IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n.  1316/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 913/2010 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
680/2007 e (CE) n. 67/2010; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 54/2001), e che  e'  stato  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente  legge  21
dicembre  2001,  n.  443,  ha  approvato  il   1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include,  nell'ambito
del   «Corridoio   plurimodale   padano»,   l'infrastruttura    «Asse
ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione -  Kiev  (Torino  -
Trieste)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (G.U. n.  3/2015
S.O.), con la quale  questo  Comitato  ha  espresso  parere  sull'11°
Allegato infrastrutture al Documento  di  economia  e  finanza  (DEF)
2013,  che  include,  nella  tabella  0   -   avanzamento   Programma
infrastrutture strategiche - nell'ambito del  «Corridoio  plurimodale
padano» nella infrastruttura «Asse ferroviario  Corridoio  5  Lyon  -
Kiev» l'intervento «AV/AC: Brescia - Verona»; 
  Considerato che l'infrastruttura di cui sopra e'  ricompresa  nella
Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia,  sottoscritta
l'11 aprile 2003, e  nella  Intesa  generale  quadro  tra  Governo  e
Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003; 
  Visto l'art.  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010), e visti in particolare: 
    il comma 232 che prevede  che  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati specifici  progetti  prioritari  ricompresi
nei  corridoi  europei  TEN-T  e   inseriti   nel   programma   delle
infrastrutture strategiche, aventi costi  e  tempi  di  realizzazione
superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro  e  a  quattro  anni
dall'approvazione del progetto  definitivo  e  non  suddivisibili  in
lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo  di  euro,  per  i
quali questo Comitato puo' autorizzare, per  un  importo  complessivo
residuo da finanziare, relativo all'insieme dei  progetti  prioritari
individuati, non superiore a  10  miliardi  di  euro,  l'avvio  della
realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti  costruttivi
individuati dallo stesso  Comitato,  subordinatamente  alle  seguenti
condizioni: 
  a)  il  costo  del  lotto  costruttivo  autorizzato   deve   essere
integralmente finanziato e deve esservi  copertura  finanziaria,  con
risorse pubbliche o private nazionali  o  dell'Unione  europea,  che,
alla data dell'autorizzazione  del  primo  lotto,  devono  costituire
almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in  casi  di
particolare interesse strategico,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  puo'  essere  consentito  l'utilizzo
della procedura di cui al presente comma anche in caso  di  copertura
finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o  dell'Unione
europea,  che,  alla  data  dell'autorizzazione  del   primo   lotto,
costituiscono  almeno  il  10  per  cento   del   costo   complessivo
dell'opera; 
  b)  il  progetto  definitivo  dell'opera   completa   deve   essere
accompagnato da una relazione che indichi le  fasi  di  realizzazione
dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori
per ciascuno dei lotti e i connessi  fabbisogni  finanziari  annuali;
l'autorizzazione dei lavori per i  lotti  costruttivi  successivi  al
primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli
elementi della medesima relazione; 
  c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve  assumere
l'impegno   di   rinunciare   a   qualunque   pretesa   risarcitoria,
eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea,  nonche'
a qualunque pretesa anche futura  connessa  all'eventuale  mancato  o
ritardato finanziamento dell'intera  opera  o  di  lotti  successivi;
dalle determinazioni assunte da questo Comitato non  devono  in  ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di  terzi  a
carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista
l'integrale copertura finanziaria; 
    il comma 233 che stabilisce che con  l'autorizzazione  del  primo
lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico  di
finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo
finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le  risorse
che si rendono disponibili in favore dei progetti  di  cui  al  comma
232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino  al
completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma; 
    il comma 234 che stabilisce che il  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria (ora divenuto Documento di economia e  finanza)
- Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli  interventi  di
cui ai commi 232  e  233,  per  il  completamento  dei  quali  questo
Comitato assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233; 
  Vista la legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che: 
  le tratte Brescia - Verona - Padova della  linea  ferroviaria  alta
velocita'/alta capacita' (AV/AC) Milano-Venezia, la  tratta  Apice  -
Orsara e la tratta Frasso Telesino - Vitulano della linea ferroviaria
AV/AC Napoli - Bari sono realizzate con le modalita'  previste  dalle
lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  questo Comitato puo' approvare i progetti preliminari  delle  opere
indicate al primo periodo anche nelle more  del  finanziamento  della
fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a  condizione  che
sussistano   disponibilita'   finanziarie    sufficienti    per    il
finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore  non  inferiore
al 10 per cento del costo complessivo delle opere; 
  a tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione  diretta  di
120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029; 
  a valere sui predetti contributi  non  sono  consentite  operazioni
finanziarie con oneri a carico dello Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)» e vista in particolare la  tabella  E  «Importi  da
iscrivere in bilancio  in  relazione  alle  autorizzazioni  di  spesa
recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei  rifinanziamenti,
delle riduzioni e delle rimodulazioni»  che  sul  capitolo  7122  del
Ministero dell'economia e delle finanze  ha  rifinanziato  il  citato
art. 1, comma 76 della legge n. 147/2013 con uno  stanziamento  netto
complessivo, tra riduzione e rifinanziamento,  di  2.910  milioni  di
euro; 
  Considerato che in data 8 agosto  2014  e'  stato  sottoscritto  il
contratto  di  programma  2012-2016  -  parte  investimenti  tra   il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  Rete  ferroviaria
italiana S.p.A. (da ora in avanti RFI S.p.A.); 
  Considerato che in data 10 agosto 2016 questo Comitato ha  espresso
parere sullo schema di «Aggiornamento 2016 del Contratto di programma
2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e RFI S.p.A. che, nella  «tabella  B  -  Investimenti
realizzati  per  lotti  costruttivi»,  nell'ambito   del   «Corridoio
Mediterraneo», include l'intervento «Linea  AV/AC  Milano  -  Verona:
tratta Brescia - Verona» con un costo di  3.837  milioni  di  euro  e
copertura finanziaria complessiva di 2.268 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
  l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che   in   sede   di   prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco
degli interventi da  inserire  nel  primo  Documento  pluriennale  di
pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre  2011,
n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
  l'art. 201, comma 9, che prevede che,  «fino  all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice o in relazione ai quali sussiste  un  impegno  assunto  con  i
competenti organi dell'Unione europea»; 
  l'art. 214, comma 2, lettere  d)  e  f),  in  base  alle  quali  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alle deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
  l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione
restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; 
  l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente che,
fatto salvo quanto  previsto  nel  suddetto  decreto  legislativo  n.
