Il Commissario straordinario del governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017  con  il  quale  l'on.  Paola  De  Micheli  e'  stata   nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell'art.  11  della
legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini
della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi  sismici  a
far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016,
modificato ed integrato dal decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017,  e,  in
particolare: 
    - l'art.  1,  comma  3,  in  forza  del  quale  nell'assolvimento
dell'incarico conferito con decreto del Presidente  della  Repubblica
del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario  straordinario
provvede all'attuazione degli interventi ai  sensi  e  con  i  poteri
previsti dal medesimo decreto-legge ed opera con i poteri di  cui  al
predetto decreto anche in relazione  alla  ricostruzione  conseguente
agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con  riferimento  ai
territori di cui al comma 1; 
    -  l'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  in  forza  del  quale  il
Commissario  straordinario  del  governo  svolge   le   funzioni   di
coordinamento degli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione  di
opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14  del
medesimo decreto legge; 
    - l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme  dell'ordinamento  europeo.  Le  ordinanze  sono  emanate
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate  nell'ambito
della cabina di coordinamento di cui all'art.  1,  comma  5,  e  sono
comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    - l'art. 3, comma 1, il  quale  prevede,  fra  l'altro:  "Per  la
gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli
enti locali  interessati,  un  ufficio  comune,  denominato  «Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di  seguito  «Ufficio
speciale  per  la  ricostruzione».  Il   Commissario   straordinario,
d'intesa con i comitati istituzionali di cui  all'art.  1,  comma  6,
predispone uno schema tipo di convenzione.  Le  Regioni  disciplinano
l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia  e  operativita',  nonche'  la  dotazione   del   personale
destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle
stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati,  ovvero  da
parte di altre pubbliche amministrazioni; 
    - l'art. 3, comma 2, il quale prevede che,  ai  fini  di  cui  al
comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'art.  2,  comma  2,
possono essere assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,
nel  limite  delle  risorse  disponibili,  unita'  di  personale  con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50, comma 3; 
    - l'art. 14,  comma  1,  il  quale  prevede:  "Con  provvedimenti
adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'   disciplinato   il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita'  dei  servizi
pubblici,  nonche'  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei Comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore: a) degli immobili adibiti ad  uso  scolastico  o
educativo per  la  prima  infanzia,  pubblici  o  paritari,  e  delle
strutture edilizie universitarie, nonche' degli  edifici  municipali,
delle  caserme  in  uso  all'amministrazione  della  difesa  e  degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti  ecclesiastici  civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di  interesse  storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni;  a-bis)  degli  immobili   di   proprieta'   pubblica,
ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31  dicembre  2018,
per essere destinati  alla  soddisfazione  delle  esigenze  abitative
delle popolazioni dei  territori  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi dal 24 agosto 2016; b) delle opere di difesa del suolo e
delle infrastrutture e degli impianti pubblici  di  bonifica  per  la
difesa idraulica e per l'irrigazione; c) degli edifici privati ad uso
pubblico,  ivi  compresi  strutture  sanitarie   e   socio-sanitarie,
archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati
agli immobili  di  cui  alla  lettera  a);  d)  degli  interventi  di
riparazione e ripristino strutturale degli  edifici  privati  inclusi
nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private,  al  fine
di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali"; 
    - l'art. 14, comma 2, lettera a), secondo cui, al  fine  di  dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede
a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo
degli interventi sulle urbanizzazioni dei  centri  o  nuclei  oggetto
degli strumenti urbanistici  attuativi,  articolato  per  le  quattro
Regioni  interessate,  che  quantifica  il  danno  e  ne  prevede  il
finanziamento in base alla risorse disponibili; 
    - l'art. 14, comma 2, lettera a-bis) secondo cui, al fine di dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede
a  predisporre  ed  approvare  piani  finalizzati  ad  assicurare  il
ripristino,  per  il  regolare   svolgimento   dell'anno   scolastico
2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero  per  lo
svolgimento  della  normale   attivita'   scolastica,   educativa   o
didattica, in ogni caso senza incremento della  spesa  di  personale,
nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonche' comma 2  limitatamente
a  quelli  nei  quali  risultano  edifici  scolastici   distrutti   o
danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    - l'art. 14, comma 3-bis, in forza  del  quale:  "Gli  interventi
funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis)
del  comma  2  costituiscono  presupposto  per  l'applicazione  della
procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per  gli  appalti  pubblici  di
lavori, di servizi e  di  forniture  da  aggiudicarsi  da  parte  del
Commissario  straordinario  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza  e
rotazione,  l'invito,  contenente  l'indicazione   dei   criteri   di
aggiudicazione dell'appalto, e'  rivolto,  sulla  base  del  progetto
definitivo,   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti
nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'art.  30  del
presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente  di  operatori
economici iscritti nella predetta  Anagrafe,  l'invito  previsto  dal
terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti
in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione
nell'Anagrafe antimafia di cui al citato art.  30.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori  vengono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50.". 
    - l'art. 50, comma 2, in forza  del  quale:  "Ferma  restando  la
dotazione di personale gia' prevista  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  puo'
avvalersi   di   ulteriori   risorse   fino   ad   un   massimo    di
duecentoventicinque unita' di personale, destinate a  operare  presso
gli uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all'art.  3,  a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale
centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il  territorio,
sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2"; 
    - l'art.  50,  comma  3,  lettera  c),  in  forza  del  quale  le
duecentoventicinque unita' di  personale  di  cui  al  comma  2  sono
individuate, oltre che sulla base di quanto disposto dalle lettere a)
e b), sulla base  di  apposite  convenzioni  stipulate  con  Fintecna
s.p.a., o societa' da questa interamente controllata, per  assicurare
il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche; 
    - l'art. 50, comma 8, in forza  del  quale:  "all'attuazione  del
presente articolo si provvede, ai sensi dell'art. 52, nei  limiti  di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si
fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  di
cui all'art. 4, comma 3, entro il limite massimo di  3,5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"; 
  Vista l'ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recante  "Approvazione
degli schemi di  convenzione  con  Fintecna  S.p.a  e  con  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - INVITALIA per l'individuazione del personale da adibire alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  "Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del
24 gennaio 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  "Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  «Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018»", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
12 aprile 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  "Modifiche
all'ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016»,  misure  di
attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016,
modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e determinazione
degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n.
1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017; 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017  recante  "Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle spese tecniche"; 
  Vista la Convenzione sottoscritta in data 7 dicembre  2016  tra  il
Commissario straordinario del governo e la societa' Fintecna  S.p.A.,
in   persona   dell'Amministratore   delegato   pro   tempore,    per
l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di  supporto
tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le  esigenze  delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visto il protocollo di legalita' sottoscritto  in  data  27  luglio
2017 fra la Struttura di missione ex art. 30 del d. legge n. 189  del
2016 ed il commissario straordinario che, in particolare, all'art.  7
prevede un'integrazione tra l'anagrafe antimafia  degli  esecutori  e
l'applicativo per la gestione delle  notifiche  preliminari  (SINPOL)
nonche' la realizzazione di software per la gestione del  settimanale
di cantiere; 
  Considerata l'esigenza di procedere ad una rimodulazione del quadro
economico allegato alla convenzione al fine di meglio rispondere alle
esigenze di collaborazione e di rendicontazione  tra  FINTECNA  e  il
Commissario  Straordinario,  sostituendo  l'  "allegato  A"  con   l'
"allegato  A-bis:  nuovo  quadro  economico"  che,   senza   incidere
sull'ammontare del corrispettivo massimo stanziato per ciascuno degli
anni di durata della convenzione, prevede una  riduzione  della  voce
logistica  ed  un  corrispondente  incremento  della  voce   sviluppo
software,  per  esigenze   di   implementazione   della   piattaforma
informatica della Struttura commissariale; 
  Considerata, altresi', l'esigenza, nel contesto di emergenza  e  di
eccezionalita' degli interventi richiesti, nonche' per  la  peculiare
natura e complessita'  delle  attivita'  da  espletarsi  in  un  arco
temporale limitato, di impegnare  risorse  umane  in  possesso  delle
necessarie esperienze e qualificazioni tecnico-specialistiche per  le
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico   finalizzate    a
fronteggiare le esigenze del territorio colpito dagli eventi sismici,
di modificare l'art. 4, paragrafo 2, prevedendo  la  possibilita'  di
ricorrere, oltre che alla  stipula  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, anche ad altre tipologie contrattuali  con
durata fino alla scadenza della convenzione (31 dicembre 2018); 
  Vista  la  proposta  di  Addendum,  il   cui   schema,   unitamente
all'"allegato A-bis: Quadro economico", viene accluso  alla  presente
per farne parte integrante e sostanziale; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  30
novembre 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci  decorso  il  termine  di  30  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei Conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione dello schema di Addendum alla convenzione del 7 dicembre
  2016 tra il Commissario straordinario del  governo  ai  fini  della
  ricostruzione nei territori dei comuni delle  regioni  di  Abruzzo,
  Lazio, Marche ed Umbria  interessati  dall'evento  sismico  del  24
  agosto 2016  e  FINTECNA  per  l'individuazione  del  personale  da
  adibire   alle   attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico
  finalizzate a fronteggiare le esigenze  delle  popolazioni  colpite
  dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni
  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 
 
  1. E' approvato lo  schema  di  Addendum  alla  Convenzione  del  7
dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del  governo  ai  fini
della  ricostruzione  nei  territori  dei  comuni  delle  regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016 e  FINTECNA  per  l'individuazione  del  personale  da
adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria e il relativo allegato "A-bis:  Nuovo  quadro
economico". 
  2. Gli atti di cui al precedente comma sono allegati alla  presente
ordinanza, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale. 
  3. L'Addendum sara' sottoscritto  digitalmente  dalle  parti  entro
sette giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  177
recante "Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della  legge  18
giugno 2009, n. 69", dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, e dalla Determinazione Commissariale DigitPA
nr. 69/2010. 
  4. L'Addendum sara' efficace e produttivo di effetti secondo quanto
previsto dal combinato disposto degli articoli 33  del  decreto-legge
n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  la
sua durata non potra' superare la data del 31 dicembre 2018.