IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633 (di seguito denominato «decreto n.  633  del  1972»),  recante
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del  titolo  II,  la  disciplina  temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 11 della direttiva 2006/112/CE del  Consiglio  del  28
novembre  2006  relativa  al  sistema  comune  d'imposta  sul  valore
aggiunto, il quale dispone che  «Previa  consultazione  del  comitato
consultivo dell'imposta sul valore aggiunto  (in  seguito  denominato
"comitato IVA"), ogni Stato membro puo'  considerare  come  un  unico
soggetto passivo le persone stabilite  nel  territorio  dello  stesso
Stato membro che siano giuridicamente indipendenti,  ma  strettamente
vincolate   fra   loro   da   rapporti   finanziari,   economici   ed
organizzativi»  e  che  «Uno  Stato  membro  che  esercita  l'opzione
prevista al  primo  comma,  puo'  adottare  le  misure  necessarie  a
prevenire l'elusione o l'evasione  fiscale  mediante  l'esercizio  di
tale disposizione»; 
  Visto l'art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
ha inserito nel citato decreto n. 633 del 1972, dopo  l'art.  70,  il
titolo  V-bis  Gruppo  IVA,  composto  dagli  articoli  da  70-bis  a
70-duodecies, in  attuazione  del  citato  art.  11  della  direttiva
2006/112/CE; 
  Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge n. 232  del  2016,  il
quale prevede che il comma 24 del  medesimo  articolo  si  applica  a
partire  dal  1°  gennaio  2018,   con   la   conseguente   effettiva
operativita' del Gruppo IVA a decorrere dal 2019 posto che, ai  sensi
dall'art.  70-quater  del  decreto  n.  633  del  1972,  gli  effetti
dell'opzione per l'istituzione del Gruppo IVA si producono  dall'anno
solare successivo, se  la  dichiarazione  e'  presentata  tra  il  1°
gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, e dal secondo anno  solare
successivo, se tale dichiarazione e' presentata tra il 1°  ottobre  e
il 31 dicembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 1, comma 31, della citata legge n. 232  del  2016,  il
quale dispone che per le disposizioni di cui al comma 24 del medesimo
articolo il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  procede  alla
consultazione del Comitato IVA; 
  Vista la consultazione da parte dell'Italia, ai  sensi  del  citato
art. 11 della Direttiva 2006/112/CE del  Consiglio  del  28  novembre
2006, relativa al sistema comune  di  imposta  sul  valore  aggiunto,
effettuata nel 109° incontro del Comitato IVA del 1° dicembre 2017; 
  Visto l'art. 70-duodecies, comma 6, del decreto n. 633 del 1972, il
quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze sono previste le  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
delle norme sul Gruppo IVA; 
  Visto l'art. 1, comma 984, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che ha aggiunto nell'art. 70-quinquies del decreto n. 633 del 1972, i
commi da 4-bis a 4-sexies, e il successivo  comma  985,  in  base  al
quale  le  disposizioni  di  cui  al  comma  984  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  ed  in
particolare  l'art.  17  concernente  il  versamento  unitario  delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a  favore
dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con  eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo,  nei  confronti  dei
medesimi soggetti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.
100, concernente il regolamento recante norme per la  semplificazione
e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia  di
imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma  136,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, ed in particolare l'art. 8 concernente la dichiarazione  annuale
in materia di imposta sul valore aggiunto ed i versamenti unitari  da
parte di determinati contribuenti; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  in  particolare
l'art. 21 concernente la comunicazione dei dati delle fatture  emesse
e ricevute, e l'art. 21-bis,  inserito  dall'art.  4,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,  concernente  la  comunicazioni
dei  dati  delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  ed  in
particolare l'art. 1 concernente la  fatturazione  elettronica  e  la
trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Costituzione del Gruppo IVA 
 
  1. I  soggetti  passivi,  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,
esercenti attivita'  d'impresa,  arte  o  professione,  tra  i  quali
sussistono,  congiuntamente,  i  vincoli  finanziario,  economico   e
organizzativo di cui all'art. 70-ter del decreto  n.  633  del  1972,
possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell'art.
70-quater  del  medesimo  decreto.  I  vincoli  di  cui  al   periodo
precedente devono sussistere al momento  dell'esercizio  dell'opzione
per la costituzione del Gruppo IVA e  comunque  gia'  dal  1°  luglio
dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione. 
  2. Il rappresentante del  Gruppo  presenta  in  via  telematica  la
dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA  sottoscritta
da  tutti  i  partecipanti,  secondo  le   modalita'   previste   dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 5, dell'art. 70-duodecies, del decreto n. 633 del 1972. 
  3.  La  dichiarazione  contiene  le  indicazioni  di  cui  all'art.
70-quater, comma 2, del decreto n. 633 del 1972, nonche' le eventuali
opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis  del  medesimo  decreto.  Ai
fini dell'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis la
dichiarazione puo' essere integrata entro il  31  dicembre  dell'anno
precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo IVA. 
  4.  L'inclusione  di  ulteriori  partecipanti,  prevista   all'art.
70-quater del decreto n. 633 del 1972, la loro esclusione,  ai  sensi
del  successivo  art.  70-decies,   comma   5,   l'eventuale   revoca
dell'opzione, di cui all'art. 70-novies del medesimo decreto, nonche'
ogni altra variazione sono effettuate con  le  modalita'  di  cui  al
comma 2. L'opzione di cui all'art. 70-quater, comma  1,  lettera  b),
del decreto n.  633  del  1972  ha  sempre  effetto  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo. 
  5. Al Gruppo IVA e' attribuito un proprio numero  di  partita  IVA,
cui  e'  associato  ciascun  partecipante,  che  e'  riportato  nelle
dichiarazioni  e  in  ogni  altro  atto  o   comunicazione   relativi
all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. 
  6. In applicazione dell'art. 35-quater del decreto n. 633 del 1972,
l'Agenzia delle entrate rende disponibili a chiunque le  informazioni
utili a verificare la validita' della partita IVA del Gruppo e i dati
dei suoi partecipanti.