IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto  l'art.  223-septiesdecies  disposizioni  di  attuazione  del
codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato  che  dagli  accertamenti  effettuati,   le   trentotto
societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del
decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e,
pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art.
223-septiesdecies disposizioni di attuazione  del  codice  civile  il
quale impone lo scioglimento d'autorita' di una societa'  cooperativa
che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
trentotto societa' cooperative aventi sede  nelle  Regioni:  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania,  Emilia  Romagna,  Lazio,  Lombardia,
Marche,  Molise,  Puglia,  Sardegna,  Toscana  e  Umbria,   riportate
nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.