IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   23   novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente   modificato   (nel   seguito   indicato   come    il
«Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in  materia  di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1,  autorizza
il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   a   promuovere   la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare,
conferendo o trasferendo beni  immobili  ad  uso  diverso  da  quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli
di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con  uno
o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  e,  al  comma  2,  individua  la
disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni  immobili  ai  fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1; 
  Visti i decreti del 23 dicembre 2005 (Decreto di apporto e  Decreto
di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e  degli
altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del  precitato
art. 4, sono  stati  conferiti  e  trasferiti  al  fondo  immobiliare
denominato «Fondo patrimonio uno» (di  seguito  il  «Fondo»)  i  beni
immobili indicati negli allegati a  tali  decreti  e  i  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005  (Decreto
operazione) e del 29 dicembre 2005 (Decreto di chiusura) con i  quali
sono state emanate  disposizioni  volte  a  regolare  alcuni  aspetti
afferenti la complessiva operazione di conferimento  e  trasferimento
al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione  di  tali
immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «Decreti  attuativi,
art. 4, decreto-legge n. 351/2001»); 
  Visto l'accordo di indennizzo stipulato  il  29  dicembre  2005  ai
sensi dei decreti attuativi tra il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e,  tra  gli  altri,  il  Fondo  (di  seguito  l'«Accordo  di
indennizzo»); 
  Visti  i  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanati, rispettivamente, in data 26 aprile 2007, 11 dicembre 2012  e
1° settembre 2016, mediante i quali, in virtu' del citato accordo  di
indennizzo, si e' provveduto  alla  espunzione  e/o  sostituzione  di
immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti  dallo  Stato
al Fondo (di seguito i «Decreti di indennizzo») come descritto  negli
allegati ai medesimi decreti; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 febbraio 2006, n. 28, (di seguito l'«Art. 4») che  prevede  che  «A
migliore  interpretazione  e  rettifica  dell'allegato  1  del  primo
decreto di trasferimento emanato dal MEF in data  23  dicembre  2004;
dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal  MEF
in data 23 dicembre 2004; dell'allegato  1  del  decreto  di  apporto
emanato dal MEF in data  23  dicembre  2004  e  dell'allegato  1  del
decreto di indennizzo emanato dal  MEF  in  data  16  settembre  2005
devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli  effetti
dei predetti  decreti,  tutte  le  unita'  immobiliari,  ad  uso  non
residenziale, facenti parte del  fabbricato  di  cui  sono  parte  le
unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti  ancorche'  con
un  solo  numero  civico,  come  individuate  nei   decreti   emanati
dall'Agenzia del demanio ivi richiamati  e  ove  ritenuto  necessario
meglio identificati  in  decreti  dirigenziali  che  potranno  essere
emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte  le
unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di  proprieta'  del
medesimo ente titolare, ubicate nel  medesimo  isolato  in  cui  sono
ubicate le unita' immobiliari gia'  indicate  nei  predetti  decreti,
come individuate nei decreti emanati  dall'Agenzia  del  demanio  ivi
richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati  in  decreti
dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero  dell'economia
e delle finanze»; 
  Atteso che  e'  emersa  la  necessita',  per  taluni  immobili,  di
provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti  beni
l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di
individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al
Fondo ai sensi dello stesso art. 4; 
  Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio  2016  dall'Avvocatura
generale dello  Stato  attraverso  il  proprio  Comitato  consultivo,
secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di
cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe  valere  a
evidenziare,   in   via   definitiva,   attraverso   una   sorta   di
interpretazione  autentica,  anche  nei  confronti  degli   ufficiali
roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi  dell'art.  3,
comma 19, del decreto-legge  n.  351  del  2001,  che  si  tratta  di
particelle  fin  dall'origine  incluse   nei   compendi   immobiliari
trasferiti  e,  dunque,  oggetto  di  stima  da  parte   dell'esperto
valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»; 
  Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello  Stato
nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i  decreti
di  individuazione  dell'Agenzia  del  demanio   e   i   decreti   di
trasferimento del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  dei
Ministeri concertanti, che va  riproposto  allo  stesso  modo  «nella
differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
4 del decreto ministeriale del 29  dicembre  2005,»  nella  quale  «i
decreti dirigenziali del Ministero  delle  finanze  presuppongono  un
accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire  la  relativa
certificazione, affinche'  il  decreto  di  migliore  identificazione
interessi, con certezza, unita' gia' facenti  parte  del  decreto  di
individuazione originariamente adottato  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa  di  una  imprecisione
dei dati catastali disponibili o di  errori  nella  trascrizione  dei
medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche  al
fine di evitare che particelle non valutate nella  stima  del  prezzo
finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al  Fondo
che non ne ha pagato il relativo prezzo»; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 15 dicembre 2017,  prot.
n.  2017/16296/DGP-PA-FI,  con  la  quale  e'  stata   trasmessa   la
certificazione  prot.  n.  2017/16269/DGP-  PA-FI  (di  seguito   «la
certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata  al
presente decreto, completa di una  tabella,  parte  integrante  della
medesima, relativa a  un  bene  immobile  gia'  conferito  al  Fondo,
redatta ai sensi dell'art. 4; 
  Visto che  con  la  presentazione  della  certificazione  e'  stata
accertata  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio  la  necessita'   di
individuare in modo inequivocabile l'immobile indicato nella  stessa,
ricadente nella proprieta' del Fondo, anche oggetto di alienazione  a
terzi acquirenti; 
  Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi  il  6  dicembre
2017 tra l'Agenzia del demanio  e  BNP  Paribas  REIM  SGR  p.A.,  in
qualita' di gestore del Fondo, per definire la tabella allegata  alla
certificazione e recepita nella stessa, contenente gli identificativi
catastali che rappresentano il corretto perimetro dell'immobile a suo
tempo trasferito al Fondo; 
  Considerato che per l'unita' immobiliare di cui alla certificazione
costituente  l'allegato  al  presente  decreto,  si  rende   pertanto
necessaria l'emanazione di  un  decreto  dirigenziale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4; 
  Considerato peraltro  che,  nella  sopracitata  certificazione,  la
stessa  Agenzia  del  demanio  ha   attestato   «che   l'accertamento
all'interno del perimetro delle suddette porzioni  sopra  elencate  e
meglio identificate nell'elenco allegato non  comporta  modifiche  al
valore del compendio a suo tempo trasferito»; 
  Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio
in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all'art. 4, tenendo  conto  delle  valutazioni  di  congruita'  degli
immobili in sede di apporto o trasferimento; 
 
                              Decreta: 
 
  L'immobile di proprieta' del Fondo  patrimonio  uno,  di  cui  alla
certificazione  dell'Agenzia  del   demanio   prot.   n.   prot.   n.
2017/16269/DGP- PA-FI, trasferito al medesimo in  forza  dell'art.  4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, e dei  relativi  decreti
attuativi,  e'  meglio  identificato  e  descritto  nella  menzionata
certificazione allegata al presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato al visto della  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2018 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via 

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, n. 1-284