50/2016, lo stesso si applica alle procedure e  ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata  in  vigore,  che  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le
infrastrutture  strategiche  gia'   inseriti   negli   strumenti   di
programmazione approvati, e per i quali la procedura  di  valutazione
di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata  in
vigore del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono
approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per  la
valutazione di impatto ambientale delle  grandi  opere  avviate  alla
data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 di cui al decreto  legislativo  n.  163/2006,  sono  concluse  in
conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di  competenza
vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure  trovano
applicazione anche per le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato  e  ad
essa  sono  applicabili  le  disposizioni  del   previgente   decreto
legislativo n. 163/2006; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa  la  Struttura
tecnica di missione istituita con decreto dello  stesso  Ministro  10
febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di  cui  all'art.  3  del
medesimo  decreto  sono  stati  trasferiti  alle  direzioni  generali
competenti del Ministero alle quali e' demandata  la  responsabilita'
di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria
e la relativa documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che
ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; 
  la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal  decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  le delibere 27 dicembre 2002,  n.  143  (G.U.  n.  87/2003,  errata
corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24
(G.U. n. 276/2004), con le  quali  questo  Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e  176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo  n.  163/2006,  e
visto in particolare il comma 3 dello  stesso  articolo,  cosi'  come
attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15  (G.U.
n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del  sistema  di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45
(G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); 
  Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro  dell'interno,
di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, e  s.m.i.,  con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62  (G.U.
n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema  di
Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal  CCASGO  nella
seduta del 13 aprile 2015; 
  Viste le delibere 5 dicembre 2003, n. 120 (G.U.  n.  132/2004),  18
marzo 2005, n. 1, (G.U. n. 150/2005), 5 aprile 2007, n. 13, (G.U.  n.
164/2007), 8 maggio 2009, n. 21, (G.U.  n.  130/2009),  22  settembre
2009, n. 81, (G.U. n. 51/2010), 18 novembre 2010,  n.  85,  (G.U.  n.
95/2011), 6 dicembre 2011, n. 83, (G.U. n. 53/2012, errata corrige 59
del 10 marzo 2012), 6 dicembre 2011, n. 85,  (G.U.  n.  79/2012),  20
gennaio 2012, n. 6, (G.U. n. 88/2012), 2 agosto 2013, n. 52, (G.U. n.
53/2014), 1° maggio 2016, n. 22, (G.U. n.  188/2016),  con  le  quali
questo Comitato  ha  approvato  progetti,  assegnato  risorse,  o  ha
assunto altre decisioni  concernenti  l'infrastruttura  «Linea  AV/AC
Milano - Verona: tratta Brescia - Verona»; 
  Considerato, in particolare, che con la delibera 1° maggio 2016, n.
22, (G.U.  n.  188/2016)  questo  Comitato  ha  disposto  la  seconda
reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree  e  gli
immobili interessati dalla realizzazione della Linea AV/AC  Milano  -
Verona:  tratta  Brescia  -   Verona,   limitatamente   ai   seguenti
interventi: 
    Tratta AV/AC Brescia -  Verona:  dalla  progressiva  chilometrica
(p.k.) 68+315 alla p.k. 140+780; 
    Interconnessione Verona Merci: da p.k. 0+000 (corrispondente alla
p.k. 138+583 della  Tratta  AV/AC  Brescia  -  Verona  (Punta  Scambi
Interconnessione Verona Merci) a p.k. 2+213 B.P. e p.k. 2+209 B.D.; 
    Interconnessione Brescia Est: da p.k. 0+000 (corrispondente  alla
p.k.  100+515  della  Tratta  AV/AC  (Punta  Scambi  Interconnessione
Brescia Est) a p.k. 4+868 B.P. e p.k. 5+661 B.D.; 
  Vista la nota 23 novembre 2016, n.  43994,  a  firma  del  Capo  di
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  la
quale e' stato chiesto  l'inserimento  all'ordine  del  giorno  della
prima riunione  utile  del  Comitato  dell'argomento  concernente  il
progetto  definitivo  della  tratta  di  competenza  del   contraente
generale e autorizzazione all'avvio del 1°  lotto  costruttivo  della
nuova linea  ferroviaria  AV/AC  Brescia -  Verona,  riservandosi  di
trasmettere la relazione istruttoria; 
  Vista la nota 7 dicembre 2016, n. 45979, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Capo di Gabinetto ha trasmesso
la documentazione istruttoria relativa al progetto definitivo di  cui
sopra; 
  Vista la nota 17 febbraio 2017, n. 1011, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale (DG) per il
trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha modificato  la  proposta
di approvazione di cui alle note precedenti e vista la nota acquisita
con protocollo DIPE del 20 febbraio 2017, n. 813,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rettificato  alcuni
errori materiali di detta proposta di approvazione; 
  Viste la nota 20 febbraio 2017, n.  1045,  la  nota  acquisita  con
protocollo DIPE del 2 marzo 2017, n. 1019 e la nota 23 marzo 2017, n.
1825, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
ha inviato chiarimenti e ha integrato la documentazione  istruttoria,
con riferimento in  particolare  alle  variazioni  significative  del
progetto definitivo rispetto al progetto preliminare approvato con la
delibera  n.  120/2003  e   al   programma   di   risoluzione   delle
interferenze; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: 
con riferimento all'approvazione del progetto definitivo 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  che oggetto della presente delibera e' l'approvazione del  progetto
definitivo del lotto funzionale Brescia Est  -  Verona  della  tratta
Brescia - Verona della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona; 
  che questo Comitato, con la delibera n. 120/2003  ha  approvato  il
progetto preliminare della Linea ferroviaria AV/AC Milano  -  Verona,
parte  del  sistema  ferroviario  italiano  ad  alta   velocita'/alta
capacita, incluso nel corridoio TEN-T Mediterraneo e  in  particolare
nella sezione italiana Torino - Milano - Venezia - Trieste  di  detto
corridoio; 
  che la legge n. 191/2009, all'art. 2, commi 232-234, ha previsto la
realizzazione  per  lotti  costruttivi  non  funzionali  di  progetti
prioritari ricompresi nei  corridoi  europei  TEN-T  e  inseriti  nel
programma   delle   infrastrutture   strategiche    con    specifiche
caratteristiche tecnico-finanziarie; 
  che in  una  prima  fase  di  attuazione  della  legge  sono  stati
individuati i progetti prioritari  tra  cui  la  tratta  Treviglio  -
Brescia della Linea AV/AC Milano - Verona; 
  che questo Comitato, con la delibera n. 81/2009,  ha  approvato  il
progetto definitivo del primo lotto funzionale  Treviglio  -  Brescia
dell'opera ed ha successivamente autorizzato,  previo  finanziamento,
la realizzazione dei relativi lotti costruttivi con  le  delibere  n.
85/2010  (primo  lotto  costruttivo)   e   85/2011   (secondo   lotto
costruttivo); 
  che, successivamente, la citata  legge  n.  147/2013,  all'art.  1,
comma 76, ha  esteso  la  realizzazione  per  lotti  costruttivi  non
funzionali ad alcune tratte, tra cui la Brescia  -  Verona  -  Padova
della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Venezia; 
  che a seguito di detta disposizione  il  Consorzio  Cepav  Due,  in
qualita' di contraente generale  per  la  realizzazione  della  Linea
AV/AC Milano - Verona, in data 30 aprile 2014,  ha  trasmesso  a  RFI
S.p.A. il progetto definitivo della tratta AV/AC Brescia - Verona; 
  che a sua volta RFI S.p.A., in data 16 settembre 2014, ha trasmesso
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  suddetto
progetto definitivo, per la parte di propria  competenza,  unitamente
alla «Relazione lotti costruttivi», per  l'avvio  del  relativo  iter
autorizzativo; 
  che successivamente e' stata completata la consegna del progetto  a
tutte le Amministrazioni interessate; 
  che  il  Consorzio  Cepav  Due,  in  data  17  settembre  2014,  ha
presentato l'istanza per  l'avvio  della  procedura  di  verifica  di
ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla delibera  n.  120/2003
di approvazione del progetto preliminare, mentre lo stesso Consorzio,
in data 25 settembre 2014, ha presentato l'istanza per l'avvio  della
procedura di valutazione  di  impatto  ambientale  per  le  opere  in
variante rispetto al medesimo  progetto  preliminare,  realizzate  in
attuazione delle prescrizioni della richiamata delibera n. 120/2003; 
  che in data 26 settembre 2014 e' stato dato avviso  dell'avvio  del
procedimento di pubblica  utilita'  mediante  avviso  pubblicato  sul
quotidiano a tiratura nazionale La  Repubblica  e  sui  quotidiani  a
tiratura locale Il Giornale di Brescia e L'Arena di Verona; 
  che il progetto e' stato depositato dal 26 settembre al 26 novembre
2014 - tra l'altro  -  presso  la  sede  della  Regione  Lombardia  -
Direzione infrastrutture e mobilita'; 
  che il progetto trasmesso  da  RFI  S.p.A.  riguarda  le  opere  di
competenza del contraente generale e piu'  in  particolare  la  Linea
alta velocita' (AV) per uno sviluppo di 72 km circa, costituita a sua
volta dal c.d. «Shunt di Brescia», dalla p.k. 68+315 alla p.k. 98+847
e dalla rimanente tratta in affiancamento alla linea storica Milano -
Venezia dalla p.k. 98+847 alla p.k. 140+78, dall'Interconnessione  di
Brescia Est che si allaccia alla Linea AV/AC alla p.k. 100+515 ed  ha
uno sviluppo di 5 km circa e dall'Interconnessione di  Verona  merci,
che si allaccia alla linea AV/AC alla p.k. 138+583 ed ha uno sviluppo
di 2 km circa; 
  che la conferenza di servizi e' stata convocata in data 16  ottobre
2014 e si e' tenuta in data 6 novembre 2014; 
  che la Regione  Lombardia  ha  espresso  parere  sul  progetto  con
delibera di Giunta regionale n. X/3055 del 23 gennaio  2015,  con  la
quale in particolare: 
    ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo della Linea
AV/AC  Milano  -  Verona -  lotto  funzionale  Brescia -  Verona,   a
condizione  che   siano   recepite   integralmente   prescrizioni   e
raccomandazioni riportate al capitolo 4 dell'allegato A; 
    ha ritenuto necessario, al fine di  garantire  la  sostenibilita'
ambientale dell'opera, che siano affrontate e risolte,  nel  rispetto
delle indicazioni e prescrizioni fornite, le criticita' e le  carenze
evidenziate nell'allegato B della stessa delibera; 
    ha manifestato  favorevole  volonta'  d'intesa  Stato-Regione  in
ordine alla localizzazione con riferimento alle opere e nel  rispetto
delle condizioni specificate nell'allegato C della stessa delibera  a
condizione che  siano  ottemperate  le  prescrizioni  ivi  contenute,
nonche' quelle stabilite nel richiamato allegato B; 
  che la Regione Lombardia a conclusione della  istruttoria  condotta
ai  fini  della  espressione  del  parere  sul  progetto   definitivo
dell'opera    ha    evidenziato    alcune    importanti    criticita'
tecnico-progettuali, in particolare, con riferimento  alla  posizione
della Interconnessione  di  Brescia  Est  (8  km  da  Brescia),  alla
tipologia di interconnessione («salto di montone» della linea storica
verso la linea AV) e alla lunghezza della tratta a doppio binario tra
la stazione di Brescia e la interconnessione stessa, sulla base della
valutazione degli scenari di esercizio ferroviario  ipotizzabili  per
Brescia e per lo  Shunt  di  Brescia,  che  farebbero  ipotizzare  la
necessita' di una  fermata  a  Brescia  (stazione  centrale)  per  un
rilevante numero di treni AV, sostiene che il tratto a due binari  in
uscita est da Brescia continuerebbe ad essere gravato dalla somma dei
traffici tradizionali e AV, abbattendo notevolmente la capacita'  del
sistema complessivo «AV piu' linea storica»; 
  che, quindi, la Regione ha espresso parere favorevole sul  progetto
definitivo dell'opera a condizione - in particolare - che: 
    il  progetto  sia  integrato  «con   un   quadro   trasportistico
complessivo che analizzi l'interrelazione tra l'insieme  dei  servizi
ferroviari AV che saranno  attivati  e  di  quelli  oggi  attivi  sia
passeggeri che merci, specificando l'impatto che i servizi AV avranno
sul servizio ferroviario regionale (SFR) e sul trasporto  merci»  che
«analizzi futuri scenari di domanda e offerta di trasporto passeggeri
e merci»; 
    sia rivista la «soluzione per l'ingresso est a Brescia [adottando
invece ndr] il quadruplicamento della Linea storica Milano -  Venezia
tramite l'affiancamento della linea AV/AC, per i limiti che  comporta
allo  sviluppo  dei  servizi  ferroviari  oltre  che  per   l'impatto
paesaggistico del manufatto [c.d.  «salto  di  montone»  ndr],  siano
potenziate le linee afferenti al Nodo  di  Brescia  (raddoppio  della
tratta Brescia - San Zeno e della tratta Cremona - Olmeneta) e  siano
valutate l'ipotesi di connessione della linea Brescia - Iseo -  Edolo
con la direttrice Milano  -  Venezia  e  il  collegamento  Brescia  -
Montichiari»; 
  che  la  Regione  del  Veneto  ha  espresso  parere  sul   progetto
definitivo con delibera di Giunta regionale n. 254 del 3 marzo 2015; 
  che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
in data 20 gennaio 2016, prot. 1374, ha espresso parere sul  progetto
