IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010; Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (G.U. n. 54/2001), e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione - Kiev (Torino - Trieste)» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (G.U. n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nella infrastruttura «Asse ferroviario Corridoio 5 Lyon - Kiev» l'intervento «AV/AC: Brescia - Verona»; Considerato che l'infrastruttura di cui sopra e' ricompresa nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, e nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003; Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e visti in particolare: il comma 232 che prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali questo Comitato puo' autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso Comitato, subordinatamente alle seguenti condizioni: a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, puo' essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera; b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione; c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonche' a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte da questo Comitato non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria; il comma 233 che stabilisce che con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, questo Comitato assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma; il comma 234 che stabilisce che il Documento di programmazione economico-finanziaria (ora divenuto Documento di economia e finanza) - Allegato Infrastrutture dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali questo Comitato assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che: le tratte Brescia - Verona - Padova della linea ferroviaria alta velocita'/alta capacita' (AV/AC) Milano-Venezia, la tratta Apice - Orsara e la tratta Frasso Telesino - Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli - Bari sono realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; questo Comitato puo' approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere; a tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029; a valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e vista in particolare la tabella E «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni» che sul capitolo 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze ha rifinanziato il citato art. 1, comma 76 della legge n. 147/2013 con uno stanziamento netto complessivo, tra riduzione e rifinanziamento, di 2.910 milioni di euro; Considerato che in data 8 agosto 2014 e' stato sottoscritto il contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (da ora in avanti RFI S.p.A.); Considerato che in data 10 agosto 2016 questo Comitato ha espresso parere sullo schema di «Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. che, nella «tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi», nell'ambito del «Corridoio Mediterraneo», include l'intervento «Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona» con un costo di 3.837 milioni di euro e copertura finanziaria complessiva di 2.268 milioni di euro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e visti in particolare: l'art. 200, comma 3, che prevede che in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, all'esito della quale, il suddetto Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; l'art. 201, comma 9, che prevede che, «fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea»; l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base alle quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, che per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (G.U. n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (G.U. n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (G.U. n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015; Viste le delibere 5 dicembre 2003, n. 120 (G.U. n. 132/2004), 18 marzo 2005, n. 1, (G.U. n. 150/2005), 5 aprile 2007, n. 13, (G.U. n. 164/2007), 8 maggio 2009, n. 21, (G.U. n. 130/2009), 22 settembre 2009, n. 81, (G.U. n. 51/2010), 18 novembre 2010, n. 85, (G.U. n. 95/2011), 6 dicembre 2011, n. 83, (G.U. n. 53/2012, errata corrige 59 del 10 marzo 2012), 6 dicembre 2011, n. 85, (G.U. n. 79/2012), 20 gennaio 2012, n. 6, (G.U. n. 88/2012), 2 agosto 2013, n. 52, (G.U. n. 53/2014), 1° maggio 2016, n. 22, (G.U. n. 188/2016), con le quali questo Comitato ha approvato progetti, assegnato risorse, o ha assunto altre decisioni concernenti l'infrastruttura «Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona»; Considerato, in particolare, che con la delibera 1° maggio 2016, n. 22, (G.U. n. 188/2016) questo Comitato ha disposto la seconda reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione della Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona, limitatamente ai seguenti interventi: Tratta AV/AC Brescia - Verona: dalla progressiva chilometrica (p.k.) 68+315 alla p.k. 140+780; Interconnessione Verona Merci: da p.k. 0+000 (corrispondente alla p.k. 138+583 della Tratta AV/AC Brescia - Verona (Punta Scambi Interconnessione Verona Merci) a p.k. 2+213 B.P. e p.k. 2+209 B.D.; Interconnessione Brescia Est: da p.k. 0+000 (corrispondente alla p.k. 100+515 della Tratta AV/AC (Punta Scambi Interconnessione Brescia Est) a p.k. 4+868 B.P. e p.k. 5+661 B.D.; Vista la nota 23 novembre 2016, n. 43994, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale e' stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente il progetto definitivo della tratta di competenza del contraente generale e autorizzazione all'avvio del 1° lotto costruttivo della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia - Verona, riservandosi di trasmettere la relazione istruttoria; Vista la nota 7 dicembre 2016, n. 45979, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capo di Gabinetto ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al progetto definitivo di cui sopra; Vista la nota 17 febbraio 2017, n. 1011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale (DG) per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha modificato la proposta di approvazione di cui alle note precedenti e vista la nota acquisita con protocollo DIPE del 20 febbraio 2017, n. 813, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rettificato alcuni errori materiali di detta proposta di approvazione; Viste la nota 20 febbraio 2017, n. 1045, la nota acquisita con protocollo DIPE del 2 marzo 2017, n. 1019 e la nota 23 marzo 2017, n. 1825, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato chiarimenti e ha integrato la documentazione istruttoria, con riferimento in particolare alle variazioni significative del progetto definitivo rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003 e al programma di risoluzione delle interferenze; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare: con riferimento all'approvazione del progetto definitivo sotto l'aspetto tecnico-procedurale: che oggetto della presente delibera e' l'approvazione del progetto definitivo del lotto funzionale Brescia Est - Verona della tratta Brescia - Verona della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona; che questo Comitato, con la delibera n. 120/2003 ha approvato il progetto preliminare della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, parte del sistema ferroviario italiano ad alta velocita'/alta capacita, incluso nel corridoio TEN-T Mediterraneo e in particolare nella sezione italiana Torino - Milano - Venezia - Trieste di detto corridoio; che la legge n. 191/2009, all'art. 2, commi 232-234, ha previsto la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche con specifiche caratteristiche tecnico-finanziarie; che in una prima fase di attuazione della legge sono stati individuati i progetti prioritari tra cui la tratta Treviglio - Brescia della Linea AV/AC Milano - Verona; che questo Comitato, con la delibera n. 81/2009, ha approvato il progetto definitivo del primo lotto funzionale Treviglio - Brescia dell'opera ed ha successivamente autorizzato, previo finanziamento, la realizzazione dei relativi lotti costruttivi con le delibere n. 85/2010 (primo lotto costruttivo) e 85/2011 (secondo lotto costruttivo); che, successivamente, la citata legge n. 147/2013, all'art. 1, comma 76, ha esteso la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali ad alcune tratte, tra cui la Brescia - Verona - Padova della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Venezia; che a seguito di detta disposizione il Consorzio Cepav Due, in qualita' di contraente generale per la realizzazione della Linea AV/AC Milano - Verona, in data 30 aprile 2014, ha trasmesso a RFI S.p.A. il progetto definitivo della tratta AV/AC Brescia - Verona; che a sua volta RFI S.p.A., in data 16 settembre 2014, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il suddetto progetto definitivo, per la parte di propria competenza, unitamente alla «Relazione lotti costruttivi», per l'avvio del relativo iter autorizzativo; che successivamente e' stata completata la consegna del progetto a tutte le Amministrazioni interessate; che il Consorzio Cepav Due, in data 17 settembre 2014, ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla delibera n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare, mentre lo stesso Consorzio, in data 25 settembre 2014, ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per le opere in variante rispetto al medesimo progetto preliminare, realizzate in attuazione delle prescrizioni della richiamata delibera n. 120/2003; che in data 26 settembre 2014 e' stato dato avviso dell'avvio del procedimento di pubblica utilita' mediante avviso pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale La Repubblica e sui quotidiani a tiratura locale Il Giornale di Brescia e L'Arena di Verona; che il progetto e' stato depositato dal 26 settembre al 26 novembre 2014 - tra l'altro - presso la sede della Regione Lombardia - Direzione infrastrutture e mobilita'; che il progetto trasmesso da RFI S.p.A. riguarda le opere di competenza del contraente generale e piu' in particolare la Linea alta velocita' (AV) per uno sviluppo di 72 km circa, costituita a sua volta dal c.d. «Shunt di Brescia», dalla p.k. 68+315 alla p.k. 98+847 e dalla rimanente tratta in affiancamento alla linea storica Milano - Venezia dalla p.k. 98+847 alla p.k. 140+78, dall'Interconnessione di Brescia Est che si allaccia alla Linea AV/AC alla p.k. 100+515 ed ha uno sviluppo di 5 km circa e dall'Interconnessione di Verona merci, che si allaccia alla linea AV/AC alla p.k. 138+583 ed ha uno sviluppo di 2 km circa; che la conferenza di servizi e' stata convocata in data 16 ottobre 2014 e si e' tenuta in data 6 novembre 2014; che la Regione Lombardia ha espresso parere sul progetto con delibera di Giunta regionale n. X/3055 del 23 gennaio 2015, con la quale in particolare: ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo della Linea AV/AC Milano - Verona - lotto funzionale Brescia - Verona, a condizione che siano recepite integralmente prescrizioni e raccomandazioni riportate al capitolo 4 dell'allegato A; ha ritenuto necessario, al fine di garantire la sostenibilita' ambientale dell'opera, che siano affrontate e risolte, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite, le criticita' e le carenze evidenziate nell'allegato B della stessa delibera; ha manifestato favorevole volonta' d'intesa Stato-Regione in ordine alla localizzazione con riferimento alle opere e nel rispetto delle condizioni specificate nell'allegato C della stessa delibera a condizione che siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute, nonche' quelle stabilite nel richiamato allegato B; che la Regione Lombardia a conclusione della istruttoria condotta ai fini della espressione del parere sul progetto definitivo dell'opera ha evidenziato alcune importanti criticita' tecnico-progettuali, in particolare, con riferimento alla posizione della Interconnessione di Brescia Est (8 km da Brescia), alla tipologia di interconnessione («salto di montone» della linea storica verso la linea AV) e alla lunghezza della tratta a doppio binario tra la stazione di Brescia e la interconnessione stessa, sulla base della valutazione degli scenari di esercizio ferroviario ipotizzabili per Brescia e per lo Shunt di Brescia, che farebbero ipotizzare la necessita' di una fermata a Brescia (stazione centrale) per un rilevante numero di treni AV, sostiene che il tratto a due binari in uscita est da Brescia continuerebbe ad essere gravato dalla somma dei traffici tradizionali e AV, abbattendo notevolmente la capacita' del sistema complessivo «AV piu' linea storica»; che, quindi, la Regione ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo dell'opera a condizione - in particolare - che: il progetto sia integrato «con un quadro trasportistico complessivo che analizzi l'interrelazione tra l'insieme dei servizi ferroviari AV che saranno attivati e di quelli oggi attivi sia passeggeri che merci, specificando l'impatto che i servizi AV avranno sul servizio ferroviario regionale (SFR) e sul trasporto merci» che «analizzi futuri scenari di domanda e offerta di trasporto passeggeri e merci»; sia rivista la «soluzione per l'ingresso est a Brescia [adottando invece ndr] il quadruplicamento della Linea storica Milano - Venezia tramite l'affiancamento della linea AV/AC, per i limiti che comporta allo sviluppo dei servizi ferroviari oltre che per l'impatto paesaggistico del manufatto [c.d. «salto di montone» ndr], siano potenziate le linee afferenti al Nodo di Brescia (raddoppio della tratta Brescia - San Zeno e della tratta Cremona - Olmeneta) e siano valutate l'ipotesi di connessione della linea Brescia - Iseo - Edolo con la direttrice Milano - Venezia e il collegamento Brescia - Montichiari»; che la Regione del Veneto ha espresso parere sul progetto definitivo con delibera di Giunta regionale n. 254 del 3 marzo 2015; che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in data 20 gennaio 2016, prot. 1374, ha espresso parere sul progetto definitivo in argomento; che la Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA e VAS, con parere n. 1767 del 17 aprile 2015, ha espresso parere positivo sulla compatibilita' ambientale delle opere sottoposte a VIA; che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale valutazioni ambientali, con decreto direttoriale DVADEC-2016-0000050 del 22 febbraio 2016, ha determinato la positiva conclusione dell'istruttoria di verifica di ottemperanza, a sua volta condizionata ad ulteriori prescrizioni da ottemperare in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori; che lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con determina direttoriale DVADEC-2016-0000371 del 3 novembre 2016, ha approvato il Piano di utilizzo delle terre; che sulla base del parere reso dalla Regione Lombardia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, sentita la nuova Strutture tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, ad aprile 2016, ha chiesto a RFI S.p.A. di predisporre gli studi trasportistici richiesti dalla Regione per consentire il confronto tra i vari possibili scenari e le possibili alternative progettuali; che il progetto definitivo della tratta Brescia - Verona e' stato trasmesso, con nota E2/L00928/16 del 18 marzo 2016, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che dopo una fase di interlocuzione, ha espresso il proprio parere n. 44/16 in data 15 dicembre 2016; che in particolare il Consiglio, relativamente agli studi trasportistici richiesti a seguito delle prescrizioni della Regione Lombardia richieste nella citata delibera n. X/3055 del 23 gennaio 2015, ha evidenziato l'opportunita' di recepire l'esito dell'aggiornamento dello studio - allora in corso - per l'attraversamento di Brescia, e si e' espresso affinche' l'approvazione, da parte di questo Comitato, del progetto definitivo, escludesse l'attuazione dello Shunt di Brescia); che nel mese di febbraio 2017 il Gestore ha trasmesso gli studi di cui sopra relativi all'analisi comparativa tra gli scenari alternativi «Shunt di Brescia» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia», rappresentando che dagli stessi emerge un netto orientamento verso la seconda soluzione; che, nello specifico, l'analisi ha evidenziato, per la soluzione del «Quadruplicamento in uscita da Brescia», un minore impegno di territorio non infrastrutturato, minore complessita' infrastrutturale, un