IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
della  direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  72,  paragrafo  1,   del   citato
regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale  a  decorrere  dalla
data  di  presentazione  alla  Commissione  U.E.  della  domanda   di
protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le
condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento  (CE)  n.
479/2008  (attualmente  sostituito  dall'art.  96,  paragrafo  5  del
regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della  relativa  denominazione
di origine o indicazione geografica  possono  essere  etichettati  in
conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento  (CE)
n. 607/2009,  fatte  salve  le  condizioni  di  cui  al  paragrafo  2
dell'art. 72 del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative  del  citato  reg.  (CE)  n.
607/2009,  in  particolare  per  quanto  concerne  talune   modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e  dall'art.  110  del  citato  reg.  (UE)  n.
1308/2013, nell'ambito dei quali sono da  riprendere,  opportunamente
aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente  reg.
(CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3,  e  del  citato  reg.
(CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura  preliminare  nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012,  applicativo  della  citata  preesistente  normativa
dell'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto che, nelle  more  dell'adozione  da  parte  della
Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali  in  questione  le
disposizioni   del   citato   regolamento   (CE)   n.   607/2009    e
conseguentemente dei predetti decreti ministeriali; 
  Visto il decreto ministeriale 18 novembre  1995  con  il  quale  e'
stata riconosciuta la IGT «Ravenna» e s.m.i.; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet  del  Ministero  -  Sezione  Qualita'  -  Vini  DOP  e  IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di  produzione  dei  vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare  gli
stessi alla previsione degli elementi  di  cui  all'art.  118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento  (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGT «Ravenna»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero, con il  quale  e'  stato  aggiornato  il
disciplinare della predetta IGT; 
  Visto il decreto 28 luglio  2016  concernente  l'autorizzazione  al
Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza  (RA),  per  consentire
l'etichettatura transitoria  dei  vini  a  IGT  «Ravenna»,  ai  sensi
dell'art. 72 del reg. CE n.  607/2009  e  dell'art.  13  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni  ottenute
in conformita' alle modifiche inserite nella proposta di modifica del
relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 28  luglio
2016; 
  Vista la nota della Regione Emilia-Romagna n. 10661 -  14  febbraio
2018, con la quale e' stata trasmessa la domanda del  Consorzio  Vini
di Romagna, nel rispetto  della  procedura  di  cui  all'art.  6  del
decreto ministeriale 7 novembre  2012,  e  previo  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale  della  regione  medesima  dell'avviso  relativo
all'avvenuta presentazione  della  stessa  domanda,  su  istanza  del
Consorzio Vini di  Romagna,  con  sede  in  Faenza  (RA),  intesa  ad
ottenere  la  modifica  dell'art.  5  degli  articoli  7  e  10   del
disciplinare di produzione dei vini IGT  «Ravenna»,  concernente  una
modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento  unico
riepilogativo di cui  all'art.  94,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
regolamento (UE) n.  1308/2013  relative  alle  alla  disciplina  del
periodo delle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo
definito al comma 1 dell'art. 10 legge n. 238/2016, alla proposta  di
far rientrare la pigiatura delle uve nella tipologia  passito  al  di
fuori della medesima legge, alla tempestiva  comunicazione  all'ICQRF
competente  per  territorio  delle  operazioni  di  fermentazione   e
rifermentazione dei mosti anche parzialmente fermentati  con  residuo
zuccherino  al  di  fuori  del  periodo  definito   e,   da   ultimo,
all'aggiornamento della normativa di riferimento, legge  12  dicembre
2016, n. 238; 
  Considerato che per la citata modifica minore di cui agli  articoli
5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le  disposizioni
procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma  8,  del
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Esaminata la  documentazione  tecnico-amministrativa  presentata  a
supporto della citata modifica minore agli articoli 5,  7  e  10  del
disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione  e'
risultata conforme alle disposizioni previste  dal  citato  art.  10,
comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in  particolare,
per la medesima richiesta: 
  in conformita' all'art. 6 del predetto decreto, e'  stata  esperita
l'intera procedura di valutazione  e  di  pubblicizzazione  da  parte
della competente Regione Emilia-Romagna; 
  ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, e' stato
acquisito il parere favorevole della citata Regione; 
    sono state  ritenute  valide  le  motivazioni  tecnico-giuridiche
relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 5, 7 e 10
del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive
vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare,  non
comportano misure restrittive alla commercializzazione  dei  vini  in
questione; 
  Ritenuto  che  a  seguito  dell'esito  favorevole  della   predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per  approvare
con provvedimento nazionale la citata  richiesta  di  modifica  degli
articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di  produzione  dei  vini  a  IGT
«Ravenna», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par.
3, lettera a) del reg. (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a
IGT «Ravenna», cosi' come approvato con provvedimento ministeriale 28
luglio 2016 concernente la proposta di modifica del  disciplinare  di
produzione, resa applicabile dal decreto ministeriale 28 luglio  2016
concernente le disposizioni di etichettatura  transitoria  richiamata
in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al
presente decreto. 
  2. La modifica al disciplinare della IGT «Ravenna» di cui al  comma
1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione  Qualita'
- Vini DOP e IGP -  e  comunicata  alla  Commissione  U.E.,  ai  fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel  rispetto  delle  procedure
richiamate in premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi