IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visti il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree magistrali universitarie; Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto il decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive modificazioni; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nella seduta dell'11 luglio 2017; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 2 novembre 2017; Ritenuto opportuno procedere a definire la nuova classe di laurea magistrale in «Scienze giuridiche», in quanto contenente una offerta formativa innovativa; Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 22 dicembre 2017 ed il 17 gennaio 2018; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe dei corsi di laurea magistrale in «Scienze giuridiche» di cui all'allegato, che ne costituisce parte integrante. 2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea magistrale in «Scienze giuridiche». Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti. 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto. 4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e dai relativi decreti attuativi.