definitivo in argomento; 
  che la Commissione tecnica di valutazione  dell'impatto  ambientale
VIA e VAS, con parere n. 1767 del 17 aprile 2015, ha espresso  parere
positivo sulla compatibilita' ambientale  delle  opere  sottoposte  a
VIA; 
  che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare  -  Direzione  generale  valutazioni  ambientali,  con   decreto
direttoriale DVADEC-2016-0000050 del 22 febbraio 2016, ha determinato
la positiva conclusione dell'istruttoria di verifica di ottemperanza,
a sua volta condizionata ad ulteriori prescrizioni da ottemperare  in
sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori; 
  che lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con  determina  direttoriale  DVADEC-2016-0000371  del  3
novembre 2016, ha approvato il Piano di utilizzo delle terre; 
  che sulla base del parere reso dalla Regione Lombardia il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti -  DG  per  il  trasporto  e  le
infrastrutture ferroviarie, sentita la  nuova  Strutture  tecnica  di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta sorveglianza, ad aprile 2016, ha chiesto  a  RFI  S.p.A.  di
predisporre gli studi  trasportistici  richiesti  dalla  Regione  per
consentire il confronto tra i vari possibili scenari e  le  possibili
alternative progettuali; 
  che il progetto definitivo della tratta Brescia - Verona  e'  stato
trasmesso, con nota E2/L00928/16 del  18  marzo  2016,  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che dopo una fase  di  interlocuzione,
ha espresso il proprio parere n. 44/16 in data 15 dicembre 2016; 
  che  in  particolare  il  Consiglio,   relativamente   agli   studi
trasportistici richiesti a seguito delle prescrizioni  della  Regione
Lombardia richieste nella citata delibera n. X/3055  del  23  gennaio
2015,   ha   evidenziato   l'opportunita'   di    recepire    l'esito
dell'aggiornamento  dello  studio   -   allora   in   corso   -   per
l'attraversamento  di   Brescia,   e   si   e'   espresso   affinche'
l'approvazione, da parte di questo Comitato, del progetto definitivo,
escludesse l'attuazione dello Shunt di Brescia); 
  che nel mese di febbraio 2017 il Gestore ha trasmesso gli studi  di
cui  sopra  relativi  all'analisi   comparativa   tra   gli   scenari
alternativi «Shunt di  Brescia»  e  «Quadruplicamento  in  uscita  da
Brescia»,  rappresentando  che   dagli   stessi   emerge   un   netto
orientamento verso la seconda soluzione; 
  che, nello specifico, l'analisi ha evidenziato,  per  la  soluzione
del «Quadruplicamento in uscita da Brescia»,  un  minore  impegno  di
territorio     non     infrastrutturato,     minore      complessita'
infrastrutturale, un costo di realizzazione dell'opera  sensibilmente
inferiore nonche' una migliore efficacia trasportistica per  lo  piu'
riconducibile alla migliore accessibilita'  garantita  per  la  nuova
linea AV/AC e che inoltre dagli studi emerge che anche  l'analisi  di
sensivita' al costo di  realizzazione  del  Quadruplicamento  non  ha
modificato i risultati del confronto tra gli scenari; 
  che, pertanto, il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
ritiene opportuno sottoporre a questo Comitato la  sola  approvazione
dei lotti costruttivi I e II tra l'innesto della interconnessione  di
Brescia  Est  e  Verona  della  tratta  di  competenza  del  GC  (con
l'esclusione,  quindi,  dello  Shunt   di   Brescia),   che   insieme
costituiscono il  nuovo  «Lotto  funzionale  Brescia  Est  -  Verona»
(escluso Nodo di Verona, di competenza di RFI); 
  che la funzionalita'  del  suddetto  lotto  Brescia  Est  -  Verona
(escluso Nodo di Verona) e' garantita anche  nel  periodo  precedente
l'entrata in funzione del Nodo di Verona con la realizzazione  di  un
bivio provvisorio per la realizzazione del quale  e'  stata  inserita
apposita prescrizione nell'Allegato 1 della presente delibera; 
  che il  progetto  definitivo  sottoposto  ad  approvazione  ha  uno
sviluppo di  42  km  circa  dalla  p.k.  98+847  alla  p.k.140+780  e
comprende  due  interconnessioni  (Interconnessione  Brescia  Est   e
Interconnessione Verona Merci); 
  che l'Interconnessione Brescia Est, di  lunghezza  pari  a  5,6  km
circa, si allaccia alla linea  AV/AC  alla  p.k.  100+515  e  che  il
binario pari sovrappassa, mediante  un  c.d.  salto  di  montone,  la
stessa Linea AV/AC con una curva di 1.255 m di raggio e una velocita'
di tracciato di 160 km/h; 
  che l'Interconnessione Verona Merci, di lunghezza pari a circa  2,2
km, si allaccia alla Linea AV/AC mediante una galleria artificiale; 
  che l'intervento comprende numerose opere  d'arte  di  rilievo  tra
gallerie artificiali, miste o  naturali  e  viadotti;  che  il  lotto
funzionale complessivamente interessa i comuni di Mazzano, Calcinato,
Lonato, Desenzano del Garda e Pozzolengo nella Regione Lombardia e  i
comuni di Peschiera, Castelnuovo del  Garda,  Sona,  Sommacampagna  e
Verona nella Regione del Veneto; 
  che  lo  sviluppo  del  progetto  definitivo,   nel   recepire   le
prescrizioni della delibera n. 120/2003 di approvazione del  progetto
preliminare,   ha   comportato   l'adozione   di   variazioni   anche
significative e che per dette  variazioni  e'  stato  predisposto  lo
Studio di impatto ambientale, inviato al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
  che la documentazione istruttoria  da'  conto  degli  elaborati  di
progetto relativi alle interferenze e agli espropri; 
  che in data 2 marzo 2016 il soggetto aggiudicatore  RFI  S.p.A.  ha
chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di proporre
a questo Comitato la seconda  reiterazione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio (da ora in avanti «VPE»); 
  che con la delibera 1° maggio  2016,  n.  22,  questo  Comitato  ha
disposto la reiterazione del VPE, apposto con la delibera n. 120/2003
e gia' reiterato una prima volta con la delibera  n.  21/2009,  sulle
aree e gli immobili interessati dalla realizzazione della Linea AV/AC
Milano - Verona: tratta Brescia -  Verona,  limitatamente  ad  alcuni
interventi; 
  che  il  progetto  definitivo  e'  integrato  dalla  relazione  del
progettista attestante  la  rispondenza  al  progetto  preliminare  e
l'ottemperanza  alle  prescrizioni  contenute   nella   delibera   n.
120/2003; 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le
proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria,
in merito alle prescrizioni  richieste  dagli  Enti  istituzionali  e
proposto le prescrizioni da formulare in  sede  di  approvazione  del
progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in
caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni
come sopra avanzate; 
sotto l'aspetto attuativo 
  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le
proprie valutazioni, che il  Soggetto  aggiudicatore,  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 163/2006, e' individuato nella  Societa'  Rete
Ferroviaria Italiana p.A. (RFI S.p.A.); 
  che ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art.  12  ha  abrogato  la
revoca delle convenzioni tra Treno Alta Velocita' S.p.A.  (TAV)  e  i
contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito dalla legge 2 aprile  2007,  n.  40,  trasferendone  la
titolarita', originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A., il
Contraente generale Consorzio Cepav Due - Consorzio  Eni  per  l'Alta
Velocita' e' nuovamente divenuto il titolare della Convenzione per la
progettazione e la realizzazione  della  Linea  ferroviaria  ad  alta
velocita'/alta capacita' Milano -  Verona,  mentre  RFI  mantiene  il
ruolo di Soggetto aggiudicatore, in quanto  resta  valida  la  revoca
della concessione - rilasciata a TAV dall'Ente Ferrovie  dello  Stato
in data 7 agosto 1991 - di cui al citato decreto-legge n. 7/2007; 
  che, secondo il  cronoprogramma  delle  attivita'  trasmesso,  sono
previsti circa 7 anni  per  la  realizzazione  di  entrambi  i  lotti
costruttivi e che la attivazione della linea  e'  prevista  entro  il
mese di gennaio 2024; 
  che il rispetto del cronoprogramma e' condizionato, salvo  recuperi
futuri,  dal  ritardo  dell'approvazione  del   progetto   definitivo
rispetto alla previsione (febbraio 2017); 
  che il CUP assegnato all'opera e' F81H91000000008; 
sotto l'aspetto finanziario 
  che il costo del Lotto funzionale Brescia  Est  -  Verona  (escluso
nodo di Verona) di competenza del Contraente generale e' pari a 2.499
milioni di euro, al netto dell'IVA, cosi' articolato: 
 
                                           importi in milioni di euro 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che nella voce «adeguamento a monetario», cui e' associato un costo
di 27 milioni di euro,  in  ottemperanza  a  quanto  riportato  nella
deliberazione della Corte dei conti n. SCCLEG/38/2015/PREV,  relativa
al Terzo Valico dei Giovi, e' stato eliminato l'adeguamento  relativo
al ritardato finanziamento dell'opera o di  lotti  successivi  mentre
restano considerati gli altri diversi casi di  adeguamento  monetario
contrattualmente previsti, quale quello  applicato  in  relazione  al
tempo trascorso tra la stipula dell'Atto integrativo e il momento  di
esecuzione dei lavori; 
  che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  un
prospetto che di seguito si riporta, ha illustrato  l'evoluzione  dei
costi a partire dal progetto preliminare dell'intera opera  (delibera
n.  120/2003),  tenuto  conto  del  costo  complessivo  dei  progetti
definitivi della tratta Treviglio - Brescia (delibera n.  81/2009)  e
della tratta Brescia  -  Verona,  suddivisa  nelle  tratte  Shunt  di
Brescia e Lotto Brescia Est - Verona: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  
  che secondo quanto rappresentato dal Gestore della  rete  il  costo
del progetto ora all'esame del Comitato risulta incrementato rispetto
al corrispondente costo del progetto preliminare a seguito: 
  del tempo trascorso dall'approvazione del progetto preliminare; 
  delle  nuove  normative  intervenute,  in  particolare  in  materia
ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), su  terre  e  rocce  da
scavo (decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare), sulla sicurezza in galleria e le  nuove  norme  tecniche
per le costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008); 
  dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni; 
  che l'ammontare  complessivo  delle  prescrizioni  formulate  dalle
amministrazioni interessate relativo al Lotto funzionale Brescia  Est
-  Verona  e  accolte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, e' pari a 209 milioni di euro, di cui 26 milioni  di  euro
relativi a oneri connessi  alle  opere  di  ristoro  socio-ambientali
(opere di mitigazione dell'impatto  ambientale,  misure  compensative
dell'impatto  territoriale  e  sociale  e   oneri   di   monitoraggio
ambientale),     120      milioni      relativi      a      ulteriori
prescrizioni/osservazioni emerse nel corso dell'iter autorizzativo  e
63 milioni di euro per oneri di adeguamento del  progetto  definitivo
alle norme tecniche delle costruzioni del 2008; 
  che una quota pari  a  146  milioni  di  euro  di  detto  ammontare
complessivo trova copertura all'interno delle  somme  a  disposizione
del quadro  economico  del  progetto  definitivo,  in  parte  tramite
riduzione di altri importi (prevalentemente l'importo per imprevisti,
ridotto di 156 milioni di euro), mentre l'importo di  63  milioni  di
euro relativo all'adeguamento alle norme tecniche delle  costruzioni,
non trovando analoga copertura  finanziaria,  costituisce  incremento
netto del costo dell'opera rispetto al costo del progetto  presentato
in conferenza di servizi; 
  che il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti la relazione illustrativa  della
realizzazione del Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso Nodo
di Verona): detta relazione, secondo quanto affermato  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai  requisiti  di  cui
alla lettera b) del comma 232  del  citato  art.  2  della  legge  n.
191/2009, in  quanto  indica  le  fasi  di  realizzazione  per  lotti
costruttivi, il cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti
costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali; 
  che la relazione, che costituisce l'aggiornamento della  «Relazione
lotti costruttivi» gia' inviata al Ministero da RFI S.p.A. in data 22
novembre 2016: 
    tiene conto delle risultanze dello  «Studio  di  trasporto  della
Linea AV/AC Milano - Venezia: tratta Brescia - Verona -  rev.  del  7
febbraio 2017, completo  dell'analisi  comparativa  tra  gli  scenari
infrastrutturali alternativi «Shunt di Brescia»  e  «Quadruplicamento
in uscita da Brescia»; 
    tiene conto delle richieste formulate dalla DG per il Trasporto e
le infrastrutture ferroviarie del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti di valutare se sottoporre a questo Comitato,  ad  esito
dello   studio   trasportistico   e   dell'analisi   comparativa,   -
alternativamente - l'approvazione del progetto definitivo comprensivo
dello Shunt di Brescia, senza condizioni, o la sola approvazione  del
Lotto funzionale Brescia Est - Verona, ad esclusione dello  Shunt  di
Brescia, con  la  prescrizione  di  elaborare  una  variante  per  il
quadruplicamento in uscita da Brescia, ai  sensi  dell'art.  167  del
decreto legislativo n. 163/2006, e  di  assicurare  la  funzionalita'
autonoma del Lotto Brescia Est - Verona; 
  che,  come  sopra   gia'   riportato,   ad   esito   dello   studio
trasportistico,  RFI  S.p.A.  ha  proposto  di  sottoporre  a  questo
Comitato  l'approvazione  del  progetto  definitivo  del  solo  Lotto
funzionale Brescia  Est  -  Verona  con  esclusione  dello  Shunt  di
Brescia; 
  che  la   Societa'   provvedera'   a   ottimizzare   il   tracciato
dell'Interconnessione di Brescia Est con l'eliminazione  delle  opere
previste in corrispondenza dell'innesto dell'Interconnessione  -  che
diventera'  linea  continua  -  sullo  Shunt   di   Brescia   nonche'
