IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle Regioni e delle Province autonome; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252, e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, art. 2, comma 109, le quali prevedono rispettivamente che per
le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri  per  l'assistenza
sanitaria ai detenuti e agli internati  negli  istituti  penitenziari
sono a carico dei rispettivi fondi  sanitari  provinciali  e  che  le
quote spettanti sono comunque rese indisponibili; 
  Visto il decreto-legge 22 dicembre  2011,  n.  211  convertito  con
legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma  7  dell'art.
3-ter recante  «Disposizioni  per  il  definitivo  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari»,  che  autorizza,  a  valere  sulla
dotazione del Fondo Sanitario Nazionale, la spesa nel limite  massimo
di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di  55.000.000  di  euro  a
decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli  oneri
di  parte  corrente  derivanti  dal  completamento  del  processo  di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), tra i quali
l'assunzione di personale qualificato da dedicare al  recupero  e  al
reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali,
in deroga alle disposizioni vigenti relative  al  contenimento  della
spesa; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015),
ed in particolare l'art.  1,  comma  562,  il  quale  dispone  che  a
decorrere  dall'anno  2015  il  riparto  dell'importo  destinato   al
finanziamento degli oneri  previsti  per  il  definitivo  superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui  al  decreto-legge  n.
211 del 2011 sopra citato, deve tenere conto di  eventuali  modifiche
dei  relativi   criteri   condivisi   nell'ambito   del   Tavolo   di
consultazione permanente sulla sanita'  penitenziaria,  istituito  ai
sensi dell'allegato A del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 1° aprile 2008; 
  Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente  il
riparto tra le Regioni e le Province  autonome  delle  disponibilita'
del  Fondo  sanitario  nazionale  relative  all'anno  2017,  che   ha
destinato la somma di euro  55.000.000  per  il  finanziamento  degli
oneri derivanti dal completamento del processo di  superamento  degli
ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota  n.
13894 del 14 dicembre 2017, di riparto tra le Regioni e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano della somma di  55.000.000  di  euro  da
destinare per l'anno 2017 al finanziamento degli oneri connessi  alla
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari  e  al  trasferimento
dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle
Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi  Servizi
sanitari regionali e provinciali; 
  Considerato che la proposta del Ministro della salute tiene  conto,
secondo quanto previsto al citato art. 1, comma 562, della  legge  n.
190 del 2014, del nuovo criterio di  riparto  condiviso  in  data  13
settembre 2017 dal Tavolo di consultazione permanente  sulla  sanita'
penitenziaria sopra citato, e  che  pertanto  la  ripartizione  tiene
conto unicamente della popolazione maggiorenne residente in  ciascuna
regione o provincia autonoma alla data  del  1°  gennaio  2017  (dati
ISTAT); 
  Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse  alle
Regioni a statuto speciale  e'  subordinato  al  trasferimento  delle
funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive  nel  caso
specifico del superamento degli OPG, con le  modalita'  previste  dai
rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, cosi'  come
stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 1° aprile 2008; 
  Considerato che le richiamate funzioni risultano  gia'  trasferite,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  n.  140  del
2011 per la Regione  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo n. 192 del 2010 per la Regione Valle d'Aosta e  ai  sensi
del decreto legislativo n. 222 del 2015 per la Regione Siciliana. 
  Considerato che per quanto riguarda le Province autonome di  Trento
e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri
sono posti a carico dei rispettivi  fondi  sanitari  provinciali,  in
applicazione del gia' citato art. 2, comma 109, della legge  191  del
2009,  nonche'  del  gia'  citato  art.  1,  comma  3,  del   decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252; 
  Considerato che per la  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  la  quota
spettante viene accantonata poiche' il relativo  trasferimento  delle
funzioni in materia  di  superamento  degli  OPG  e'  subordinato  al
trasferimento delle risorse  da  parte  dell'Amministrazione  statale
tramite aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali,
che dovra' essere determinato e disposto  da  una  legge  statale  di
modifica dello statuto regionale,  in  applicazione  delle  procedure
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274 del 2010; 
  Considerato infine che la  proposta  subordina  l'erogazione  delle
risorse  all'adozione,  ai  sensi   del   citato   art.   3-ter   del
decreto-legge n. 211 del 2011, del decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
approvazione dei programmi assistenziali regionali  presentati,  e  a
cui le regioni sono  chiamate  a  dare  attuazione,  a  valere  sulle
disponibilita' per gli anni 2012 e 2013,  per  il  completamento  del
processo  di  superamento  degli  ospedali  psichiatrici  giudiziari,
comprensivi delle eventuali  richieste  di  assunzione  di  personale
qualificato in deroga alla normativa vigente; 
  Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in  esame,  in  sede  di
Conferenza Unificata nella seduta del 16 novembre 2017 (Rep. Atti  n.
145/CU); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012); 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze acquisite in seduta ed entrambe poste a
base dell'esame  della  presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle  disponibilita'  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale  2017,  l'importo  di  euro  55.000.000  -   destinato   al
finanziamento degli oneri  connessi  al  superamento  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7,  del
decreto-legge n. 211 del 2011, come convertito, con modificazioni, in
legge n. 9 del 2012 - e' ripartito  tra  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella  tabella  allegata
che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui  al  punto  1,
viene assegnata  alle  Regioni  a  statuto  ordinario,  nonche'  alle
Regioni Sardegna, Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana la somma  di
euro 52.934.927, ripartita tra le medesime  secondo  quanto  indicato
nella citata tabella allegata alla presente delibera. 
  3. Nell'ambito della ripartizione di  cui  al  punto  1,  la  quota
relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia, pari a  euro  1.124.767,
e' accantonata non essendo stata emanata la legge statale di modifica
dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art.  7
del decreto legislativo n. 274  del  2010.  Le  quote  relative  alle
Province autonome di Trento e di  Bolzano,  pari  rispettivamente  ad
euro  480.604  ed  euro  459.702,  restano  indisponibili  ai   sensi
dell'art. 2,  comma  109,  della  legge  n.  191  del  2009,  nonche'
dell'art. 1, comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  252  del  2010
richiamati in premessa. 
 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2018 
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