costo di realizzazione dell'opera sensibilmente inferiore nonche' una migliore efficacia trasportistica per lo piu' riconducibile alla migliore accessibilita' garantita per la nuova linea AV/AC e che inoltre dagli studi emerge che anche l'analisi di sensivita' al costo di realizzazione del Quadruplicamento non ha modificato i risultati del confronto tra gli scenari; che, pertanto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene opportuno sottoporre a questo Comitato la sola approvazione dei lotti costruttivi I e II tra l'innesto della interconnessione di Brescia Est e Verona della tratta di competenza del GC (con l'esclusione, quindi, dello Shunt di Brescia), che insieme costituiscono il nuovo «Lotto funzionale Brescia Est - Verona» (escluso Nodo di Verona, di competenza di RFI); che la funzionalita' del suddetto lotto Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona) e' garantita anche nel periodo precedente l'entrata in funzione del Nodo di Verona con la realizzazione di un bivio provvisorio per la realizzazione del quale e' stata inserita apposita prescrizione nell'Allegato 1 della presente delibera; che il progetto definitivo sottoposto ad approvazione ha uno sviluppo di 42 km circa dalla p.k. 98+847 alla p.k.140+780 e comprende due interconnessioni (Interconnessione Brescia Est e Interconnessione Verona Merci); che l'Interconnessione Brescia Est, di lunghezza pari a 5,6 km circa, si allaccia alla linea AV/AC alla p.k. 100+515 e che il binario pari sovrappassa, mediante un c.d. salto di montone, la stessa Linea AV/AC con una curva di 1.255 m di raggio e una velocita' di tracciato di 160 km/h; che l'Interconnessione Verona Merci, di lunghezza pari a circa 2,2 km, si allaccia alla Linea AV/AC mediante una galleria artificiale; che l'intervento comprende numerose opere d'arte di rilievo tra gallerie artificiali, miste o naturali e viadotti; che il lotto funzionale complessivamente interessa i comuni di Mazzano, Calcinato, Lonato, Desenzano del Garda e Pozzolengo nella Regione Lombardia e i comuni di Peschiera, Castelnuovo del Garda, Sona, Sommacampagna e Verona nella Regione del Veneto; che lo sviluppo del progetto definitivo, nel recepire le prescrizioni della delibera n. 120/2003 di approvazione del progetto preliminare, ha comportato l'adozione di variazioni anche significative e che per dette variazioni e' stato predisposto lo Studio di impatto ambientale, inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; che la documentazione istruttoria da' conto degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri; che in data 2 marzo 2016 il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di proporre a questo Comitato la seconda reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (da ora in avanti «VPE»); che con la delibera 1° maggio 2016, n. 22, questo Comitato ha disposto la reiterazione del VPE, apposto con la delibera n. 120/2003 e gia' reiterato una prima volta con la delibera n. 21/2009, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione della Linea AV/AC Milano - Verona: tratta Brescia - Verona, limitatamente ad alcuni interventi; che il progetto definitivo e' integrato dalla relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nella delibera n. 120/2003; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate; sotto l'aspetto attuativo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, e' individuato nella Societa' Rete Ferroviaria Italiana p.A. (RFI S.p.A.); che ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 12 ha abrogato la revoca delle convenzioni tra Treno Alta Velocita' S.p.A. (TAV) e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarita', originariamente prevista in capo a TAV, a RFI S.p.A., il Contraente generale Consorzio Cepav Due - Consorzio Eni per l'Alta Velocita' e' nuovamente divenuto il titolare della Convenzione per la progettazione e la realizzazione della Linea ferroviaria ad alta velocita'/alta capacita' Milano - Verona, mentre RFI mantiene il ruolo di Soggetto aggiudicatore, in quanto resta valida la revoca della concessione - rilasciata a TAV dall'Ente Ferrovie dello Stato in data 7 agosto 1991 - di cui al citato decreto-legge n. 7/2007; che, secondo il cronoprogramma delle attivita' trasmesso, sono previsti circa 7 anni per la realizzazione di entrambi i lotti costruttivi e che la attivazione della linea e' prevista entro il mese di gennaio 2024; che il rispetto del cronoprogramma e' condizionato, salvo recuperi futuri, dal ritardo dell'approvazione del progetto definitivo rispetto alla previsione (febbraio 2017); che il CUP assegnato all'opera e' F81H91000000008; sotto l'aspetto finanziario che il costo del Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso nodo di Verona) di competenza del Contraente generale e' pari a 2.499 milioni di euro, al netto dell'IVA, cosi' articolato: importi in milioni di euro Parte di provvedimento in formato grafico che nella voce «adeguamento a monetario», cui e' associato un costo di 27 milioni di euro, in ottemperanza a quanto riportato nella deliberazione della Corte dei conti n. SCCLEG/38/2015/PREV, relativa al Terzo Valico dei Giovi, e' stato eliminato l'adeguamento relativo al ritardato finanziamento dell'opera o di lotti successivi mentre restano considerati gli altri diversi casi di adeguamento monetario contrattualmente previsti, quale quello applicato in relazione al tempo trascorso tra la stipula dell'Atto integrativo e il momento di esecuzione dei lavori; che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un prospetto che di seguito si riporta, ha illustrato l'evoluzione dei costi a partire dal progetto preliminare dell'intera opera (delibera n. 120/2003), tenuto conto del costo complessivo dei progetti definitivi della tratta Treviglio - Brescia (delibera n. 81/2009) e della tratta Brescia - Verona, suddivisa nelle tratte Shunt di Brescia e Lotto Brescia Est - Verona: Parte di provvedimento in formato grafico che secondo quanto rappresentato dal Gestore della rete il costo del progetto ora all'esame del Comitato risulta incrementato rispetto al corrispondente costo del progetto preliminare a seguito: del tempo trascorso dall'approvazione del progetto preliminare; delle nuove normative intervenute, in particolare in materia ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), su terre e rocce da scavo (decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), sulla sicurezza in galleria e le nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008); dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni; che l'ammontare complessivo delle prescrizioni formulate dalle amministrazioni interessate relativo al Lotto funzionale Brescia Est - Verona e accolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' pari a 209 milioni di euro, di cui 26 milioni di euro relativi a oneri connessi alle opere di ristoro socio-ambientali (opere di mitigazione dell'impatto ambientale, misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e oneri di monitoraggio ambientale), 120 milioni relativi a ulteriori prescrizioni/osservazioni emerse nel corso dell'iter autorizzativo e 63 milioni di euro per oneri di adeguamento del progetto definitivo alle norme tecniche delle costruzioni del 2008; che una quota pari a 146 milioni di euro di detto ammontare complessivo trova copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo, in parte tramite riduzione di altri importi (prevalentemente l'importo per imprevisti, ridotto di 156 milioni di euro), mentre l'importo di 63 milioni di euro relativo all'adeguamento alle norme tecniche delle costruzioni, non trovando analoga copertura finanziaria, costituisce incremento netto del costo dell'opera rispetto al costo del progetto presentato in conferenza di servizi; che il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione illustrativa della realizzazione del Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso Nodo di Verona): detta relazione, secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 232 del citato art. 2 della legge n. 191/2009, in quanto indica le fasi di realizzazione per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali; che la relazione, che costituisce l'aggiornamento della «Relazione lotti costruttivi» gia' inviata al Ministero da RFI S.p.A. in data 22 novembre 2016: tiene conto delle risultanze dello «Studio di trasporto della Linea AV/AC Milano - Venezia: tratta Brescia - Verona - rev. del 7 febbraio 2017, completo dell'analisi comparativa tra gli scenari infrastrutturali alternativi «Shunt di Brescia» e «Quadruplicamento in uscita da Brescia»; tiene conto delle richieste formulate dalla DG per il Trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di valutare se sottoporre a questo Comitato, ad esito dello studio trasportistico e dell'analisi comparativa, - alternativamente - l'approvazione del progetto definitivo comprensivo dello Shunt di Brescia, senza condizioni, o la sola approvazione del Lotto funzionale Brescia Est - Verona, ad esclusione dello Shunt di Brescia, con la prescrizione di elaborare una variante per il quadruplicamento in uscita da Brescia, ai sensi dell'art. 167 del decreto legislativo n. 163/2006, e di assicurare la funzionalita' autonoma del Lotto Brescia Est - Verona; che, come sopra gia' riportato, ad esito dello studio trasportistico, RFI S.p.A. ha proposto di sottoporre a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo del solo Lotto funzionale Brescia Est - Verona con esclusione dello Shunt di Brescia; che la Societa' provvedera' a ottimizzare il tracciato dell'Interconnessione di Brescia Est con l'eliminazione delle opere previste in corrispondenza dell'innesto dell'Interconnessione - che diventera' linea continua - sullo Shunt di Brescia nonche' dell'innesto a salto di montone lato Brescia; che il costo a vita intera del lotto funzionale Brescia Est - Verona e' pari a 2.499 milioni di euro; che l'importo e' cosi' ripartito: Tabella 1 (milioni di euro) ===================================================================== | Lavori | Costo | +===========================================================+=======+ | 1° lotto costruttivo | 1.892| +-----------------------------------------------------------+-------+ | 2° lotto costruttivo | 607| +-----------------------------------------------------------+-------+ | Totale | 2.499| +-----------------------------------------------------------+-------+ che risultano disponibili, per l'intervento nell'ambito del Contratto di programma 2012-2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. - Aggiornamento 2016 nonche' nello schema di Contratto di programma 2017-2021, 2.268 milioni di euro, di cui 768 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014, all'art. 1 comma 76, e 1.500 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 190/2014 (tabella E) quale rifinanziamento della medesima disposizione; che dette risorse sono sufficienti a finanziare il primo lotto costruttivo di competenza del Contraente