fondo  crediti
di  dubbia   esigibilita',   risultante   dal   rendiconto   (o   dal
preconsuntivo) dell'anno precedente; 
  - b) per impiantistica sportiva alla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri - Ufficio per lo Sport secondo le  modalita'  individuate  e
pubblicate   nel   sito   internet   http://sportgoverno.it/   ovvero
comunicano  gli  spazi  finanziari  di  cui   necessitano   per   gli
investimenti  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  attraverso  il
sistema web di cui all'indirizzo  http://pareggiobilancio.mef.gov.it,
fornendo, per la quota di spazi non riferita impiantistica  sportiva,
le informazioni relative al fondo di cassa al 31  dicembre  dell'anno
precedente ed all'avanzo di amministrazione,  al  netto  della  quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita', risultante  dal
rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente; 
  - entro il 10 febbraio di  ciascun  anno  (10  febbraio  2018):  la
Struttura di  missione  e  l'Ufficio  per  lo  sport  comunicano,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari per  interventi
di edilizia scolastica  e  impiantistica  sportiva  da  attribuire  a
ciascun ente locale sulla base dei criteri prioritari di cui al comma
488 e 488-ter dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017; 
  - entro il 20 febbraio di ciascun  anno  (20  febbraio  2018):  con
decreto del Ministero dell'economia - Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  determinato  l'ammontare   dello   spazio
finanziario, per la quota non riferita agli  interventi  di  edilizia
scolastica e impiantistica sportiva, attribuito a ciascun ente locale
sulla base delle priorita'  di  assegnazione  di  cui  al  comma  492
dell'articolo 1 della legge di stabilita' 2017. 
  Patti di solidarieta' nazionale "orizzontale" (D.P.C.M. 21 febbraio
2017, n. 21) 
  - entro il 1° giugno di ciascun anno (1° giugno 2018): il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarieta' nazionale
tramite la pubblicazione di apposito avviso  sul  sito  istituzionale
contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione  e
acquisizione degli spazi finanziari nonche' le informazioni utili  al
rispetto dei vincoli e dei criteri  prioritari  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21; 
  - entro il termine perentorio del 15 luglio  di  ciascun  anno  (15
luglio 2018): le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i  comuni  comunicano
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato le predette  domande  di  cessione  e
acquisizione degli spazi finanziari; 
  - entro il 31 luglio di ciascun anno (31 luglio 2018): il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  provvede  alla  distribuzione   degli   spazi
finanziari, distintamente per regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, citta' metropolitane, province e  comuni,  tenendo  conto
dei predetti criteri prioritari di cui al comma 6 dell'articolo 4 del
D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e aggiorna gli  obiettivi  di  saldo
degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione  degli  spazi
finanziari per ciascun anno. 
  L.  RIFERIMENTI  PER  EVENTUALI  CHIARIMENTI  SUI  CONTENUTI  DELLA
PRESENTE CIRCOLARE 
  L'applicazione delle nuove regole di  finanza  pubblica  potrebbero
generare da parte  degli  enti  richieste  di  chiarimenti  che,  per
esigenze  organizzative  e  di  razionalita'  del  lavoro  di  questo
Dipartimento e' necessario pervengano: 
  a) per gli aspetti  generali  e  applicativi  del  nuovo  saldo  di
finanza   pubblica,   esclusivamente   via    e-mail    all'indirizzo
pareggio.rgs@mef.gov.it; 
  b) per  i  quesiti  di  natura  tecnica  ed  informatica  correlati
all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti  attraverso  il
sistema web (si veda in  proposito  l'allegato  ACCESSO  WEB/18  alla
presente  circolare),  all'indirizzo  assistenza.cp@mef.gov.it.   Per
urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica  applicativa  ai
seguenti      numeri      06-4761.2375/2125/2782      con      orario
8.00-13.00/14.00-18.00; 
  c) per gli aspetti riguardanti la materia  di  personale  correlata
alla normativa in materia di nuovo saldo di  finanza  pubblica  e  di
patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo:
igop.segr.rgs@mef.gov.it; 
  d)  per  i  chiarimenti  in  merito  agli  interventi  di  edilizia
scolastica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura  di
missione  per  il  coordinamento  e  l'impulso   nell'attuazione   di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica  ai  seguenti
indirizzi e-mail ediliziascolastica@pec.governo.it, scuole@governo.it
e sbloccabilancio@governo.it; 
  e) per i chiarimenti in merito  agli  interventi  di  impiantistica
sportiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per  lo
sport al seguente indirizzo e-mail ufficiosport@palazzochigi.it. 
  Si segnala che saranno presi in considerazione soltanto  i  quesiti
inviati da indirizzi istituzionali di posta elettronica. 
  Annotazioni finali 
  Gli atti amministrativi in materia di pareggio  di  bilancio  degli
enti  territoriali  sono  consultabili  sul  sito  Internet  di   cui
all'indirizzo: 
  http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e government/
amministrazione locali/pareggio bilancio/index.html 
  Roma, 20 febbraio 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO