Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017  con  il  quale  l'on.  Paola  De  Micheli  e'  stata   nominata
Commissario straordinario del Governo, ai sensi  dell'art.  11  della
legge 23 agosto 1988, n. 400  e  successive  modificazioni,  ai  fini
della  ricostruzione  nei  territori  dei  Comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi  sismici  a
far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato ed integrato dal decreto-legge 9 febbraio  2017,
n. 8, recante «Nuovi interventi in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi sismici del 2016 e 2017», convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  e  dal  decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172; 
  Visto l'art. 3 del richiamato decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, rubricato «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016»
e segnatamente: 
    il comma 1, terzo periodo,  il  quale  dispone  che  «le  Regioni
disciplinano  l'articolazione  territoriale  di  tali   uffici,   per
assicurarne la piena efficacia e operativita', nonche'  la  dotazione
del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o  distacchi
da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,  Province  e  Comuni
interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni»; 
    il comma 1, quarto periodo, il quale dispone che «le Regioni,  le
Province e i Comuni interessati possono altresi' assumere  personale,
strettamente necessario ad assicurare la  piena  funzionalita'  degli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione,  con   forme   contrattuali
flessibili, in deroga ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di
personale di cui all'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1,  commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di  spesa
di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro  annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018»; 
    il comma 1, sesto periodo, il quale dispone che  «ferme  restando
le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,
comma 3, possono essere  destinate  ulteriori  risorse,  fino  ad  un
massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017  e  2018,
per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle  Province,
dai Comuni ovvero da  altre  Pubbliche  Amministrazioni  regionali  o
locali interessate, per  assicurare  la  funzionalita'  degli  Uffici
speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte  delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo  personale,
con contratti a tempo determinato della durata massima di  due  anni,
con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico  a  supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario,  delle  Regioni,  delle
Province e dei Comuni interessati»; 
    il comma 1, settimo periodo, il quale prevede che «l'assegnazione
delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del
presente  comma  e'  effettuata  con  provvedimento  del  Commissario
straordinario»; 
  Visto, altresi', l'art. 50 del medesimo decreto-legge  n.  189  del
2016 e segnatamente: 
    il comma 1, secondo periodo,  secondo  cui  «al  personale  della
struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico   accessorio
corrisposto  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il  trattamento
economico  accessorio   di   provenienza   risulti   complessivamente
inferiore»; 
    il  comma  3-bis   secondo   cui,   «il   trattamento   economico
fondamentale ed accessorio del  personale  pubblico  della  struttura
commissariale, collocato, ai sensi  dell'art.  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo  o
altro  analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  e'
anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo
le seguenti modalita': 
      a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi  comprese  le
Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e
le universita' provvedono, con oneri a proprio carico  esclusivo,  al
pagamento   del   trattamento   economico    fondamentale,    nonche'
dell'indennita'   di   amministrazione.   Qualora   l'indennita'   di
amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il  personale
della  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Commissario
straordinario  provvede  al  rimborso  delle  sole  somme   eccedenti
l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza; 
      b) per le amministrazioni pubbliche diverse da  quelle  di  cui
alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e  l'indennita'
di  amministrazione  sono  a   carico   esclusivo   del   Commissario
straordinario; 
      c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con oneri  a
carico esclusivo del Commissario straordinario»; 
    il comma 7,  secondo  cui  «con  uno  o  piu'  provvedimenti  del
commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei
limiti delle risorse disponibili: 
      a)   al   personale   non    dirigenziale    delle    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente  impegnato
nelle attivita' di  cui  all'art.  1,  puo'  essere  riconosciuta  la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte,  oltre  a
quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti,  e  comunque  nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro  di  cui  al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e  fino
al 31 dicembre 2016 nonche' 40  ore  mensili,  oltre  a  quelle  gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al
31 dicembre 2018; 
      b) al personale dirigenziale ed ai  titolari  di  incarichi  di
posizione organizzativa delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  al
comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle  attivita'  di  cui
all'art. 1, puo' essere attribuito un incremento  del  30  per  cento
della retribuzione  mensile  di  posizione  prevista  dai  rispettivi
ordinamenti, commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  dal  1°
ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino  al  31
dicembre 2018,  del  20  per  cento  della  retribuzione  mensile  di
posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale  dirigenziale,
all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente  comma
puo' essere attribuito, un  incremento  fino  al  30  per  cento  del
trattamento accessorio, tenendo conto  dei  risultati  conseguiti  su
specifici  progetti  legati  all'emergenza  e   alla   ricostruzione,
determinati semestralmente dal Commissario straordinario.  7-bis.  Le
disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b)  e  c),  si  applicano
anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali  di
cui all'art. 3»; 
    il comma 7-bis, secondo cui «le disposizioni di cui al  comma  7,
lettere a), b) e  c),  si  applicano  anche  ai  dipendenti  pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3»; 
    il  comma  8,  ultimo  periodo,  secondo  cui  «con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  Commissario  straordinario,  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso  e  di  eventuale  anticipazione  alle  amministrazioni   di
appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter  e  3-quater,
delle necessarie risorse economiche»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, segnatamente, l'art.  1,
comma 739, che ha elevato  fino  ad  un  massimo  di  complessivi  20
milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 le risorse di  cui  all'art.
