IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 1, dell'art. 4  del  decreto-legge  n.  113  del  24
giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2016,
n. 160 che  stabilisce:  «Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto  finanziario
dei comuni, e' istituito presso il Ministero  dell'interno  un  fondo
denominato "Fondo per i contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive
relative a calamita' o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai
comuni  che,  a  seguito  di  sentenze  esecutive   di   risarcimento
conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad esse collegate,  sono  obbligati  a  sostenere
spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti  approvati.  Le  calamita'   naturali,   o   i   cedimenti
strutturali di cui al precedente periodo, devono  essersi  verificati
entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
  Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del  richiamato
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
giugno 2017, n.  96,  che  recita:  «I  comuni  di  cui  al  comma  1
comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio  di
quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il  31
marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza  dalla
fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non  soddisfatte
negli anni precedenti,  con  modalita'  telematiche  individuate  dal
Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare
entro novanta  giorni  dal  termine  di  invio  delle  richieste.  Le
richieste sono soddisfatte per un massimo  del  90  per  cento  delle
stesse. Nel caso in cui  il  90  per  cento  delle  richieste  superi
l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le   risorse   sono
attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per  cento  delle
richieste sia invece inferiore all'ammontare  annuo  complessivamente
assegnato, la quota residua viene riassegnata tra  le  disponibilita'
dell'anno successivo.»; 
  Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno  2016,
il contributo in esame a fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute
derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5
settembre  2016,  conseguenti  a  calamita'  naturali   o   cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate  verificatesi
entro il 25 giugno  2016,  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 113 del 2016; 
  Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  14  febbraio
2017, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora
sostenute derivanti da  sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  6
settembre  2016  (giorno   successivo   alla   scadenza   del   primo
certificato) al 31 marzo 2017 (data  ultima  di  presentazione  della
richiesta  per  l'anno  2017)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate
verificati entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo
superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Ritenuto che per l'anno  2018  i  comuni  che  hanno  trasmesso  le
certificazioni richiamate hanno la facolta' di richiedere la quota di
contributo erariale non assegnata nell'anno 2016 e 2017 a seguito del
riparto proporzionale del medesimo  trasferimento  per  insufficienza
dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza
tra il 90 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a
tale titolo; 
  Ritenuto, altresi', che per l'anno 2018 i comuni possono richiedere
il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di
sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  1°  aprile  2017  (giorno
successivo alla scadenza del secondo certificato) al  31  marzo  2018
(data ultima  di  presentazione  della  richiesta  per  l'anno  2018)
conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti approvati; 
  Considerate  le  esigenze  di  celerita'  e   semplificazione   del
procedimento; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella definizione delle modalita' informatizzate di
acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente
gestionale; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Enti destinatari della misura finanziaria 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113
sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2018 del
contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di
sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile  2017  al  31  marzo
2018 di risarcimento conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti
strutturali,  o  ad  accordi  transattivi  ad  esse  collegate,  sono
obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al  50
per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla  media
degli ultimi tre rendiconti approvati. Le  calamita'  naturali,  o  i
cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016. Sono, altresi', legittimati, alla trasmissione  del  modello  i
comuni che hanno trasmesso le certificazioni approvate con il decreto
del Ministero dell'interno del 30 giungo 2016 e del 14 febbraio 2017,
per la quota di contributo erariale non assegnata negli anni  2016  e
2017 a seguito del riparto proporzionale del  medesimo  trasferimento
per  insufficienza   dei   fondi   assegnati   nello   stesso   anno,
corrispondente alla differenza  tra  il  90  per  cento  delle  spesa
certificata e il contributo erogato a tale titolo.