IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva   2009/28/CE,   «sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 28, che ha delegato il
Governo ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
della normativa in materia di ricerca e  coltivazione  delle  risorse
geotermiche; 
  Visto il decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  recante
«riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23
luglio 2009, n. 99», e in particolare  l'art.  1,  comma  3-bis,  che
qualifica di interesse nazionale gli  impianti  geotermici  pilota  e
pone la relativa competenza in capo allo Stato; 
  Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  del  24  aprile  2012  n.   35   recante
«disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e  in
particolare l'art. 57 che ha  individuato  le  infrastrutture  e  gli
insediamenti strategici  e  ha  semplificato  le  relative  procedure
autorizzative; 
  Visto il  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  convertito  con
modificazioni dalla legge 7  agosto  2012  n.  134,  recante  «misure
urgenti per la crescita del paese», e in  particolare  l'art.  38-ter
che  prevede  l'inserimento  dell'energia  geotermica  tra  le  fonti
energetiche strategiche; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, recante  la  disciplina
del sistema di incentivazione per la produzione di energia  elettrica
da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, e in particolare  l'art.  27,
che disciplina i premi per gli  impianti  geotermici  che  utilizzano
tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al  comma
1, lettere a) e c) e al comma  2,  rinvia  ad  apposito  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto  con
il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  mare,  sentita   la
Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalita' di  verifica
e  comunicazione  da  parte  delle  competenti  Agenzie  regionali  e
provinciali  per  la  protezione  dell'ambiente  del  rispetto  delle
condizioni  di  ammissibilita',  nonche'  dei  costi  a  carico   dei
beneficiari; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29  giugno  2016,  che  aggiorna  e
revisiona il sistema di incentivazione per la produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche previsto dal decreto
ministeriale del 6 luglio 2012,  e  in  particolare  l'art.  20,  che
disciplina  i  premi  per  gli  impianti  geotermici  che  utilizzano
tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al  comma
1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia al decreto previsto dal comma
4 dell'art. 27 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui  all'art.
2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  formulato  nella
seduta del 21 dicembre 2017; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  verifica  e
comunicazione  del  rispetto  delle  condizioni   previste   per   il
riconoscimento  agli  impianti   geotermici   dei   premi   e   delle
tariffe-premio di cui all'art. 27 del decreto ministeriale  6  luglio
2012 e in particolare: 
    a) il premio per la  totale  reiniezione  del  fluido  geotermico
nelle stesse formazioni  di  provenienza  e  comunque  con  emissioni
nulle, di cui al comma 1, lettera a); 
    b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta  entalpia  in
grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del
livello di idrogeno solforato e di mercurio presente  nel  fluido  in
ingresso nell'impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c); 
    c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso  a
tecnologie avanzate non ancora  pienamente  commerciali,  di  cui  al
comma 2.