IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 5; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in  particolare  l'art.
11, commi 1 e 2; 
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art.  6,
commi 6 e 7; 
  Visto il regolamento di cui  al  decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
  Visti il  decreto  ministeriale  4  ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione      e       l'aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari   e   la    definizione    delle    relative
declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data   16   marzo   2007   di
determinazione delle classi delle lauree magistrali universitarie; 
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre  2003  e  di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi  all'armonizzazione  dei  sistemi
dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea; 
  Preso atto, in particolare,  di  quanto  il  Comunicato  di  Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile  2004,  prot.  9/2004,
relativo all'anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 «Valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'  e  conseguente  introduzione  di
meccanismi premiali nella distribuzione di  risorse  pubbliche  sulla
base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione  di  un
sistema  di  accreditamento  periodico   delle   universita'   e   la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma  1,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   n.  987 del  12  dicembre   2016
«Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e
dei  corsi  di  studio  e   valutazione   periodica»   e   successive
modificazioni; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  reso
nella seduta dell'11 luglio 2017; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), reso nella seduta del 2 novembre 2017; 
  Ritenuto opportuno procedere a definire la nuova classe  di  laurea
magistrale in «Scienze giuridiche», in quanto contenente una  offerta
formativa innovativa; 
  Acquisiti i pareri della  VII  Commissione  permanente  del  Senato
della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera  dei
deputati, resi rispettivamente il 22 dicembre 2017 ed il  17  gennaio
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce,  ai  sensi  dell'art.  4  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,
la classe dei corsi di laurea magistrale in «Scienze  giuridiche»  di
cui all'allegato, che ne costituisce parte integrante. 
  2.  Le  universita',  nell'osservanza  dell'art.  9   del   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato  dall'art.  17,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012,  n.  19,
possono procedere all'istituzione  dei  corsi  di  laurea  magistrale
afferenti alla classe di laurea magistrale in  «Scienze  giuridiche».
Non possono essere istituiti due diversi corsi  di  studio  afferenti
alla medesima classe qualora le attivita'  formative  dei  rispettivi
ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti. 
  3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al  comma  1,  sono  redatti  in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del  regolamento  di
cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  e  del  presente
decreto. 
  4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui  al  comma  2  e'
subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19 e dai relativi decreti attuativi.