generale come sopra individuato; che, relativamente ai requisiti di cui al citato art. 2, commi 232 - 233, della legge n. 191/2009: a) con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) art. 1, comma 76, l'opera e' stata individuata quale progetto da realizzare per lotti costruttivi non funzionali secondo le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; b) l'opera e' inclusa nel Corridoio europeo TEN-T, Mediterraneo; c) l'opera e' inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche; d) l'opera ha un costo superiore a 2 miliardi di euro; e) l'opera ha tempi di realizzazione superiori a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo; f) che la tratta Brescia Est - Verona non e' suddivisibile in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro; g) l'opera puo' essere suddivisa in due lotti costruttivi di cui il 1° lotto costruttivo avente un limite di spesa di 1.892 milioni di euro e il 2° lotto costruttivo avente un limite di spesa di 607 milioni di euro; h) il lotto costruttivo da autorizzare e' integralmente finanziato e sussiste la relativa copertura finanziaria; i) la copertura finanziaria dell'opera alla data odierna, pari a 2.268 milioni di euro, costituisce piu' del 20 per cento del costo aggiornato complessivo dell'opera; j) l'opera comporta un importo complessivo residuo da finanziare pari a 607 milioni di euro; k) il Contraente Generale Consorzio Cepav Due - Consorzio Eni per l'alta velocita', con atto di impegno del 28 novembre 2016, a firma del Presidente, secondo le previsioni dell'art. 2 commi 232 e 233 della legge n. 191/2009 ha assunto i seguenti impegni, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Atto integrativo relativo alla realizzazione della tratta Brescia - Verona: impegno a rinunciare, a qualunque pretesa risarcitoria eventualmente sorta in relazione alla tratta Brescia - Verona e, in particolare, alla sua progettazione realizzazione, nonche' a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento della tratta Brescia - Verona o di lotti successivi; impegno a rinunciare nei confronti di RFI S.p.A. e/o loro aventi causa a tutte le azioni, pregresse e/o eventualmente ancora da esperire, relative alle pretese oggetto della rinuncia di cui all'alinea precedente; l) dalle determinazioni di questo Comitato non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria; che il soggetto aggiudicatore RFI S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la «relazione illustrativa della realizzazione della tratta Brescia Est - Verona per lotti costruttivi»: detta relazione, secondo quanto affermato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risponde ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 232 del citato art. 2 della legge n. 191/2009 in quanto indica le fasi di realizzazione per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti costruttivi e i connessi fabbisogni finanziari annuali; che il cronoprogramma dei lavori, riportato nell'allegato 2 della presente delibera, prevede una durata complessiva delle attivita' realizzative di 82 mesi a partire dalla data di stipula dell'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Cepav Due e che l'attivazione del lotto funzionale e' prevista nel mese di luglio 2024; che, ad oggi le opere per le quali e' prevista la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti della richiamata legge n. 191/2009, includono due tratte della linea AV/AC Milano - Verona: tratta Treviglio - Brescia, ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191/2009; tratta Brescia - Verona - Padova, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014); che il 1° lotto costruttivo da autorizzare con la presente delibera e' costituito da attivita' e interventi affidati al Contraente generale e da oneri gestiti direttamente da RFI S.p.A. e che il relativo dettaglio e' riportato nell'allegato n. 3 della presente delibera; Considerato che nella seduta preparatoria del 22 maggio 2017 il rappresentante della Regione del Veneto ha consegnato una copia della deliberazione della Giunta regionale n. 655 dell'8 maggio 2017, acquisita dal DIPE con protocollo n. 2603 del 23 maggio 2017, con la quale la Giunta ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto definitivo, subordinando la sua eventuale approvazione al rispetto delle prescrizioni e osservazioni gia' espresse con la citata delibera di Giunta regionale n. 254 del 3 marzo 2015, nonche' delle prescrizioni e indicazioni contenute nell'Allegato A della stessa deliberazione, quale sua parte integrante; Considerato che nella medesima seduta il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha evidenziato alcune criticita' in merito al recepimento di alcune prescrizioni impartite dallo stesso Ministero; Considerato che con nota 30 maggio 2017, n. 16191, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali, in esito ad approfondimenti di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha confermato il superamento delle criticita' riguardanti le prescrizioni n. 5, 11 e 12 dell'Allegato «Prescrizioni e raccomandazioni» della Relazione istruttoria, ha confermato la necessita' del recepimento integrale della prescrizione n. 13, mentre ha richiesto la riformulazione della prescrizione n. 251 del medesimo Allegato; Considerato che con nota 26 maggio 2017, n. 1305/SG, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo seguito alle osservazioni formulate nel corso della seduta preparatoria, ha chiesto la nuova formulazione della prescrizione n. 4 concernente le modalita' di istituzione e di gestione dell'Osservatorio ambientale; Considerato che con nota 5 giugno 2017 n. 3358, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DG per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie ha trasmesso un aggiornamento dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni» nel quale: e' stata espunta l'ultima prescrizione (n. 310) che prevedeva di tenere conto nel quadro economico anche delle spese del 5 per mille per l'esame del progetto da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; e' stata riformulata la prescrizione n. 4 relativa alla istituzione di un apposito Osservatorio ambientale che dovra' essere presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che prevedera' anche la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sono state riformulate, su richiesta del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le prescrizioni n. 250 e n. 251 relative agli interventi di preconsolidamento e restauro del complesso monumentale «Santuario della Madonna del Frassino», ubicato nel territorio del Comune di Peschiera del Garda, in prossimita' dell'infrastruttura ferroviaria; ed ha precisato che l'istruttoria condotta dalla Direzione generale ha gia' tenuto conto delle prescrizioni e indicazioni riportate nell'ultima deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 655 dell'8 maggio 2017 e che le stesse dunque non costituiscono richieste di prescrizioni aggiuntive; Considerato che la Regione del Veneto - Giunta regionale, con la nota 20 giugno 2017, n. 242164, ha confermato che il parere espresso sul progetto definitivo in esame con la richiamata deliberazione n. 655 e' relativo anche alla localizzazione dell'opera «Elettrodotto LP: entra - esci alla SSE (AC) di Sona (innesto alla progressiva chilometrica 13+027)» con riferimento alle parti in variante rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 120/2003; Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia in sede di riunione preparatoria, ha i) confermato di non accogliere la richiesta concernente l'inserimento nel progetto di alcune linee di afferenza ferroviaria al nodo di Brescia e ii) ha ritenuto di accogliere la richiesta concernente lo studio di un'ipotesi di inserimento di una fermata localizzata in corrispondenza della zona turistica del lago di Garda, prescrivendo la effettuazione di un apposito studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi costi benefici cui subordinare la scelta di inserimento della fermata stessa tramite una variante progettuale; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota protocollo DIPE n. 3407-P del 10 luglio 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Approvazione del progetto definitivo. Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163/2006 riportati per le singole disposizioni. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della nuova Linea AV/AC Brescia - Verona, limitatamente al «Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso nodo di Verona)», con esclusione delle seguenti parti in variante: tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) da SSE di Calcinato a SE di Lonato (innesto a p.k. 103+580); tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) «entra-esci» alla SSE di Sona (innesto a p.k. 136+026); riconfigurazione del piano cantierizzazione; approvvigionamento inerti; 1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., e' approvato anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo delle seguenti parti dell'intervento di cui al punto 1.1, in variante rispetto al progetto preliminare approvato con delibera n. 120/2003, e oggetto di parere della Commissione VIA-VAS del MATTM n. 1767/2015: tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) da SSE di Calcinato a SE di Lonato (innesto a p.k. 103+580); tracciato dell'elettrodotto linea primaria (LP) «entra-esci» alla SSE di Sona (innesto a p.k 136+026); riconfigurazione del piano cantierizzazione; approvvigionamento inerti. La riconfigurazione del piano cantierizzazione e l'approvvigionamento inerti sono approvati ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, ma non della localizzazione urbanistica. 1.3 Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nei progetti approvati. 1.4 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 2.499 milioni di euro circa, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso il nodo di Verona), di cui ai punti 1.1 e 1.2. 1.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1 e 1.2, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4. 1.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze. 1.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri e' inclusa negli allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Lotti costruttivi. 2.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 76 della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014) e dell'art. 2, commi 232, 233 e 234 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), e' autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi non funzionali, come individuati nella tabella della precedente presa d'atto, del Lotto funzionale Brescia Est - Verona della Linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, il cui costo a vita intera e' fino a 2.499 milioni di euro, nei limiti dei finanziamenti che il Governo rendera' effettivamente disponibili. A tal fine la copertura del sopra citato importo residuo da finanziare a carico dello Stato dovra' essere assicurata in coerenza con il cronoprogramma e le esigenze di cassa di cui al successivo punto 3.2. 2.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e' autorizzata la realizzazione delle opere di competenza del Contraente generale del 1° lotto costruttivo del «Lotto funzionale Brescia Est - Verona (escluso nodo di Verona)» entro un limite di spesa di 1.892 milioni di euro, con l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il limite di spesa cui al punto 3.1. La distribuzione annuale delle risorse necessarie e' riportata nell'allegato 2 alla presente delibera. 2.3 La copertura finanziaria del 1° lotto costruttivo e' assicurata dalle seguenti risorse: 768 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014, all'art. 1 comma 76), inseriti nel Contratto di programma tra MIT e R.F.I: S.p.A., parte investimenti, 2012-2016; 1.500 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilita' 2015), quale rifinanziamento del citato art. 1 comma 76 della legge n. 147/2013, inseriti nel Contratto di programma tra MIT e R.F.I. S.p.A., parte investimenti, 2012-2016, aggiornamento 2015; 2.4 Il soggetto aggiudicatore dovra' utilizzare prioritariamente eventuali risparmi per la ricostituzione dell'importo della voce «imprevisti» del quadro economico, che sono stati in parte utilizzati per finanziare una parte degli oneri relativi al recepimento delle prescrizioni. 2.5 Prima dell'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo autorizzato al punto 3.2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettera' a questo Comitato a fine informativo l'atto integrativo alla convenzione vigente tra RFI S.p.A. e Consorzio Cepav Due, ai fini dell'efficacia degli impegni assunti dal Consorzio Cepav Due in data 28 novembre 2016 e all'impegno programmatico di finanziare l'intera opera assunto dal questo Comitato con la presente delibera. 2.6 Il costo del secondo lotto costruttivo del Lotto funzionale Brescia Est - Verona, dopo l'ulteriore funzionalizzazione, non dovra' superare il costo massimo previsto di 607 milioni di euro. 2.7 RFI S.p.A. destinera' prioritariamente le risorse che si renderanno disponibili, sia che si tratti di nuovi stanziamenti (in particolare la prossima proposta di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e di trasporti e RFI S.p.A. - parte investimenti) sia che si tratti di risorse rinvenienti da project review, alla copertura del secondo lotto costruttivo. 3. Altre disposizioni. 3.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, commi 6 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' disposta la progettazione della soluzione «Quadruplicamento in affiancamento alla linea storica nell'ambito del Nodo di Brescia», finalizzata a dare continuita' alla Linea AV/AC Milano - Verona, quale ulteriore fase funzionale della nuova Linea AV/AC Brescia - Verona. Il costo di detto quadruplicamento non dovra' superare il costo del progetto previsto per lo Shunt di Brescia. 3.2 Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine per l'emissione dei decreti di esproprio e' determinato in sette anni dall'efficacia della presente delibera. 3.3 Il progetto definitivo dell'intera opera sara' presentato a questo Comitato entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera di approvazione del lotto funzionale di che trattasi. 3.4 Il soggetto aggiudicatore dovra' effettuare lo studio di fattibilita' dell'inserimento di una fermata ferroviaria per l'area turistica del Basso Lago di Garda, localizzata in prossimita' del casello autostradale di Sirmione e della linea storica. Nello studio, comprensivo dell'Analisi Costi Benefici, saranno previste le connessioni della fermata con l'Autostrada A4, la ex SS 11 e la viabilita' locale e verificate le possibili soluzioni funzionali di collegamento con la linea storica. Lo studio dovra' consentire una dettagliata analisi delle alternative ed una dettagliata stima dei costi e dei tempi di realizzazione. Lo studio di fattibilita' dovra' essere trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera. Sulla scorta di detto studio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Lombardia valuteranno la convenienza della realizzazione della fermata e, in caso di valutazione positiva, il relativo progetto preliminare sara' trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi dodici mesi. 4. Disposizioni finali. 4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2. 4.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni di cui al punto 1.5. 4.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 4.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 4.5 Il bando di gara, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, citato nelle premesse, all'interno dei documenti di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che ponga adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 4, che forma parte integrante della presente delibera. 4.6 RFI assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, sono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con un protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 229/2011, articoli 6 e 7. 4.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 4.8 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP indicato per l'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 10 luglio 2017 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il Segretario: Lotti Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 189