3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10
novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione  per  l'istituzione
dell'Ufficio comune denominato ufficio speciale per la  ricostruzione
post sisma» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17  ottobre  2016  n.
189»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  28
novembre  2016  recante  «Linee  direttive  per  la  ripartizione   e
l'assegnazione del personale tecnico  e  amministrativo  da  assumere
nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24
agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27
gennaio 2017 con cui e' stata disciplinata l'articolazione interna  e
l'organizzazione della struttura centrale posta alle  dipendenze  del
Commissario straordinario ed in particolare gli articoli 9 e 10; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio
2017  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la   ripartizione   e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile
destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale,
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  Regioni,
le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  40  dell'8
settembre  2017  recante  «Compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario  del  personale  non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e  per  gli
effetti dell'art.  50,  comma  7  lettera  a),  e  comma  7-bis,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e segnatamente  l'art.  1,  comma  7,
secondo  cui  «l'organo  di  indirizzo  individua,  di  norma  tra  i
dirigenti di ruolo in servizio,  il  Responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza»; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  «Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni» ed  in  particolare  l'art.  43  rubricato
«Responsabile per la trasparenza»; 
  Ravvisata la necessita' di definire le modalita'  di  liquidazione,
rimborso  ed  eventuale   anticipazione   alle   amministrazioni   di
appartenenza del personale in comando, fuori ruolo  o  altro  analogo
istituto, presso la struttura commissariale, delle necessarie risorse
economiche  al  fine  di   consentire   continuita'   e   regolarita'
nell'erogazione del trattamento economico fondamentale ed  accessorio
in favore del predetto personale, ai sensi del  richiamato  art.  50,
comma 8, del decreto-legge n. 189/2016; 
  Ritenuto opportuno, altresi', definire le modalita' di attuazione e
l'ambito di  applicazione  dell'art.  3,  comma  1,  terzo  e  quarto
periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, con riferimento  alle
forme di reclutamento  del  personale  ivi  previste,  assicurino  il
miglior  utilizzo  delle  risorse  contemperando   le   esigenze   di
contenimento della spesa e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
avuto riguardo  agli  obiettivi  temporali  di  breve  termine  della
gestione straordinaria; 
  Ritenuto necessario individuare le risorse finanziarie da destinare
a ciascun  Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  finalizzate  al
potenziamento delle rispettive dotazioni di personale di cui all'art.
3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  mediante  la
ripartizione tra le Regioni  interessate  delle  risorse  di  cui  al
medesimo art. 3, comma 1, quarto e sesto periodo; 
  Ritenuto  opportuno,  infine,  definire  linee  di  indirizzo   che
consentano    ai    Vice-commissari,    nell'ambito    dell'autonomia
organizzativa riconosciuta agli Uffici speciali per la ricostruzione,
di dare diretta attuazione alle  disposizioni  di  cui  all'art.  50,
comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Sentiti i Vice Commissari, Presidenti delle Regioni, nelle riunioni
della cabina di coordinamento del 21 febbraio  2018  e  del  7  marzo
2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti
commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta  giorni
per l'esercizio del controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte
della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di liquidazione, rimborso  e  anticipazione  delle  risorse
  economiche  alle  amministrazioni  di  appartenenza  del  personale
  pubblico della struttura commissariale. 
  1. Il trattamento economico accessorio spettante al  personale  non
dirigenziale della struttura commissariale di cui all'art. 2, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre  2016  e
all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189  in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo  od  altro  analogo
istituto, e' determinato, ai sensi del medesimo  art.  50,  comma  1,
secondo periodo, secondo  i  criteri  e  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 15 e 18, lettera  B),  del  contratto  collettivo  nazionale
integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri per il quadriennio normativo 2006 -2009. 
  2. Gli importi  previsti  dall'art.  15,  comma  1,  del  contratto
collettivo  nazionale  integrativo  relativo   al   personale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 in favore del personale di cui  al  precedente  comma  sono
aumentati di un importo pari all'incremento riconosciuto  annualmente
al personale non dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri per effetto dei risparmi di gestione di cui all'art. 82  del
CCNL comparto Presidenza del Consiglio dei  ministri  del  17  maggio
2004. 
  3. Al personale di cui al precedente comma  1  e'  riconosciuta  la
corresponsione dei compensi per lavoro  straordinario  nei  limiti  e
secondo le modalita' di cui all'ordinanza commissariale n. 40/2017. 
  4. Le  modalita'  di  liquidazione,  di  rimborso  e  di  eventuale
anticipazione  delle  risorse  economiche  alle  amministrazioni   di
appartenenza del personale di cui all'art. 50, commi 3-bis,  3-ter  e
3-quater del decreto-legge n. 189 del 2016,  sono  determinate  sulla
base  delle  istruzioni  e  delle  modalita'  operative   specificate
nell'allegato  «A»  che  forma  parte   integrante   della   presente
ordinanza.