IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Vista la circolare n. 31651 del 21 febbraio 1996 che  prevede,  nel
caso in cui un richiedente intenda assumere la responsabilita'  della
selezione conservatrice  di  una  varieta'  cosiddetta  «di  pubblico
dominio»,  che  le  sementi  siano  sottoposte  a  prove   in   campo
finalizzate ad  accertare  la  corrispondenza  delle  caratteristiche
varietali; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto direttoriale 26 novembre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del  21  dicembre
2009 con il quale e' stata iscritta la varieta' di aglio, di pubblico
dominio, denominata «Rosso di Sulmona», codice SIAN 1986; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Vista la richiesta prot. Mipaaf n. 0020186 del 2 agosto  2016,  con
la quale l'azienda agricola di Palombizio Maria Assunta  ha  avanzato
una  richiesta  di  riconoscimento   della   co-responsabilita'   del
mantenimento in purezza per la varieta' di aglio «Rosso di  Sulmona»,
iscritta al registro nazionale  delle  varieta'  ortive  con  decreto
ministeriale 26 novembre 2009 sopraindicato; 
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Visti  i  risultati  positivi  della  prova  di   caratterizzazione
morfologica, condotta dal Centro di ricerca difesa  e  certificazione
del CREA, finalizzata a verificare  la  corrispondenza  del  campione
conservato presso l'azienda agricola di Palombizio Maria  Assunta  ai
caratteri presenti nella scheda descrittiva ufficiale della  varieta'
di aglio «Rosso di Sulmona»; 
  Considerato che la varieta' aglio «Rosso di  Sulmona»,  presenta  i
requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica  n.  1065/1973,  verificati  dalle  prove
morfologiche a cui la varieta' stessa e' stata sottoposta; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La responsabilita' della conservazione in purezza della varieta'
sotto elencata, iscritta nel registro  nazionale  delle  varieta'  di
specie di piante ortive, e' modificata come di seguito riportato. 
    
 
====================================================================
|      |      |             |          | Precedente  |    Nuovi    |
|      |      |             |          |responsabile |responsabili |
|      |      |             |          |    della    |    della    |
|      |Codice|             |Decreto di|conservazione|conservazione|
|Specie| SIAN |Denominazione|iscrizione| in purezza  | in purezza  |
+======+======+=============+==========+=============+=============+
|      |      |             |          |             |   ARSSA -   |
|      |      |             |          |             |   Agenzia   |
|      |      |             |          |             |regionale per|
|      |      |             |          |             |i servizi di |
|      |      |             |          |   ARSSA -   |  sviluppo   |
|      |      |             |          |   Agenzia   |  agricolo   |
|      |      |             |          |regionale per| d'Abruzzo;  |
|      |      |             |          |i servizi di |   Azienda   |
|      |      |             |    26    |  sviluppo   | agricola di |
|      |      |  Rosso di   | novembre |  agricolo   | Palombizio  |
|Aglio | 1986 |   Sulmona   |   2009   |  d'Abruzzo  |Maria Assunta|
+------+------+-------------+----------+-------------+-------------+
 
           2. Ai sensi dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di
esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive modifiche, l'iscrizione al registro nazionale di  varieta'
di  specie  ortive  della  varieta'  di  aglio  «Rosso  Sulmona»,  e'
rinnovata fino al 31 dicembre 2023. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 aprile 2018 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
Avvertenza: 
 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.