IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'art. 2 che stabilisce compiti e funzioni delle Camere di commercio; Visto, altresi', il comma 10 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, puo' autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese; Visto il comma 10 citato che prevede, altresi', che il rapporto sui risultati di detti progetti e' inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993; Visto il decreto 22 maggio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2017-2109 l'incremento delle misure del diritto annuale per le camere di commercio elencate nell'allegato A) al medesimo decreto; Viste le deliberazioni dei Consigli delle rispettive Camere di commercio relative ai progetti per il cui finanziamento propongono l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento; Vista la proposta di Unioncamere del 29 gennaio 2018, prot. n. 2160 cosi' come integrata con nota n. 3553 del 9 febbraio 2018; Vista la nota del 27 febbraio 2018 prot. n. 0078185 della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero; Ritenuto che nell'ambito della valutazione circa la rilevanza dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba essere fornito prioritario rilievo ai programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 nonche' a quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro; Valutata positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro delle politiche strategiche nazionali; Decreta: Art. 1 Autorizzazione all'incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018-2019 1. E' autorizzato per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.