IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  ed  in  particolare
l'art. 83-bis, comma 17, prevede che «Al fine di garantire  il  pieno
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario  in  materia
di tutela della concorrenza e di assicurare il  corretto  e  uniforme
funzionamento  del  mercato,  l'installazione  e  l'esercizio  di  un
impianto  di  distribuzione  di   carburanti   non   possono   essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne'  al  rispetto  di
vincoli,  con  finalita'  commerciali,  relativi  a  contingentamenti
numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed  esercizi  o
superfici minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
circa la possibilita' di  offrire,  nel  medesimo  impianto  o  nella
stessa  area,  attivita'  e  servizi  integrativi  o  che   prevedano
obbligatoriamente  la  presenza  contestuale  di  piu'  tipologie  di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione,  se  tale  ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi  e  non
proporzionali  alle  finalita'  dell'obbligo  come   individuati   da
apposito decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  tenuto  conto  delle  esigenze  di
sviluppo del mercato dei  combustibili  alternativi  ai  sensi  della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
ottobre 2014»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 98 e 99  integra  il
precitato comma 17, dell'art. 83-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, prevedendo che entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore
della medesima legge con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico,  sentite  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  tenuto  conto
delle esigenze di sviluppo del mercato dei  combustibili  alternativi
ai sensi della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sono individuati gli ostacoli tecnici
o oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali  alle  finalita'
dell'obbligo recato dalla medesima disposizione; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi  che  all'art.  18,
che stabilisce una serie di misure per  la  diffusione  dell'utilizzo
del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale  liquido  (GNL)  e
dell'elettricita' nel trasporto stradale, disponendo  degli  obblighi
per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti; 
  Visto in particolare l'art. 18, comma 6, che dispone l'obbligo  per
gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture
di ricarica elettrica, nonche' di distribuzione di GNC o GNL, non  si
applica nel caso in  cui  sussistano  delle  impossibilita'  tecniche
legate o a norme sulla sicurezza (relative alla presenza di accessi e
spazi insufficienti) o lunghezza  delle  tubazioni  o  alle  distanze
dalle fonti di approvvigionamento; 
  Considerato che le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano hanno la necessita' di predisporre i provvedimenti di propria
competenza con la specifica delle  impossibilita'  tecniche  previste
nel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; 
  Ritenuto di evitare difformita' interpretative tra i due  testi  di
legge sopra citati che determinerebbero  una  difficile  applicazione
degli  obblighi  previsti   in   materia   di   realizzazione   delle
infrastrutture per i combustibili alternativi; 
  Ritenuto  che  le  impossibilita'  tecniche  previste  dal  decreto
legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257,  rispecchiano   anche   le
impossibilita' economiche  dell'investimento, e  che  quindi  risulta
opportuno stabilire  la  coincidenza  delle  impossibilita'  previste
dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre  2016,  n.
257 con gli ostacoli tecnici o  oneri  economici  eccessivi  previsti
nell'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2018; 
  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  con
nota prot. n. 23166 del 23 febbraio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici  eccessivi  e
                          non proporzionali 
 
  1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di piu' tipologie
di  carburanti,  ivi  inclusi  il  metano   per   autotrazione,   per
l'installazione e l'esercizio di  un  impianto  di  distribuzione  di
carburanti di cui all'art. 83-bis, comma  17,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 98 e 99
della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la
sussistenza di uno dei  seguenti  ostacoli  tecnici  che  configurano
anche oneri economici eccessivi e non  proporzionali  alle  finalita'
dell'obbligo: 
    a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi
della normativa antincendio, esclusivamente  per  gli  impianti  gia'
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) per il  GNC  lunghezza  delle  tubazioni  per  l'allacciamento
superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e  il  punto  di
stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale  inferiore
a tre bar; 
    c) distanza dal piu' vicino deposito  di  approvvigionamento  del
GNL via terra superiore a mille chilometri. 
  2.  Gli  ostacoli  tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e   non
proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari  degli
impianti  di  distribuzione  carburante,  verificati  e   certificati
dall'ente che rilascia l'autorizzazione  all'esercizio  dell'impianto
di distribuzione dei carburanti. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda