IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   23   novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente   modificato   (nel   seguito   indicato   come    il
«Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in  materia  di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1,  autorizza
il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   a   promuovere   la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare,
conferendo o trasferendo beni  immobili  ad  uso  diverso  da  quello
residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei  Monopoli
di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con  uno
o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  e,  al  comma  2,  individua  la
disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni  immobili  ai  fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1; 
  Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (Decreto di apporto, I decreto
di  trasferimento  e  II  decreto  di  trasferimento)  del   Ministro
dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con
i quali, in attuazione del precitato art. 4, sono stati  conferiti  e
trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili  pubblici»
(di seguito il «Fondo») i beni immobili  indicati  negli  allegati  a
tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004,  con
i quali sono state  emanate  disposizioni  volte  a  regolare  alcuni
aspetti  afferenti  la  complessiva  operazione  di  conferimento   e
trasferimento al Fondo  e  previsioni  concernenti  il  contratto  di
locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio  (di  seguito  i
«Decreti attuativi, art. 4, decreto-legge n. 351/2001»); 
  Visto l'accordo di indennizzo stipulato  il  29  dicembre  2004  ai
sensi dei decreti attuativi tra il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e,  tra  gli  altri,  il  Fondo  (di  seguito  l'«Accordo  di
indennizzo»); 
  Visti  i  decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e
l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtu' del citato Accordo di
indennizzo, si e' provveduto  alla  espunzione  e/o  sostituzione  di
immobili ovvero di porzioni di immobili gia' trasferiti  dallo  Stato
al Fondo (di seguito i «Decreti di indennizzo») come descritto  negli
allegati ai medesimi decreti; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 febbraio 2006, n. 28 (di seguito l'«Art. 4»)  che  prevede  che  «A
migliore  interpretazione  e  rettifica  dell'allegato  1  del  primo
decreto di trasferimento emanato dal MEF in data  23  dicembre  2004;
dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal  MEF
in data 23 dicembre 2004; dell'allegato  1  del  decreto  di  apporto
emanato dal MEF in data  23  dicembre  2004  e  dell'allegato  1  del
decreto di indennizzo emanato dal  MEF  in  data  16  settembre  2005
devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli  effetti
dei predetti  decreti,  tutte  le  unita'  immobiliari,  ad  uso  non
residenziale, facenti parte del  fabbricato  di  cui  sono  parte  le
unita' immobiliari gia' indicate nei predetti decreti  ancorche'  con
un  solo  numero  civico,  come  individuate  nei   decreti   emanati
dall'Agenzia del demanio ivi richiamati  e  ove  ritenuto  necessario
meglio identificati  in  decreti  dirigenziali  che  potranno  essere
emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' tutte  le
unita' immobiliari, ad uso non residenziale, gia' di  proprieta'  del
medesimo ente titolare, ubicate nel  medesimo  isolato  in  cui  sono
ubicate le unita' immobiliari gia'  indicate  nei  predetti  decreti,
come individuate nei decreti emanati  dall'Agenzia  del  demanio  ivi
richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati  in  decreti
dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero  dell'economia
e delle finanze»; 
  Atteso che  e'  emersa  la  necessita',  per  taluni  immobili,  di
provvedere ad una piu' puntuale identificazione e che per detti  beni
l'Agenzia del demanio ha gia' proceduto alla rettifica dei decreti di
individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al
Fondo ai sensi dello stesso art. 4; 
  Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio  2016  dall'Avvocatura
generale dello  Stato  attraverso  il  proprio  Comitato  consultivo,
secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di
cui all'art. 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe  valere  a
evidenziare,   in   via   definitiva,   attraverso   una   sorta   di
interpretazione  autentica,  anche  nei  confronti  degli   ufficiali
roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi  dell'art.  3,
comma 19, del decreto-legge  n.  351  del  2001,  che  si  tratta  di
particelle  fin  dall'origine  incluse   nei   compendi   immobiliari
trasferiti  e,  dunque,  oggetto  di  stima  da  parte   dell'esperto
valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»; 
  Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello  Stato
nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i  decreti
di  individuazione  dell'Agenzia  del  demanio   e   i   decreti   di
trasferimento del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  o  dei
Ministeri concertanti, che va  riproposto  allo  stesso  modo  «nella
differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'art.
4 del decreto ministeriale del 29  dicembre  2005,»  nella  quale  «i
decreti dirigenziali del Ministero  delle  finanze  presuppongono  un
accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire  la  relativa
certificazione, affinche'  il  decreto  di  migliore  identificazione
interessi, con certezza, unita' gia' facenti  parte  del  decreto  di
individuazione originariamente adottato  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge n. 351/2001, e che, solo a causa  di  una  imprecisione
dei dati catastali disponibili o di  errori  nella  trascrizione  dei
medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Cio', anche  al
fine di evitare che particelle non valutate nella  stima  del  prezzo
finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al  Fondo
che non ne ha pagato il relativo prezzo»; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 15 dicembre 2017,  prot.
n.  2017/16296/DGP-PA-FI,  con  la  quale  e'  stata   trasmessa   la
certificazione  prot.  n.  2017/16268/  DGP-PA-FI  (di  seguito   «la
certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata  al
presente  decreto,  completa  dell'elenco,  parte  integrante   della
medesima, di tredici beni immobili gia' conferiti al  Fondo,  redatta
ai sensi dell'art. 4; 
  Visto che  con  la  presentazione  della  certificazione  e'  stata
accertata  da  parte  dell'Agenzia  del  demanio  la  necessita'   di
individuare  in  modo  inequivocabile  gli  immobili  indicati  nella
stessa, ricadenti  nella  proprieta'  del  Fondo,  anche  oggetto  di
alienazione a terzi acquirenti; 
  Visto, altresi', il verbale dell'incontro tenutosi  il  7  dicembre
2017 tra l'Agenzia del demanio e InvestiRe SGR SpA,  in  qualita'  di
gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione
e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali  che
rappresentano  i  corretti  perimetri  degli  immobili  a  suo  tempo
trasferiti e/o apportati al Fondo; 
  Considerato  che  per   le   unita'   immobiliari   di   cui   alla
certificazione costituente l'allegato al presente decreto,  si  rende
pertanto necessaria  l'emanazione  di  un  decreto  dirigenziale  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato art. 4; 
  Considerato peraltro  che,  nella  sopracitata  certificazione,  la
stessa  Agenzia  del  demanio  ha   attestato   «che   l'accertamento
all'interno  del  perimetro  delle  suddette  porzioni   erroneamente
sfuggite agli originari decreti di  individuazione  dell'Agenzia  del
demanio e  meglio  identificate  nell'elenco  allegato  non  comporta
modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»; 
  Vista la relazione tecnica  prot.  n.  2018/1408/DRM-STAN1  del  22
febbraio  2018,  con  la  quale  l'Agenzia  del  demanio,   direzione
regionale Marche, chiariva, per l'immobile sito in Pesaro,  via  Yuri
Gagarin (cod. PSX0901), che «il diritto all'uso delle aree comuni del
piu' ampio complesso polivalente» - cosi' come  indicato  nelle  note
della tabella allegata alla certificazione del direttore dell'Agenzia
- sia  stato  ricompreso  nel  valore  unitario  del  bene  da  parte
dell'esperto indipendente del Fondo «e che, quindi, sia da escludersi
la circostanza di  un  trasferimento  di  un  diritto  (di  uso)  non
ricompreso nella valutazione originaria»; 
  Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio
in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
all'art. 4, tenendo  conto  delle  valutazioni  di  congruita'  degli
immobili in sede di apporto o trasferimento; 
 
                              Decreta: 
 
  Gli immobili di proprieta' del Fondo immobili pubblici, di cui alla
certificazione  dell'Agenzia  del  demanio,  prot.   n.   2017/16268/
DGP-PA-FI,  trasferiti  al  medesimo  in  forza   dell'art.   4   del
decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351,  e  dei  relativi  decreti
attuativi, sono meglio  identificati  e  descritti  nella  menzionata
certificazione allegata al presente decreto. 
  Il presente decreto e' inviato al visto della  Corte  dei  conti  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 marzo 2018 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: La Via 

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2018, n. 1-285