dell'innesto a salto di montone lato Brescia; 
  che il costo a vita intera  del  lotto  funzionale  Brescia  Est  -
Verona e' pari a 2.499 milioni di euro; 
  che l'importo e' cosi' ripartito: 
 
                                          Tabella 1 (milioni di euro) 
 
=====================================================================
|                           Lavori                          | Costo |
+===========================================================+=======+
| 1° lotto costruttivo                                      |  1.892|
+-----------------------------------------------------------+-------+
| 2° lotto costruttivo                                      |    607|
+-----------------------------------------------------------+-------+
|                                          Totale           |  2.499|
+-----------------------------------------------------------+-------+
 
    che  risultano  disponibili,  per  l'intervento  nell'ambito  del
Contratto   di   programma   2012-2016   tra   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  RFI  S.p.A.  -  Aggiornamento  2016
nonche' nello schema  di  Contratto  di  programma  2017-2021,  2.268
milioni di euro, di cui 768 milioni di euro a  valere  sulle  risorse
recate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014, all'art.  1
comma 76, e 1.500 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla
legge n. 190/2014 (tabella E) quale  rifinanziamento  della  medesima
disposizione; 
  che dette risorse sono sufficienti  a  finanziare  il  primo  lotto
costruttivo  di  competenza  del  Contraente  generale   come   sopra
individuato; 
  che, relativamente ai requisiti di cui al citato art. 2, commi  232
- 233, della legge n. 191/2009: 
  a) con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge  di  stabilita'  2014)
art. 1, comma 76, l'opera e'  stata  individuata  quale  progetto  da
realizzare per lotti costruttivi non funzionali secondo le  modalita'
previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi  233  e  234
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  b) l'opera e' inclusa nel Corridoio europeo TEN-T, Mediterraneo; 
  c)  l'opera  e'  inclusa   nel   Programma   delle   infrastrutture
strategiche; 
  d) l'opera ha un costo superiore a 2 miliardi di euro; 
  e) l'opera ha tempi  di  realizzazione  superiori  a  quattro  anni
dall'approvazione del progetto definitivo; 
  f) che la tratta Brescia Est - Verona non e' suddivisibile in lotti
funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro; 
  g) l'opera puo' essere suddivisa in due lotti costruttivi di cui il
1° lotto costruttivo avente un limite di spesa di  1.892  milioni  di
euro e il 2° lotto costruttivo avente  un  limite  di  spesa  di  607
milioni di euro; 
  h) il lotto costruttivo da autorizzare e' integralmente  finanziato
e sussiste la relativa copertura finanziaria; 
  i) la copertura finanziaria dell'opera alla data  odierna,  pari  a
2.268 milioni di euro, costituisce piu' del 20 per  cento  del  costo
aggiornato complessivo dell'opera; 
  j) l'opera comporta un importo complessivo  residuo  da  finanziare
pari a 607 milioni di euro; 
  k) il Contraente Generale Consorzio Cepav Due - Consorzio  Eni  per
l'alta velocita', con atto di impegno del 28 novembre 2016,  a  firma
del Presidente, secondo le previsioni dell'art. 2  commi  232  e  233
della  legge   n.   191/2009   ha   assunto   i   seguenti   impegni,
subordinatamente alla sottoscrizione dell'Atto  integrativo  relativo
alla realizzazione della tratta Brescia - Verona: 
  impegno   a   rinunciare,   a   qualunque   pretesa    risarcitoria
eventualmente sorta in relazione alla tratta Brescia - Verona  e,  in
particolare,  alla  sua  progettazione   realizzazione,   nonche'   a
qualunque pretesa  anche  futura  connessa  all'eventuale  mancato  o
ritardato finanziamento della tratta Brescia  -  Verona  o  di  lotti
successivi; 
  impegno a rinunciare nei confronti di RFI S.p.A.  e/o  loro  aventi
causa a tutte  le  azioni,  pregresse  e/o  eventualmente  ancora  da
esperire,  relative  alle  pretese  oggetto  della  rinuncia  di  cui
all'alinea precedente; 
    l) dalle determinazioni di questo Comitato  non  devono  in  ogni
caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti  di  terzi  a
carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista
l'integrale copertura finanziaria; 
  che il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti la «relazione illustrativa della
realizzazione  della  tratta  Brescia  Est   -   Verona   per   lotti
costruttivi»: detta relazione, secondo quanto affermato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai  requisiti  di  cui
alla lettera b) del comma 232  del  citato  art.  2  della  legge  n.
191/2009  in  quanto  indica  le  fasi  di  realizzazione  per  lotti
costruttivi, il cronoprogramma dei  lavori  per  ciascuno  dei  lotti
costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali; 
  che il cronoprogramma dei lavori, riportato nell'allegato  2  della
presente delibera, prevede una  durata  complessiva  delle  attivita'
realizzative di 82 mesi a partire dalla  data  di  stipula  dell'atto
integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cepav Due e che
l'attivazione del lotto funzionale e' prevista  nel  mese  di  luglio
2024; 
  che, ad oggi le opere per le quali e' prevista la realizzazione per
lotti costruttivi non funzionali ai sensi dell'art. 2,  commi  232  e
seguenti della richiamata legge n.  191/2009,  includono  due  tratte
della linea AV/AC Milano - Verona: 
  tratta Treviglio - Brescia, ai sensi dell'art. 2, comma 232,  della
legge n. 191/2009; 
  tratta Brescia - Verona - Padova, ai sensi dell'art. 1,  comma  76,
della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014); 
  che il 1° lotto costruttivo da autorizzare con la presente delibera
e' costituito  da  attivita'  e  interventi  affidati  al  Contraente
generale e da oneri gestiti direttamente  da  RFI  S.p.A.  e  che  il
relativo dettaglio e' riportato nell'allegato  n.  3  della  presente
delibera; 
  Considerato che nella seduta preparatoria del  22  maggio  2017  il
rappresentante della Regione del Veneto ha consegnato una copia della
deliberazione della Giunta  regionale  n.  655  dell'8  maggio  2017,
acquisita dal DIPE con protocollo n. 2603 del 23 maggio 2017, con  la
quale la Giunta ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto
definitivo, subordinando la sua eventuale  approvazione  al  rispetto
delle  prescrizioni  e  osservazioni  gia'  espresse  con  la  citata
delibera di Giunta regionale n. 254 del 3 marzo 2015,  nonche'  delle
prescrizioni e indicazioni contenute  nell'Allegato  A  della  stessa
deliberazione, quale sua parte integrante; 
  Considerato che nella medesima seduta il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo ha evidenziato alcune criticita' in
merito al recepimento di alcune prescrizioni impartite  dallo  stesso
Ministero; 
  Considerato che con nota 30 maggio 2017, n. 16191, il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali,  in  esito  ad  approfondimenti  di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ha
confermato   il   superamento   delle   criticita'   riguardanti   le
prescrizioni  n.  5,  11   e   12   dell'Allegato   «Prescrizioni   e
raccomandazioni»  della  Relazione  istruttoria,  ha  confermato   la
necessita' del recepimento integrale della prescrizione n. 13, mentre
ha richiesto la riformulazione della prescrizione n. 251 del medesimo
Allegato; 
  Considerato che con nota 26 maggio 2017, n. 1305/SG,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  facendo
seguito  alle  osservazioni  formulate   nel   corso   della   seduta
preparatoria, ha chiesto la nuova formulazione della prescrizione  n.
