IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine,   le   indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  479/2008,
per quanto riguarda  le  denominazioni  di  origine,  le  indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  febbraio  2015,   n.   10325,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 60 del 13 marzo 2015, con il quale e' stato  attribuito
per un triennio al Consorzio tutela vini  della  Maremma  Toscana  il
riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi relativi alla DOC «Maremma Toscana»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422, che individua le modalita' per la  verifica  della  sussistenza
del  requisito  della  rappresentativita',  effettuata  con   cadenza
triennale,  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini della Maremma  Toscana  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4  dell'art.  41
della legge n. 238 del  2016  per  la  DOC  «Maremma  Toscana».  Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle  attestazioni  rilasciate
dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., con  nota  prot.  n.
3145 del  13  marzo  2018,  autorizzato  a  svolgere  l'attivita'  di
controllo sulla DOC «Maremma Toscana»; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini della  Maremma
Toscana approvato da questa Amministrazione, deve  essere  sottoposto
alla verifica  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini della  Maremma
Toscana, deve ottemperare alle disposizioni del decreto  ministeriale
16 dicembre 2010 ed anche alle novita' legislative  introdotte  dalla
legge n. 238 del 2016; 
  Ritenuto opportuno procedere alla verifica  dello  statuto  di  cui
all'art.   3,   comma   2,   del   citato   decreto   dipartimentale,
successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui  all'art.
41, comma 12 della legge n. 238 del 2016; 
  Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela vini della Maremma Toscana a svolgere le funzioni
di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4,  della
legge n. 238 del 2016 per la DOC «Maremma Toscana»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 18 febbraio 2015, n. 10325, al Consorzio  tutela
vini della Maremma Toscana, con sede legale in Grosseto,  via  Pietro
Micca  n.  39,  a  svolgere  le  funzioni  di   tutela,   promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e  cura  generale  degli
interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della  legge  n.  238  del
2016 per la DOC «Maremma Toscana». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto ministeriale 18 febbraio 2015,  n.  10325,  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale  16  dicembre
2010 e dalla legge n. 238 del 2016. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 16 marzo 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi