IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  Regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale  carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la  Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi  e
prestiti   Spa   e   con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; 
  Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del  citato  art.
10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  definire  le   modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per  l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria  2004),  e  in  particolare  l'art.  4,   comma   177-bis
introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in  particolare
l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di  un
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la  definizione  di
priorita' strategiche, modalita' e termini per la  predisposizione  e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di   interventi   di   edilizia   scolastica   nonche'   i   relativi
finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e in  particolare  l'art.  1,  comma
160; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016) ed in particolare la tabella E con la quale e' stato
disposto il rifinanziamento della programmazione unica  nazionale  in
materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019  e  in  particolare  l'allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65  recante
istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l'art.
3, comma 9; 
  Visto  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  recante  nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art.  20-bis,  comma
2; 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il  1°
agosto 2013, tra il Governo, le  Regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani  di
edilizia scolastica formulati ai sensi  del  citato  art.  11,  commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa che  prevede  che
le Regioni, nel procedimento programmatorio,  valutino  i  fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni
e Province, dell'utilizzo degli edifici vincolati  alla  destinazione
scolastica,  anche  in  considerazione,  tra  l'altro,  di  eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della  celerita'
di esecuzione degli interventi, la cui  immediata  cantierabilita'  -
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di  carattere
normativo - deve costituire elemento  di  priorita'  nell'accesso  al
finanziamento; 
  Visto altresi' l'art. 6 della  suddetta  Intesa  che  prevede,  tra
l'altro,   una   rilevanza,   ai   fini   della   definizione   della
programmazione     degli     interventi,     anche     dell'eventuale
compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti; 
  Considerato che  in  attuazione  delle  predette  disposizioni  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23  gennaio  2015  sono
stati definiti i criteri per la redazione della programmazione  unica
nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio
2015-2017; 
  Dato atto che la predetta programmazione scade in data 31  dicembre
2017; 
  Considerati i finanziamenti delle prime annualita'  della  predetta
programmazione, con particolare riferimento  alla  popolazione  e  al
patrimonio scolastico; 
  Considerata altresi', la situazione del patrimonio  edilizio  delle
istituzioni scolastiche statali come emerge  dai  dati  dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica; 
  Dato atto che a seguito del  citato  rifinanziamento  di  cui  alla
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con legge 11 dicembre 2016,  n.  232,
sono state iscritte sul capitolo 7106 dello Stato di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
risorse pari a 1,7 mld; 
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  definizione  di  una   nuova
programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per
il triennio 2018-2020, cui  possono  essere  conferite  le  ulteriori
risorse di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del  2013,
che tenga conto dei criteri definiti con l'Intesa del 1° agosto  2013
e di quelli ulteriori indicati nel presente decreto, anche sulla base
dei dati forniti dalle anagrafi di edilizia scolastica; 
  Ritenuto altresi', necessario procedere alla definizione  di  tempi
certi entro i quali i piani  regionali  devono  essere  trasmessi  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Tenuto  conto   ai   fini   della   predisposizione   della   nuova
programmazione 2018-2020, dei criteri condivisi con le Regioni,  ANCI
e UPI per l'individuazione degli interventi da finanziare; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del
decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 in  data  23  novembre
2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione,
miglioramento,   messa    in    sicurezza,    adeguamento    sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica statale di proprieta' degli enti locali,  o
di proprieta' della  Regione  per  la  sola  Regione  Valle  d'Aosta,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al  miglioramento  delle  palestre  scolastiche  esistenti,  le
Regioni interessate possono essere autorizzate a  stipulare  appositi
mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. 
  2. I mutui di cui al comma 1 possono essere stipulati,  sulla  base
di criteri di economicita' e di  contenimento  della  spesa,  con  la
Banca europea per gli investimenti, con  la  Banca  di  sviluppo  del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti  Spa  e
con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria  ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da
adottare entro  90  giorni  dall'avvenuta  adozione  del  decreto  di
approvazione della programmazione nazionale in  materia  di  edilizia
scolastica, e' autorizzato l'utilizzo delle ulteriori risorse di  cui
al   cap.   7106   del   bilancio   di   previsione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.