IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata  dal
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'art.
2 che stabilisce compiti e funzioni delle Camere di commercio; 
  Visto, altresi', il comma 10 dell'art. 18 della legge  n.  580/1993
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere,  puo'  autorizzare  l'aumento,  per  gli   esercizi   di
riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo  del
venti per  cento,  per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
presentati dalle Camere di commercio, condivisi  con  le  Regioni  ed
aventi  per  scopo  la  promozione   dello   sviluppo   economico   e
l'organizzazione di servizi alle imprese; 
  Visto il comma 10 citato che prevede, altresi', che il rapporto sui
risultati di detti progetti e' inviato al  Comitato  indipendente  di
valutazione delle performance del sistema camerale, di  cui  all'art.
4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993; 
  Visto il decreto 22 maggio 2017 con  il  quale  il  Ministro  dello
sviluppo  economico  ha  autorizzato  per   il   triennio   2017-2109
l'incremento delle misure  del  diritto  annuale  per  le  camere  di
commercio elencate nell'allegato A) al medesimo decreto; 
  Viste le deliberazioni dei  Consigli  delle  rispettive  Camere  di
commercio relative ai progetti per il  cui  finanziamento  propongono
l'aumento della misura del diritto annuale fino  ad  un  massimo  del
venti per cento; 
  Vista la proposta di Unioncamere del 29 gennaio 2018, prot. n. 2160
cosi' come integrata con nota n. 3553 del 9 febbraio 2018; 
  Vista la nota del 27 febbraio 2018 prot. n. 0078185 della Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero; 
  Ritenuto che  nell'ambito  della  valutazione  circa  la  rilevanza
dell'interesse nel quadro delle politiche strategiche nazionali debba
essere fornito  prioritario  rilievo  ai  programmi  e  progetti  che
coinvolgono il programma Industria 4.0 nonche' a quelli in materia di
sviluppo e  promozione  della  cultura  e  turismo  e  di  alternanza
scuola-lavoro; 
  Valutata positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi  e
dei progetti indicati nelle predette deliberazioni, nel quadro  delle
politiche strategiche nazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Autorizzazione all'incremento delle misure 
             del diritto annuale per gli anni 2018-2019 
 
  1. E' autorizzato per gli  anni  2018  e  2019  l'incremento  della
misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20  per  cento,  ai
sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n.  580
cosi' come modificato dal decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
219, per il finanziamento dei progetti indicati  nelle  deliberazioni
dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) che costituisce parte
integrante del presente decreto.