IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n.  446  che  al
comma 1 dell'art. 39, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario  nazionale  di
parte corrente a favore delle regioni e province autonome; 
  Vista la legge del 24 dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria
2008) che all'art. 2, comma  283,  al  fine  di  dare  attuazione  al
riordino della medicina penitenziaria -  comprensivo  dell'assistenza
sanitaria  negli  istituti  penali  minorili,  nei  centri  di  prima
accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari
- prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano,  le  modalita'  e  i  criteri  per  il  trasferimento,   dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e  dal  Dipartimento
della giustizia minorile del Ministero della  giustizia  al  Servizio
sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti  di
lavoro,  delle  risorse  finanziarie  e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali, in materia di sanita' penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2008, emanato in attuazione della legge n. 244 del 2007  sopra
citata, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali  in
materia di sanita' penitenziaria»; 
  Visto, in particolare, l'art.  6  del  medesimo  decreto  il  quale
prevede, al comma  1,  che  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni
sanitarie  afferenti   alla   sanita'   penitenziaria,   le   risorse
finanziarie trasferite nelle disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale  sono  quantificate,  a  decorrere   dall'anno   2010,   in
167.800.000 euro, nonche', al comma 2, che dette risorse  finanziarie
sono ripartite tra le regioni sulla base anche della tipologia  delle
strutture  penitenziarie  e  dei  servizi   minorili   presenti   sul
territorio di competenza, nonche' dei flussi di accesso ai  medesimi,
secondo i criteri definiti in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Viste le disposizioni dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
del 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma  109,  della  legge
del 23 dicembre 2009, n. 191, che  prevedono  che,  per  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, gli oneri di cui alla presente delibera
sono a carico dei rispettivi fondi  sanitari  provinciali  e  che  le
quote spettanti sono comunque rese indisponibili; 
  Visto l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147  (legge  di
stabilita' 2014), ed in particolare il comma  513,  che  modifica  il
comma 7 dell'art. 49 della legge costituzionale del 31 gennaio  1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), elevando
da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di
consumo relativa ai prodotti  dei  monopoli  dei  tabacchi  consumati
nella regione stessa. Conseguentemente, il citato comma  513,  riduce
il livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la
componente del finanziamento di cui al  citato  art.  2,  comma  283,
lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto-legge del 31 marzo 2014, n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 30 maggio 2014, n. 81, che ha  fissato
al  31  marzo  2015  il  termine  della   chiusura   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG); 
  Visto il comma 562 dell'art. 1 della legge del 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilita' 2015), il  quale  dispone  che  a  decorrere
dall'anno 2015 il riparto  dell'importo  destinato  al  finanziamento
delle  funzioni  trasferite  al  Servizio  sanitario   nazionale   in
applicazione  del  riordino  della  medicina  penitenziaria,  di  cui
all'art. 2, comma 283, lettera c) della richiamata legge n.  244  del
2007, deve tenere conto di eventuali modifiche dei  relativi  criteri
condivisi nell'ambito del Tavolo di  consultazione  permanente  sulla
sanita' penitenziaria, istituito ai sensi dell'allegato A del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008; 
  Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente  il
riparto tra le regioni e le province  autonome  delle  disponibilita'
del Fondo sanitario  nazionale  per  l'anno  2017,  che  ha  disposto
l'accantonamento della somma di 165.424.023 euro per il finanziamento
della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma  283,
della legge n. 244/2007; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota  n.
13894 del 14 dicembre 2017, concernente il riparto tra le  regioni  e
le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  dell'importo  di  euro
165.424.023 sopra citato destinato  al  finanziamento  della  sanita'
penitenziaria per l'anno 2017; 
  Vista l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  sancita  sulla
proposta in esame nella seduta del 16 novembre  2017  (rep.  atti  n.
