IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo dell'8 marzo  2006,  n.  139  recante:
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto
2011, n. 151  recante:  «Regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre
1975,  recante:  «Norme  tecniche  aggiornate  relative  all'edilizia
scolastica, ivi  compresi  gli  indici  di  funzionalita'  didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di  opere  di
edilizia scolastica»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  26  agosto  1992,
recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  del
lavoro e  della  previdenza  sociale  del  10  marzo  1998,  recante:
«Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la   gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014  recante:
«Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2017  recante:
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo
8 marzo 2006 n. 139»; 
  Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 e' scaduto il termine
di adeguamento alla  normativa  antincendio,  piu'  volte  prorogato,
degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine
e grado; 
  Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 e',  altresi',
scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali  adibiti  ad
asili nido, relativamente  alle  prescrizioni  indicate  all'art.  6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16  luglio
2014; 
  Considerata la necessita'  di  definire,  in  materia,  indicazioni
programmatiche prioritarie ai fini  dell'adeguamento  delle  predette
strutture alla normativa di sicurezza antincendio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Ai  fini  indicati  nelle  premesse,  per  l'adeguamento   alla
normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole  di
qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' degli edifici  e  dei  locali
adibiti ad asili nido, sono definite  le  indicazioni  programmatiche
prioritarie previste dal presente decreto.