IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
          della direzione generale per la promozione della 
                qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  20
marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dal Consorzio del formaggio Provola dei
Nebrodi, con sede in Floresta (Messina), Via Vittorio Emanuele n.  93
- Palazzo Landro - Scalisi, intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione Provola dei Nebrodi, ai sensi  del  citato  regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 14958 del 2 marzo 2018 con la quale  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario  competente  la
predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale il Consorzio del formaggio Provola dei
Nebrodi, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della  stessa,
ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione  Provola  dei
Nebrodi, in attesa che l'organismo comunitario decida  sulla  domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  del
formaggio Provola  dei  Nebrodi,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio e a livello nazionale  della  denominazione  Provola  dei
Nebrodi, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel  sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Provola dei Nebrodi.