IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5 concernente gli interventi compensativi per favorire la ripresa in caso di danni nelle aree agricole colpite da eventi calamitosi; Visto l'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019; Visto altresi', che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola e' finalizzato a: lettera a), interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui al citato art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate; lettera b), rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria; Visto l'art. 1, comma 508, della legge n. 205 del 2017 che stabilisce le modalita' di finanziamento del Fondo rispettivamente per le finalita' di cui alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 507; Visto l'art. 1, comma 509, della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di attuazione, le modalita' di accesso al Fondo, nonche' le priorita' di intervento che devono tener conto della densita' degli allevamenti avicoli sul territorio; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, recante modalita' operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'art. 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 gennaio 2014, n. 22; Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016, recante il Piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2017, n. 38; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante; Ritenuto necessario prevedere opportune misure di demarcazione al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento o sovracompensazione a seguito delle misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni indiretti successivi al 1° aprile 2016; Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, con cui sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 20 dicembre 2016, con la quale la stessa Autorita' ha confermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresenta il mezzo piu' efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita', sia del sottotipo H5 che del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattivita'; Considerato che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo piu' efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicita' tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali; Tenuto conto del dispositivo del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, protocollo n. 8246 del 30 marzo 2017, integrato, da ultimo, con i dispositivi direttoriali protocollo n. 19967 del 31 agosto 2017, protocollo n. 24698 del 30 ottobre 2017 e protocollo n. 2309 del 31 gennaio 2018, con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonche' sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' sul territorio nazionale, e che tra l'altro individua le aree ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicita' H5 e H7; Considerati gli esiti della missione della «Community Veterinary Emergency Team to evaluate the control and eradication strategy for highly pathogenic avian influenza in poultry and wild birds in Veneto, Lombardia and Emilia Romagna regions» svoltasi in data 22-24 novembre 2017, presentati al Comitato permanente piante, animali, alimenti e mangimi (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) nella riunione del 30 novembre-1° dicembre 2017; Vista la nota protocollo n. 692 del 17 gennaio 2018 con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria - ha trasmesso alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute la relazione tecnico-scientifica concernente il protocollo per la classificazione delle regioni in base al livello di rischio di introduzione e di diffusione dell'influenza aviaria, ai fini della ripartizione del Fondo per l'emergenza avicola; Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella riunione del 23 gennaio 2018; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 (rep. atti n. 41/CSR); Adottano il seguente decreto: Art. 1 Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva del settore avicolo 1. A favore delle imprese agricole di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, operanti nel settore avicolo, danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi i seguenti aiuti: a) interventi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, per favorire la ripresa economica e produttiva, i quali saranno finanziati con i fondi previsti dall'art. 2, comma 1, del presente decreto; b) interventi di prevenzione e di miglioramento della biosicurezza, stabiliti dalle regioni ad alto rischio, secondo le condizioni e le modalita' indicate nel comma 3, ultimo periodo, e comma 3-bis, dell'art. 4, del presente decreto. 2. Sono escluse dalle suddette compensazioni le tipologie di danno ammissibili ai sostegni di mercato di cui all'art. 220 del regolamento (CE) n. 1308/2013, conseguenti ai focolai di influenza aviaria verificatisi a partire dal 1° aprile 2016. 3. Gli interventi di cui al punto a), sono riservati alle imprese avicole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo agricolo 2017, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 dicembre 2016.