IL DIRETTORE GENERALE 
              per la regolazione e i contratti pubblici 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare, l'art. 133; 
  Considerato che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e'
stato abrogato, expressis verbis, dall'art. 217, comma 1, lettera  e)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  «Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Visto l'art. 216, commi 1  e  27-ter  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture»; 
  Visto il parere prot. n. 35949 del 23 gennaio  2017  con  il  quale
l'Avvocatura generale  dello  Stato,  tra  l'altro,  si  e'  espressa
affermando che «finche'  ricorrano  procedure  rientranti  nel  campo
applicativo del regime transitorio ex art. 216,  decreto  legislativo
n. 50/2016 il Ministero dovra' considerarsi tenuto all'emanazione del
decreto ministeriale di  cui  all'art.  133,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 163/2006 in quanto provvedimento dotato  di  efficacia
ultrattiva nei limiti di applicazione del regime transitorio  di  cui
all'art. 216, comma 1, del nuovo Codice»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85.  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di  Governo»
ed, in particolare, l'art. 1,  comma  3,  con  il  quale  sono  state
attribuite al Ministero delle infrastrutture le  funzioni  attribuite
al Ministero dei trasporti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del  19
settembre 2007 di costituzione della commissione consultiva  centrale
per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347  del  6
novembre 2007 di nomina dei componenti della  commissione  consultiva
centrale per il rilevamento del costo dei materiali  da  costruzione,
cosi' come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile  2009  e  n.
111 del 5 marzo  2010,  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n.
104 del 25 maggio 2015 e n. 17 del 26 gennaio 2018; 
  Visto  il  decreto  30  giugno  2005  del   Vice   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi  medi
per l'anno 2003 e delle variazioni  percentuali  annuali  per  l'anno
2004, relative ai materiali da  costruzione  piu'  significativi,  ai
sensi dell'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della  legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture,
recante  «Rilevazione  dei  prezzi  medi  per  l'anno  2004  e  delle
variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi  medi  e
delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione  delle
compensazioni,   relativi   ai   materiali   da   costruzione    piu'
significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e  6,  e  253,
comma  24,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle  infrastrutture,
recante  «Rilevazione  dei  prezzi  medi  per  l'anno  2005  e  delle
variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi  medi  e
delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione  delle
compensazioni,   relativi   ai   materiali   da   costruzione    piu'
significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5  e  6,  e  253,
comma  24,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive modifiche», cosi' come confermato dal decreto  13  ottobre
2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato  -
Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011; 
  Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e
delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007,  e  dei  prezzi
medi e delle variazioni  percentuali  ai  fini  della  determinazione
delle  compensazioni,  relativi  ai  materiali  da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e
delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori  all'otto
per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu'
significativi» emanato in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  133,
commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed  in
attuazione dell'art. 1, commi 1, 3  e  7  del  decreto-legge  del  23
ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2008, n. 201; 
  Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e
delle variazioni percentuali. superiori al dieci per cento,  relative
all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni,  dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»; 
  Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9  aprile  2010,
ai fini della determinazione delle compensazioni ai  sensi  dell'art.
133, comma 5, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  sono  state.  tra   l'altro,
riportate le variazioni percentuali, in  aumento  o  in  diminuzione,
superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione
piu' significativi, verificatesi nell'anno 2008  rispetto  ai  prezzi
medi rilevati per l'anno 2007; 
  Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento,
relative  all'anno  2010,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2010  rispetto  all'anno  2009,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto il decreto 3 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento,
relative  all'anno  2011,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Visto il decreto 3 luglio 2013 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento,
relative  all'anno  2012,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Visto il decreto 21 maggio 2014 del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012
e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento,
relative  all'anno  2013,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2013  rispetto  all'anno  2012,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto il decreto 1° luglio 2015 del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2013
e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento,
relative  all'anno  2014,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2014  rispetto  all'anno  2013,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto il decreto 31 marzo 2016 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento,
relative  all'anno  2015,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione,  per i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2015  rispetto  all'anno  2014,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Visto il decreto 31 marzo 2017 del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2015 e
delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci  per  cento,
relative  all'anno  2016,  ai   fini   della   determinazione   delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali  da  costruzione  piu'
significativi»; 
  Tenuto conto che il predetto decreto  non  ha  rilevato  variazioni
percentuali  superiori  al  dieci  per  cento,  in   aumento   o   in
diminuzione, per  i  materiali  da  costruzione  piu'  significativi,
nell'anno  2016  rispetto  all'anno  2015,  e,  pertanto,  non  viene
considerato ai fini della determinazione della compensazione; 
  Vista  l'istruttoria  svolta  dalla  direzione  generale   per   la
regolazione e i contratti pubblici ed inerente,  in  particolare,  la
verifica e  l'elaborazione  dei  dati  forniti  dalle  tre  fonti  di
rilevazione  rappresentate  dai  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, dall'ISTAT e  dalle  camere  di  commercio  d'Italia
(UNIONCAMERE); 
  Preso  atto  che  la  commissione  consultiva   centrale   per   il
rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata  per
effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del  6
novembre 2007, cosi' come  modificato  ed  integrato  alla  luce  dei
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317  del
9 aprile 2009 e  n.  111  del  5  marzo  2010,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n.  1919
del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015 e da ultimo, del decreto
n. 17 del 26 gennaio 2018, si e' riunita in data 27 marzo 2018; 
  Considerato   che   la   commissione   consultiva   ha    espresso,
all'unanimita', il proprio parere favorevole circa la  completezza  e
la condivisibilita' dell'istruttoria svolta dalla direzione  generale
per la regolazione e  i  contratti  pubblici  e,  per  l'effetto,  ha
approvato all'unanimita' le  rilevazioni  dei  prezzi  medi  relativi
all'anno  2016  e  le  variazioni  percentuali,  in  aumento   o   in
diminuzione, relative all'anno 2017, dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione piu' significativi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi del combinato disposto di cui  all'art.  133  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' di cui all'art.  216,  commi  1  e  27-ter  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si rileva  che  il  prezzo
dei materiali  da  costruzione  piu'  significativi  nell'anno  2017,
rispetto all'anno 2016, non  ha  subito  variazioni  percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.