IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca , e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del regolamento (UE) n.  1305/2013
che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di
premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle  piante  a
fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori  causate
da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni
parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e  per  gli
importi versati dai fondi di  mutualizzazione  per  il  pagamento  di
compensazioni  finanziarie  agli  agricoltori  in  caso  di   perdite
economiche causate da avversita' atmosferiche  o  dall'insorgenza  di
focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal
verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Considerato il Programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla  Commissione  europea  con  Decisione  n.  C(2015)8312  del  20
novembre 2015, modificato da ultimo con  Decisione  n.  C(2017)  7525
dell'8  novembre  2017,  ed  in  particolare  la   sottomisura   17.1
«Assicurazione del raccolto, degli  animali  e  delle  piante»  e  la
sottomisura  17.2  «Fondi  di  mutualizzazione  per   le   avversita'
atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie,  per  le  infestazioni
parassitarie e per le emergenze ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal decreto  legislativo  18  aprile  2008,  n.  82,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, come modificato  dal  decreto  legislativo  18
aprile 2008, n. 82, recante  le  modalita'  per  stabilire  i  prezzi
unitari per la determinazione dei  valori  assicurabili  con  polizze
agevolate; 
  Considerato  il  decreto  ministeriale  del   29   dicembre   2014,
pubblicato nel sito Internet del Ministero, con il  quale  a  partire
dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di
aiuto, delle tipologie di interventi  e  delle  condizioni  stabilite
dagli Orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di  Stato  al
settore agricolo e  forestale  nelle  zone  rurali  2014-2020  e  dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014,  e
le disposizioni applicative stabilite  con  decreto  ministeriale  27
luglio 2015, pubblicato nel sito Internet del Ministero; 
  Considerato il  decreto  ministeriale  12  gennaio  2015,  n.  162,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  59
del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della
PAC 2014-2020  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ed  in
particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto
ministeriale  12  gennaio   2015   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano
assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione
individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative
agricole  agevolate   e   ai   fini   dell'adesione   ai   fondi   di
mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2
del Programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi
stabiliti dal presente decreto; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre  2000,  n.  388  e  all'art.  2  comma  5-ter  del   decreto
legislativo n. 102/2014, Ismea puo' procedere  alla  rilevazione  dei
prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Considerato il decreto 6 novembre 2017, in corso  di  registrazione
presso gli Organi di controllo, con il quale e'  stato  approvato  il
piano assicurativo agricolo 2018; 
  Preso atto dei prezzi medi di  mercato  delle  produzioni  agricole
rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2015 al 2017 ai sensi  dell'art.
127, comma 3, della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 7  novembre
2017; 
  Ritenuto, per l'anno 2018,  di  parametrare  gli  importi  massimi,
entro  cui  devono  essere  contenuti  i  prezzi   unitari   per   la
determinazione dei valori delle produzioni  agricole  assicurabili  e
dei valori ai fini dell'adesione ai fondi  di  mutualizzazione,  alla
media dei prezzi dei singoli prodotti  trasmessi  dall'ISMEA  con  la
citata nota; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Prezzi  unitari  massimi  dei  prodotti  assicurabili   con   polizze
  agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
  2018 
 
  1. I prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli utilizzabili  per
la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e  per
l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018, sulla base del
Piano  assicurativo  agricolo  2018,  citato  nelle  premesse,   sono
riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante  del  presente
decreto. 
  2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per  prodotto  o
gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo  varietale
delle  produzioni  vegetali,  costituiscono  il  valore  massimo   di
riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle  polizze  o
per l'adesione ai  fondi  di  mutualizzazione,  le  parti  contraenti
possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in  base  alle
caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 
  3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da  assicurare
o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e  l'ID
varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda
e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi,
di  cui  al  decreto  n.  162  del  12  gennaio  2015  e   successive
modificazioni e integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o
nel  piano  di   mutualizzazione   individuale,   e   devono   essere
riscontrabili sulle polizze,  o  sui  certificati  di  adesione  alle
polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale. 
  4. Il prezzo unitario massimo  per  le  produzioni  biologiche  non
comprese nell'elenco allegato puo'  essere  determinato  maggiorando,
fino al massimo  del  50  per  cento,  il  prezzo  stabilito  per  il
corrispondente  prodotto  ottenuto  con   le   tecniche   agronomiche
ordinarie, a conclusione del periodo di conversione. 
  5. Nei casi di cui al comma 4,  sul  certificato  di  polizza  deve
essere riportata la dicitura «produzione  biologica»  e  al  medesimo
certificato  deve  essere  allegato  l'attestato  dell'Organismo   di
controllo   preposto   per   le   successive   verifiche   da   parte
dell'Autorita' competente.