153/CU); 
  Considerato che la citata proposta del Ministro della salute  tiene
conto, secondo quanto previsto al citato comma 562 dell'art. 1  della
legge n.  190  del  2014,  delle  modifiche  ai  criteri  di  riparto
condivise in data 13 settembre 2017 nell'ambito del richiamato Tavolo
di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria, modifiche in
base alle quali il riparto non tiene piu' conto delle quote destinate
ai  centri  clinici,  nonche'  di  quelle  relative   agli   ospedali
psichiatrici  che  risultano   chiusi   ai   sensi   del   richiamato
decreto-legge n. 52 del 2014; 
  Considerato che a base della procedura del calcolo eseguito per  la
determinazione delle somme spettanti si pone, come somma iniziale  da
ripartire, il richiamato importo di 167.800.000 euro al  lordo  della
riduzione  di  2.375.977  euro  stabilita  dalla  citata   legge   di
stabilita' 2014, che viene poi detratta, e considerato inoltre che in
base ai nuovi criteri si procede  a  ripartire  detta  somma  tenendo
conto delle seguenti modalita': 
    a)  per  il  65  per  cento  sulla  base  del  peso   percentuale
complessivo del numero dei detenuti adulti  presenti  negli  istituti
penitenziari e del numero  di  minori  in  carico  ai  servizi  della
Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre  2016.
Per quanto riguarda i detenuti adulti viene  attribuito  ad  essi  un
peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene  attribuito:
un peso pari a 1 nel caso di inserimento  degli  stessi  in  istituti
penali  minorili,   centri   di   prima   accoglienza   e   comunita'
ministeriali, ed un peso pari a 1/10  nel  caso  di  inserimento  dei
medesimi in comunita' private.  Non  sono  considerati  i  minori  in
carico agli uffici di servizio sociale  per  i  minorenni  (USSM)  ai
quali  il  Servizio  sanitario  nazionale  deve  garantire  specifica
assistenza psicologica; 
    b) per il 35 per cento sulla base del peso percentuale del numero
degli ingressi dalla liberta'  dei  detenuti  adulti  e  dei  minori,
entrambi rilevati alla data del 31 dicembre  2016.  La  distribuzione
dei pesi nei confronti  dei  minori  viene  operata  come  nel  punto
precedente. I minori non vengono conteggiati se in carico agli uffici
di servizio sociale, per gli stessi motivi sopra esposti; 
  Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art.  8
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
aprile 2008,  che  il trasferimento  delle  risorse  alle  regioni  a
statuto speciale e' subordinato al trasferimento  delle  funzioni  in
materia di medicina penitenziaria sulla  base  delle  relative  norme
attuative, adottate secondo i rispettivi statuti e secondo  le  norme
di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che per le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni
risultano gia' trasferite,  rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2011 e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014, emanato ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192 del 2010, per cui le
risorse  finanziarie  loro  spettanti  possono  essere  integralmente
trasferite; 
  Considerato che anche per  la  Regione  Siciliana  le  funzioni  di
sanita' penitenziaria risultano  trasferite,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 222 del 2015 concernente le «Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Siciliana per il  trasferimento  delle
funzioni in materia di sanita' penitenziaria»; 
  Considerato  che  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  non  viene
trasferita alcuna risorsa finanziaria in quanto  la  stessa  provvede
con risorse proprie, cosi' come stabilito dal  gia'  citato  art.  1,
comma 513, della legge n. 147 del 2013; 
  Considerato  che  la  medesima  proposta,   in   applicazione   del
richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191  del  2009,  prevede
che le quote relative alle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
siano rese indisponibili; 
  Considerato infine, che nella proposta  in  esame  si  tiene  conto
della richiesta, formulata dalla Commissione salute della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, di apportare  rettifiche  di
riequilibrio sulle quote di  riparto,  nella  misura  proposta  dalla
Commissione stessa, al fine di modulare nell'arco di  un  biennio  le
ricadute finanziarie derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di
riparto; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 30 aprile 2012,  n.  62,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di euro 165.424.023 - destinato al finanziamento della
medicina penitenziaria con delibera di questo Comitato concernente il
riparto tra le regioni e le province  autonome  delle  disponibilita'
del Fondo sanitario nazionale  per  l'anno  2017,  adottata  in  data
odierna - e' ripartito tra le  regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  come  riportato  nella  tabella   allegata   che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1,  e'  assegnato
alle regioni a statuto  ordinario,  nonche'  alle  Regioni  Sardegna,
Valle d'Aosta e Siciliana, l'importo di euro  164.217.323,  ripartito
tra le medesime regioni secondo quanto indicato nella citata  tabella
allegata alla presente delibera. 
  3. Nell'ambito della ripartizione di  cui  al  punto  1,  la  quota
relativa alle Province autonome di Trento e  Bolzano,  pari  ad  euro
1.206.700, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della
legge n. 191 del 2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
n. 252 del 2010, richiamati in premessa. 
 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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