IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni e,  in  particolare,  l'art.  157,  comma  1-bis.,  che
prevede che con decreto del Ministro della salute, da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono individuate modalita'  che  rendono  possibile  la
donazione di medicinali non utilizzati a enti del  Terzo  settore  di
cui al codice del Terzo settore, di  cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, e l'utilizzazione  dei  medesimi  medicinali  da
parte di queste, in confezioni integre,  correttamente  conservati  e
ancora nel periodo  di  validita',  in  modo  tale  da  garantire  la
qualita', la sicurezza e l'efficacia originarie, con  esclusione  dei
medicinali da conservare in frigorifero  a  temperature  controllate,
dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o  psicotrope  e  dei
medicinali  dispensabili  solo  in  strutture  ospedaliere.  Con   il
medesimo decreto  sono  definiti  i  requisiti  dei  locali  e  delle
attrezzature idonei a  garantirne  la  corretta  conservazione  e  le
procedure volte alla tracciabilita' dei lotti dei medicinali ricevuti
e distribuiti. Agli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  e'
consentita la distribuzione gratuita  di  medicinali  non  utilizzati
direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro  presentazione
di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione  che  dispongano
di personale sanitario ai sensi di quanto  disposto  dalla  normativa
vigente.  Gli  enti  che  svolgono   attivita'   assistenziale   sono
equiparati, nei limiti del servizio prestato, al  consumatore  finale
rispetto alla detenzione e  alla  conservazione  dei  medicinali.  E'
vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di
donazione; 
  Vista la legge  19  agosto  2016,  n.  166,  recante  «Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari  e
farmaceutici a fini di solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione
degli sprechi» e successive modificazioni; e, in particolare,  l'art.
2, comma 1, lettera g-bis) che definisce i «medicinali destinati alla
donazione» e lettera g-ter) che definisce i  «soggetti  donatori  del
farmaco», come modificato dall'art.  1,  comma  208  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2018-2010; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 recante «Testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014,  recante
«Numerazione progressiva dei bollini  apposti  sulle  confezioni  dei
medicinali immessi in commercio in Italia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,  recante
«Istituzione di una banca dati centrale finalizzata a  monitorare  le
confezioni dei  medicinali  all'interno  del  sistema  distributivo»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  2
del 4 gennaio 2005; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega alle politiche europee, il Ministro degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  il  Ministro   dello   sviluppo
economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del  30  aprile
2015  recante  «Procedure  operative   e   soluzioni   tecniche   per
un'efficace azione di farmacovigilanza adottate ai  sensi  del  comma
344 dell'art. 1 della legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Legge  di
stabilita'  2013)»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno 2015; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  11  febbraio  1997
recante  «Modalita'  di  importazione   di   specialita'   medicinali
registrate all'estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 1997, e la circolare del Ministro della salute del 23  marzo
2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua le modalita' che rendono possibile
la donazione dei medicinali  come  definiti  dall'art.  2,  comma  1,
lettera g-bis), della legge 19 agosto 2016, n. 166, per la successiva
distribuzione gratuita  ai  soggetti  indigenti  o  bisognosi.  Detti
medicinali non possono essere ceduti a titolo oneroso. 
  2. Ai sensi dell'art. 157, comma 1-bis., primo periodo, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non  possono  essere  oggetto  di
donazione i medicinali da conservare  in  frigorifero  a  temperature
controllate,  i  medicinali  contenenti   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope e i medicinali dispensabili solo in strutture  ospedaliere
o  in  strutture  a  esse  assimilabili.  E',  altresi',  esclusa  la
possibilita'  di   destinare   a   donazione   farmaci   oggetto   di
provvedimenti restrittivi emanati dall'Agenzia italiana del farmaco a
tutela della salute pubblica per i quali sia disposta la distruzione.