IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
che prevede  che  gli  uffici  del  Dipartimento  delle  entrate  del
Ministero delle finanze  elaborino,  in  relazione  ai  vari  settori
economici, appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visti i decreti ministeriali di approvazione delle  territorialita'
utilizzate nell'ambito degli studi di settore; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre  1998,  che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art.  10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti del 5 febbraio 1999, 24  ottobre  2000,  2  agosto  2002,  14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20
ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012,  17  dicembre  2013,  16
dicembre 2014, 15 febbraio 2017, 19 luglio 2017 e 18 gennaio 2018; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  16
novembre  2007,  riguardante  la  classificazione   delle   attivita'
economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con
l'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
dicembre 2014 di approvazione degli studi di  settore  in  evoluzione
per il periodo di imposta 2014; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
dicembre 2015 di approvazione degli studi di  settore  in  evoluzione
per il periodo di imposta 2015; 
  Visti i decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
dicembre 2016 di approvazione degli studi di  settore  in  evoluzione
per il periodo di imposta 2016; 
  Visti i decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  24
marzo 2014, 30  marzo  2015,  17  marzo  2016  e  23  marzo  2017  di
approvazione di modifiche agli studi di settore; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti  in  data
28 febbraio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Approvazione delle modifiche agli studi di settore 
 
  1. Per il periodo di imposta in corso alla  data  del  31  dicembre
2017, sono approvate, in base all'art. 62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della  Repubblica  31  maggio
1999, n. 195, le modifiche agli studi di settore in vigore  per  tale
periodo di imposta, indicate nei successivi articoli. 
  2.  I  contribuenti  che,  per  il  periodo  d'imposta  di  cui  al
precedente  comma,  dichiarano,  anche  a  seguito  dell'adeguamento,
ricavi e compensi di ammontare  non  inferiore  a  quello  risultante
dall'applicazione degli studi di settore integrati con  le  modifiche
approvate con il presente decreto, non sono assoggettabili, per  tale
annualita', ad accertamento ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  8
maggio 1998, n. 146.