IL CONSIGLIO dell'Autorita' nazionale anticorruzione Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e, in particolare, l'art. 1, commi da 1 a 3, riguardanti le competenze attribuite alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, poi denominata Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC); Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza negli uffici giudiziari) e, in particolare, l'art. 19, che ha disposto il trasferimento all'ANAC dei compiti e delle funzioni svolti dalla soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nonche' delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8 della legge n. 190/2012 e all'art. 48 del decreto legislativo n. 33/2013; Visto l'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, che sancisce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa legge, le informazioni relative alla struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate e di trasmetterle, in formato digitale, all'Anac, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini; Visto l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che istituisce, presso l'ANAC, l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale) convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale sono state attribuite all'ANAC, specifiche competenze in funzione di spending review e di vigilanza sulla spesa pubblica concernenti beni e servizi, rispettivamente disciplinate dall'art. 9 commi 1, 2, e 7 e dall'art. 10, commi 3 e 4, lettere a) e b), dello stesso testo normativo; Vista la delibera ANAC del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le disposizioni attuative per la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione dei prezzi di riferimento, di cui all'art. 9, comma 7 del decreto-legge n. 66/2014 e allo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 10 del medesimo testo normativo; Visto l'art. 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che abroga il decreto legislativo n. 163/2006 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (recante il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione), secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'art. 216 e dal medesimo art. 217 del decreto legislativo n. 50/2016; Visto l'art. 62-bis del decreto legislativo n. 82/2005 che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, oggi Anac; Visto l'art. 60, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82/2005 che include la BDNCP tra le basi di dati di interesse nazionale; Visto l'art. 213, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 che attribuisce alla gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive; Visto l'art. 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 che attribuisce all'ANAC il compito di definire le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio; Visto l'art. 213, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 che attribuisce all'ANAC la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 80 del suddetto decreto legislativo; Vista la delibera ANAC del 20 gennaio 2016 n. 39 recante «Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015»; Visto l'art. 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016 che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 81, comma 2, del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare l'art. 5, comma 2, sull'accesso generalizzato; Visto l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) che prevede che i dati formati, raccolti e conservati dalle pubbliche amministrazioni sono resi disponibili e accessibili alle condizioni fissate dall'ordinamento; Visto l'art. 60, comma 1 del decreto legislativo n. 82/2005 che definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti; Visto l'art. 60, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005 che dispone che, ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate; Visto l'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) recante principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici; Visto l'art. 19 del decreto legislativo n. 196/2003 recante principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari; Visto l'art. 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94, che stabilisce che l'Osservatorio rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell''art. 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura; Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005 il quale riguardo alle finalita' e all'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo n. 82/2005 prevede che sia applicata la disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, del Garante per protezione dei dati personali recante «Misure di sicurezza e modalita' di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche»; Visto il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, del Garante per protezione dei dati personali recante le «Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati»; Visto il regolamento ANAC del 31 maggio 2016 concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il regolamento generale sulla protezione dei dati, reg. (UE) 2016/679; Ravvisata la necessita' di regolamentare i criteri e le modalita' di accesso, comunicazione, diffusione dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sulla base della tipologia di dato, del diverso grado di conoscibilita' dello stesso nonche' della tipologia del soggetto fruitore; Ritenuto di dare pubblicita' ai dati personali per i quali e' gia' previsto un regime di conoscibilita', eliminando gli indirizzi di posta elettronica in coerenza con il principio di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196/03 e con il principio di «minimizzazione dei dati» di cui all'art. 5 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali reg. (UE) 2016/679; Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 77 del 15 febbraio 2018; Adotta il «Regolamento concernente l'accessibilita' dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici». Art. 1 Definizioni Nel presente regolamento si adottano, mutuando anche quanto previsto all'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., le seguenti definizioni: per «dato accessibile», si intende il dato reso conoscibile; per «trattamento», si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; per «dato personale», si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; per «dati giudiziari», si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; per «dati sensibili» si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per «dati identificativi», si intendono dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; per «interessato», si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali; per «comunicazione», si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per «diffusione», si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; per «banca dati», si intende qui qualsiasi complesso organizzato di dati incluso il relativo sistema di gestione (Data Base Management System) che ne abilita il trattamento.