IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita' didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»; Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»; Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 e' scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, piu' volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado; Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 e', altresi', scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; Considerata la necessita' di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.