Estratto determina AAM/PPA n. 307/2018 del 26 marzo 2018 
 
    Medicinale: FLUOXETINA ACCORD. 
    Confezioni: 
      A.I.C. n. 041111 016 «20 mg capsule rigide» 10  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 028 «20 mg capsule rigide» 14  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 030 «20 mg capsule rigide» 20  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 042 «20 mg capsule rigide» 28  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 055 «20 mg capsule rigide» 30  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 067 «20 mg capsule rigide» 50  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 079 «20 mg capsule rigide» 56  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 081 «20 mg capsule rigide» 60  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 093 «20 mg capsule rigide» 70  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 105 «20 mg capsule rigide» 90  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 117 «20 mg capsule rigide» 98  capsule  rigide
in blister Pvc/Al; 
      A.I.C. n. 041111 129 «20 mg capsule rigide» 100 capsule  rigide
in blister Pvc/Al. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited. 
    Procedura decentrata SE/H/0753/001/R/001. 
    Con scadenza  il  22  marzo  2015  e'  rinnovata,  con  validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio
illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    E'  approvata  altresi'  la  variazione  SE/H/0753/001/IB/017   -
C1B/2015/759,  relativa   all'aggiornamento   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto  mentre  per  il  foglio
illustrativo ed etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma  2,  della  suddetta  determinazione,  che  non  riportino   le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.