IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2016,  concernente  la  patente  di  guida,
recepita con il decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e,  in
particolare, l'Allegato  III  recante  le  norme  minime  concernenti
l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore; 
  Vista la direttiva 2016/1106 della commissione del 7  luglio  2016,
che modifica il su indicato Allegato III; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  nuovo  codice  della   strada,   e,   in
particolare, l'art. 119, concernente i requisiti  fisici  e  psichici
per il conseguimento e la conferma  di  validita'  della  patente  di
guida; 
  Visto l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del  2011,
il quale dispone che, salvo che sia diversamente  disposto  da  leggi
comunitarie, le direttive che  modificano  gli  allegati  al  decreto
medesimo, necessarie  per  adeguare  il  contenuto  degli  stessi  al
progresso scientifico  e  tecnico,  sono  recepite  con  decreti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  i  Ministri
eventualmente interessati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante il regolamento di  esecuzione  e  di  attuazione  del
codice della strada, e, in particolare, gli articoli da 319 a 330  in
materia di requisiti per il conseguimento e la conferma di  validita'
delle patenti di guida; 
  Visto il parere  favorevole  del  Ministero  della  salute  del  20
ottobre 2017; 
  Considerata la necessita' di recepire la direttiva  (UE)  2016/1106
entro i termini previsti dalla direttiva stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
                                 59 
 
  1. L'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e'
modificato conformemente agli Allegati I e II al presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2018. 
    Roma, 26 gennaio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2018, reg. n. 1-85