IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  16,  comma  3,  come   modificato
dall'art. 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
che prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  assicurano  un  concorso  alla  finanza
pubblica per l'importo complessivo  di  1.575  milioni  di  euro  per
l'anno 2018; 
  Considerato che, fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di
cui al predetto art. 27, il citato art.  16,  comma  3,  prevede  che
l'importo  del  concorso  complessivo  alla  finanza  pubblica  delle
regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  e'  annualmente  accantonato,  a  valere  sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancato accordo  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare  entro  il  15  febbraio  di
ciascun  anno,  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per  consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, gli obiettivi del
patto di stabilita' interno delle predette  autonomie  speciali  sono
rideterminati tenendo conto degli importi incrementati di 500 milioni
di euro annui derivanti dalle predette procedure; 
  Considerato che per l'anno 2018 non e' stato raggiunto l'accordo di
cui al  citato  art.  16,  comma  3,  per  cui  si  dovra'  procedere
all'accantonamento in proporzione alle spese  sostenute  per  consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE; 
  Visto l'accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le
Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  sottoscritto  in  data  15
ottobre 2014 , con il quale e'  stato  recepito  il  contributo  alla
finanza pubblica per  l'anno  2018  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare e in termini di indebitamento netto previsto dall'art. 16,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in proporzione  alle
spese per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE; 
  Considerato che nell'anno 2018 ciascuna regione a statuto  speciale
e Provincia autonoma di Trento e Bolzano assicura  il  contributo  in
termini di indebitamento netto, ivi compreso il contributo di cui  al
citato comma 3  dell'art.  16  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
attraverso il conseguimento  del  pareggio  di  bilancio  secondo  le
modalita' previste dall'art. 1, comma 466 e seguenti, della legge  11
dicembre 2016, n. 232 (legge  di  bilancio  2017).  Conseguentemente,
alle medesime regioni e province autonome non si applicano il  limite
di spesa di cui al comma 454 dell'art.  1  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 e le disposizioni in  materia  di  patto  di  stabilita'
interno in contrasto con il pareggio di bilancio; 
  Visto il comma 841 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio per l'anno 2018) che, nelle more della definizione
dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la  Regione  Valle
d'Aosta che tenga conto, tra  l'altro,  delle  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, dispone la riduzione
degli accantonamenti a carico della Regione Valle d'Aosta a titolo di
concorso alla finanza pubblica di 45 milioni di euro per l'anno 2018,
di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 120 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2020; 
  Considerato che la riduzione dell'accantonamento prevista dal comma
841 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  sara'  operata
in sede di determinazione degli accantonamenti complessivi previsti a
carico della medesima regione; 
  Ritenuta la necessita', pertanto, di procedere  all'emanazione  del
decreto ministeriale per la determinazione del concorso alla  finanza
pubblica per l'anno 2018 delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento e Bolzano, in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del concorso alla  finanza  pubblica  a  valere  sulle
  quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna  regione
  a statuto speciale e provincia autonoma per l'anno 2018. 
 
  1. Per l'anno 2018, gli accantonamenti  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione  a  statuto
speciale e provincia autonoma, da operare ai fini del  concorso  alla
finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, sono fissati negli importi di cui alla tabella 1,
facente parte integrante del  presente  decreto.  Tali  importi  sono
determinati in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. 
  2. Per l'anno 2018, il concorso delle suddette regioni  e  province
autonome in termini di indebitamento  netto  previsto  dall'art.  16,
comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  da  conseguire
mediante pareggio di bilancio, e'  determinato  tenendo  conto  degli
importi di cui al comma 1. 
  3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 marzo 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan