IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»), recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, la disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il quale dispone che «Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato "comitato IVA"), ogni Stato membro puo' considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi» e che «Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, puo' adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione»; Visto l'art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha inserito nel citato decreto n. 633 del 1972, dopo l'art. 70, il titolo V-bis Gruppo IVA, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies, in attuazione del citato art. 11 della direttiva 2006/112/CE; Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge n. 232 del 2016, il quale prevede che il comma 24 del medesimo articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2018, con la conseguente effettiva operativita' del Gruppo IVA a decorrere dal 2019 posto che, ai sensi dall'art. 70-quater del decreto n. 633 del 1972, gli effetti dell'opzione per l'istituzione del Gruppo IVA si producono dall'anno solare successivo, se la dichiarazione e' presentata tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, e dal secondo anno solare successivo, se tale dichiarazione e' presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ciascun anno; Visto l'art. 1, comma 31, della citata legge n. 232 del 2016, il quale dispone che per le disposizioni di cui al comma 24 del medesimo articolo il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato IVA; Vista la consultazione da parte dell'Italia, ai sensi del citato art. 11 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, effettuata nel 109° incontro del Comitato IVA del 1° dicembre 2017; Visto l'art. 70-duodecies, comma 6, del decreto n. 633 del 1972, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme sul Gruppo IVA; Visto l'art. 1, comma 984, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiunto nell'art. 70-quinquies del decreto n. 633 del 1972, i commi da 4-bis a 4-sexies, e il successivo comma 985, in base al quale le disposizioni di cui al comma 984 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed in particolare l'art. 17 concernente il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ed in particolare l'art. 8 concernente la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto ed i versamenti unitari da parte di determinati contribuenti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 21 concernente la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, e l'art. 21-bis, inserito dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente la comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ed in particolare l'art. 1 concernente la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati; Decreta: Art. 1 Costituzione del Gruppo IVA 1. I soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del decreto n. 633 del 1972, possono optare per la costituzione del Gruppo IVA, ai sensi dell'art. 70-quater del medesimo decreto. I vincoli di cui al periodo precedente devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque gia' dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione. 2. Il rappresentante del Gruppo presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5, dell'art. 70-duodecies, del decreto n. 633 del 1972. 3. La dichiarazione contiene le indicazioni di cui all'art. 70-quater, comma 2, del decreto n. 633 del 1972, nonche' le eventuali opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis del medesimo decreto. Ai fini dell'esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis la dichiarazione puo' essere integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo IVA. 4. L'inclusione di ulteriori partecipanti, prevista all'art. 70-quater del decreto n. 633 del 1972, la loro esclusione, ai sensi del successivo art. 70-decies, comma 5, l'eventuale revoca dell'opzione, di cui all'art. 70-novies del medesimo decreto, nonche' ogni altra variazione sono effettuate con le modalita' di cui al comma 2. L'opzione di cui all'art. 70-quater, comma 1, lettera b), del decreto n. 633 del 1972 ha sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. 5. Al Gruppo IVA e' attribuito un proprio numero di partita IVA, cui e' associato ciascun partecipante, che e' riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. 6. In applicazione dell'art. 35-quater del decreto n. 633 del 1972, l'Agenzia delle entrate rende disponibili a chiunque le informazioni utili a verificare la validita' della partita IVA del Gruppo e i dati dei suoi partecipanti.