4  concernente  le   modalita'   di   istituzione   e   di   gestione
dell'Osservatorio ambientale; 
  Considerato che con nota 5 giugno 2017 n. 3358, il Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti -  DG  per  il   trasporto   e   le
infrastrutture   ferroviarie   ha    trasmesso    un    aggiornamento
dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni» nel quale: 
  e' stata espunta l'ultima prescrizione (n. 310)  che  prevedeva  di
tenere conto nel quadro economico anche delle spese del 5  per  mille
per l'esame del progetto da parte del Consiglio superiore dei  lavori
pubblici; 
  e' stata riformulata la prescrizione n. 4 relativa alla istituzione
di un apposito Osservatorio ambientale che dovra'  essere  presieduto
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e  che  prevedera'  anche  la  partecipazione  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  sono state riformulate, su richiesta del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, le prescrizioni n. 250  e  n.  251
relative  agli  interventi  di  preconsolidamento  e   restauro   del
complesso monumentale «Santuario della Madonna del Frassino», ubicato
nel territorio del Comune di  Peschiera  del  Garda,  in  prossimita'
dell'infrastruttura ferroviaria; 
ed ha precisato che l'istruttoria condotta dalla  Direzione  generale
ha gia' tenuto  conto  delle  prescrizioni  e  indicazioni  riportate
nell'ultima deliberazione della Giunta regionale del  Veneto  n.  655
dell'8 maggio 2017 e che le stesse dunque non costituiscono richieste
di prescrizioni aggiuntive; 
  Considerato che la Regione del Veneto - Giunta  regionale,  con  la
nota 20 giugno 2017, n. 242164, ha confermato che il parere  espresso
sul progetto definitivo in esame con la richiamata  deliberazione  n.
655 e' relativo anche alla  localizzazione  dell'opera  «Elettrodotto
LP: entra - esci alla SSE (AC)  di  Sona  (innesto  alla  progressiva
chilometrica 13+027)» con riferimento alle parti in variante rispetto
al progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003; 
  Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
con riferimento alle prescrizioni formulate dalla  Regione  Lombardia
in sede di riunione preparatoria, ha i) confermato di non  accogliere
la richiesta concernente l'inserimento nel progetto di  alcune  linee
di afferenza ferroviaria al nodo di Brescia  e  ii)  ha  ritenuto  di
accogliere la  richiesta  concernente  lo  studio  di  un'ipotesi  di
inserimento di una fermata localizzata in corrispondenza  della  zona
turistica del lago di Garda,  prescrivendo  la  effettuazione  di  un
apposito  studio  di  fattibilita'  comprensivo  dell'analisi   costi
benefici cui subordinare  la  scelta  di  inserimento  della  fermata
stessa tramite una variante progettuale; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota  protocollo  DIPE  n.  3407-P  del  10  luglio  2017,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze
e posta a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,  contenente  le
valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione del progetto definitivo. 
  Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11,  e  216,
commi 1, 1-bis e 27,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,  e  del
decreto  legislativo  n.  163/2006  e  s.m.i.,  da  cui   deriva   la
sostanziale applicabilita' della previgente  disciplina,  di  cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,  e  in  particolare
degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati  per  le
singole disposizioni. 
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  166  del   decreto
legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonche' ai sensi dell'art. 12  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  327/2001,  e  s.m.i.,  e'
approvato,  con  le  prescrizioni  e  raccomandazioni  proposta   dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai  fini  della
dichiarazione di pubblica  utilita',  il  progetto  definitivo  della
nuova  Linea  AV/AC  Brescia  -  Verona,  limitatamente   al   «Lotto
funzionale Brescia Est  -  Verona  (escluso  nodo  di  Verona)»,  con
esclusione delle seguenti parti in variante: 
  tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) da SSE di Calcinato
a SE di Lonato (innesto a p.k. 103+580); 
  tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP)  «entra-esci»  alla
SSE di Sona (innesto a p.k. 136+026); 
  riconfigurazione del piano cantierizzazione; 
  approvvigionamento inerti; 
  1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del  decreto
legislativo n. 163/2006, e s.m.i, nonche' ai sensi degli articoli  10
e 12 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001,  e
s.m.i.,  e'  approvato  anche  ai  fini  della   attestazione   della
compatibilita'   ambientale,   della   localizzazione    urbanistica,
dell'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e   della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  con  le  prescrizioni  e   le
raccomandazioni proposte dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   il   progetto   definitivo    delle    seguenti    parti
dell'intervento di cui al punto 1.1, in variante rispetto al progetto
preliminare approvato con delibera n. 120/2003, e oggetto  di  parere
della Commissione VIA-VAS del MATTM n. 1767/2015: 
  tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) da SSE di Calcinato
a SE di Lonato (innesto a p.k. 103+580); 
  tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP)  «entra-esci»  alla
SSE di Sona (innesto a p.k 136+026); 
  riconfigurazione del piano cantierizzazione; 
  approvvigionamento inerti. 
  La    riconfigurazione     del     piano     cantierizzazione     e
l'approvvigionamento inerti sono approvati ai fini della attestazione
della  compatibilita'  ambientale,  ma   non   della   localizzazione
urbanistica. 
  1.3 Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e  1.2  sostituiscono  ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominato  e
consentono  la  realizzazione  di  tutte  le  opere,  prestazioni   e
attivita' previste nei progetti approvati. 
  1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e s.m.i., l'importo di 2.499 milioni di euro circa, al netto
di  IVA,  come  sintetizzato   nella   precedente   «presa   d'atto»,
costituisce il limite di spesa del Lotto  funzionale  Brescia  Est  -
Verona (escluso il nodo di Verona), di cui ai punti 1.1 e 1.2. 
  1.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1 e 1.2, cui resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte dell'Allegato 1, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, mentre le  raccomandazioni  sono  riportate  nella  seconda
parte del  predetto  allegato.  Il  soggetto  aggiudicatore,  qualora
ritenga  di  non  poter  dar  seguito  a  qualcuna   delle   suddette
raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione,  in  modo
da consentire al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  di
esprimere le proprie valutazioni.  L'ottemperanza  alle  prescrizioni
non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di  cui
al precedente punto 1.4. 
  1.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
163/2006 e' contestualmente approvato  il  programma  di  risoluzione
delle interferenze. 
  1.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze
e  agli  espropri  e'  inclusa  negli  allegati  alla  documentazione
istruttoria  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
2. Lotti costruttivi. 
  2.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art.  76  della  legge  n.
147/2013 (legge di stabilita' 2014) e dell'art. 2, commi 232,  233  e
234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), e'  autorizzato
l'avvio della realizzazione per  lotti  costruttivi  non  funzionali,
come individuati nella tabella della  precedente  presa  d'atto,  del
Lotto funzionale Brescia Est - Verona della Linea  ferroviaria  AV/AC
Milano - Verona, il cui costo a vita intera e' fino a  2.499  milioni
di euro,  nei  limiti  dei  finanziamenti  che  il  Governo  rendera'
effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra  citato
importo residuo da finanziare a  carico  dello  Stato  dovra'  essere
assicurata in coerenza con il cronoprogramma e le esigenze  di  cassa
di cui al successivo punto 3.2. 
  2.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191 (legge finanziaria  2010),  e'  autorizzata  la  realizzazione
delle opere di  competenza  del  Contraente  generale  del  1°  lotto
costruttivo del «Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso  nodo
di Verona)» entro un limite di spesa di 1.892 milioni  di  euro,  con
l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il  limite
di spesa cui al punto 3.1. La  distribuzione  annuale  delle  risorse
necessarie e' riportata nell'allegato 2 alla presente delibera. 
  2.3 La copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo e' assicurata
dalle seguenti risorse: 
  768 milioni di euro a valere sulle risorse recate  dalla  legge  n.
147/2013 (legge di stabilita' 2014, all'art. 1  comma  76),  inseriti
nel  Contratto  di  programma  tra  MIT  e   R.F.I:   S.p.A.,   parte
investimenti, 2012-2016; 
  1.500 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge  n.
190/2014 (legge di stabilita' 2015), quale rifinanziamento del citato
art. 1 comma 76 della legge n. 147/2013, inseriti  nel  Contratto  di
programma tra MIT e R.F.I.  S.p.A.,  parte  investimenti,  2012-2016,
aggiornamento 2015; 
  2.4 Il soggetto aggiudicatore  dovra'  utilizzare  prioritariamente
eventuali risparmi per  la  ricostituzione  dell'importo  della  voce
«imprevisti» del quadro economico, che sono stati in parte utilizzati
per finanziare una parte degli oneri relativi  al  recepimento  delle
prescrizioni. 
  2.5  Prima  dell'avvio  della   realizzazione   del   primo   lotto
costruttivo  autorizzato   al   punto   3.2,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a questo Comitato a  fine
informativo l'atto  integrativo  alla  convenzione  vigente  tra  RFI
S.p.A. e Consorzio Cepav Due, ai fini  dell'efficacia  degli  impegni
assunti  dal  Consorzio  Cepav  Due  in  data  28  novembre  2016   e
all'impegno programmatico di finanziare l'intera  opera  assunto  dal
questo Comitato con la presente delibera. 
  2.6 Il costo del secondo lotto  costruttivo  del  Lotto  funzionale
Brescia Est - Verona, dopo l'ulteriore funzionalizzazione, non dovra'
superare il costo massimo previsto di 607 milioni di euro. 
  2.7 RFI  S.p.A.  destinera'  prioritariamente  le  risorse  che  si
renderanno disponibili, sia che si tratti di nuovi  stanziamenti  (in
particolare la  prossima  proposta  di  contratto  di  programma  tra
Ministero delle infrastrutture e di trasporti e RFI  S.p.A.  -  parte
investimenti) sia che si tratti di  risorse  rinvenienti  da  project
review, alla copertura del secondo lotto costruttivo. 
3. Altre disposizioni. 
  3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi  6  e  seguenti
del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e'  disposta  la
progettazione della soluzione «Quadruplicamento in affiancamento alla
linea storica nell'ambito del Nodo di Brescia»,  finalizzata  a  dare
continuita' alla Linea AV/AC Milano - Verona,  quale  ulteriore  fase
funzionale della nuova Linea AV/AC Brescia  -  Verona.  Il  costo  di
detto quadruplicamento non dovra'  superare  il  costo  del  progetto
previsto per lo Shunt di Brescia. 
  3.2 Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163,  il  termine  per  l'emissione  dei  decreti  di
esproprio e' determinato in sette anni dall'efficacia della  presente
delibera. 
  3.3 Il progetto definitivo dell'intera  opera  sara'  presentato  a
questo Comitato entro un  anno  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della  delibera  di  approvazione
del lotto funzionale di che trattasi. 
  3.4 Il  soggetto  aggiudicatore  dovra'  effettuare  lo  studio  di
fattibilita' dell'inserimento di una fermata ferroviaria  per  l'area
turistica del Basso Lago di Garda,  localizzata  in  prossimita'  del
casello autostradale di Sirmione e della linea storica. 
  Nello studio,  comprensivo  dell'Analisi  Costi  Benefici,  saranno
previste le connessioni della fermata con l'Autostrada A4, la  ex  SS
11 e  la  viabilita'  locale  e  verificate  le  possibili  soluzioni
funzionali di collegamento con la linea  storica.  Lo  studio  dovra'
consentire  una  dettagliata  analisi  delle   alternative   ed   una
dettagliata stima dei costi e dei tempi di realizzazione. 
  Lo studio di fattibilita'  dovra'  essere  trasmesso  al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   entro   sei   mesi   dalla
pubblicazione della presente delibera. Sulla scorta di  detto  studio
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Lombardia
valuteranno la convenienza della realizzazione della  fermata  e,  in
caso di valutazione positiva, il relativo progetto preliminare  sara'
trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  entro  i
successivi dodici mesi. 
4. Disposizioni finali. 
  4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti  punti
1.1 e 1.2. 
  4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto Ministero sull'avvenuto recepimento nel  progetto  esecutivo
delle prescrizioni di cui al punto 1.5. 
  4.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  4.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 
  4.5 Il bando di gara, in base a quanto  previsto  dal  decreto  del
Ministero  dell'interno  14  marzo  2003,  citato   nelle   premesse,
all'interno dei documenti di gara per l'affidamento dei lavori dovra'
contenere una clausola che ponga adempimenti ulteriori rispetto  alla
vigente normativa, intesi a  rendere  piu'  stringenti  le  verifiche
antimafia,  prevedendo  -  tra   l'altro   -   l'acquisizione   delle
informazioni  antimafia   anche   nei   confronti   degli   eventuali
sub-appaltatori  e  sub-affidatari   indipendentemente   dai   limiti
d'importo  fissati  dalla  vigente  normativa,   nonche'   forme   di
monitoraggio durante la realizzazione  dei  lavori;  i  contenuti  di
detta clausola sono specificati  nell'allegato  4,  che  forma  parte
integrante della presente delibera. 
  4.6 RFI assicura il monitoraggio ai sensi del  decreto  legislativo
29 dicembre 2011, n.  229  e  in  osservanza  del  principio  che  le
informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta,
nonche' per minimizzare le procedure e i connessi  adempimenti,  sono
assicurati  a  questo  Comitato  flussi  costanti  di   informazioni,
coerenti  per  contenuti  con  il  Sistema  di   monitoraggio   degli
investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge  n.  144/1999.  A
regime, tracciato e modalita' di scambio dei  dati  saranno  definiti
con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e  DIPE
da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo  n.  229/2011,
articoli 6 e 7. 
  4.7  Ai  sensi  della  richiamata  delibera  n.  15/2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le  modalita'  di
controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle  previsioni  della
medesima delibera. 
  4.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP indicato per l'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 10 luglio 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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