Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e
s.m.i. e, in particolare: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo
II, Capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  Vice  Commissari  di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    b) l'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del Governo esercita il controllo  su  ogni
altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
    c)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    d) l'art. 2, comma 5, in  forza  del  quale  i  Vice  Commissari,
nell'ambito dei territori  interessati:  a)  presiedono  il  comitato
istituzionale di cui all'art. 1, comma 6; b) esercitano  le  funzioni
di  propria  competenza  al   fine   di   favorire   il   superamento
dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e  ai
beni culturali di competenza delle Regioni; d) sono responsabili  dei
procedimenti  relativi  alla  concessione  dei  contributi  per   gli
interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con
le modalita' di cui all'art. 6; e) esercitano le funzioni di  propria
competenza in relazione alle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle
imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II; 
    e) l'art. 3, comma 3, in forza del quale gli Uffici speciali  per
la ricostruzione: a) curano la  pianificazione  urbanistica  connessa
alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio  delle  concessioni
di  contributi  e  tutti  gli   altri   adempimenti   relativi   alla
ricostruzione privata; b) provvedono alla  diretta  attuazione  degli
interventi di ripristino o ricostruzione di opere  pubbliche  e  beni
culturali, nonche'  alla  realizzazione  degli  interventi  di  prima
emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di  soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi  ricompresi
nel proprio territorio di competenza degli enti locali; 
    f) l'art. 5, comma 3, in forza del quale i contributi di cui alle
lettere a), b), c), d), e) e g) del comma  2  sono  erogati,  con  le
modalita'  del  finanziamento  agevolato,  sulla  base  di  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo; 
    g) l'art. 6 che disciplina criteri e modalita'  generali  per  la
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata; 
    h)  l'art.  8  che  disciplina  gli   interventi   di   immediata
esecuzione; 
    i) l'art.  8-bis  che  disciplina  gli  interventi  eseguiti  per
immediate esigenze abitative; 
    l) l'art. 12, in forza del quale: «1. Fuori dei casi disciplinati
dall'art. 8, comma 4, l'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'
presentata dai soggetti legittimati  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente
unitamente  alla  richiesta  del  titolo  abilitativo  necessario  in
relazione alla tipologia  dell'intervento  progettato.  Alla  domanda
sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria
per il rilascio del titolo edilizio: a) scheda AeDES di cui  all'art.
8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
113 del 17 maggio 2011, anche da  parte  del  personale  tecnico  del
Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto  al  Comune
appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e
iscritto all'elenco  speciale  di  cui  all'art.  34,  attestante  la
riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti  agli  eventi
sismici di cui all'art. 1; c) progetto degli interventi proposti, con
l'indicazione  delle  attivita'  di   ricostruzione   e   riparazione
necessarie nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti
riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico
estimativo da cui risulti  l'entita'  del  contributo  richiesto;  d)
indicazione  dell'impresa  affidataria  dei  lavori,   con   allegata
documentazione   relativa   alla   sua   selezione   e   attestazione
dell'iscrizione nella Anagrafe  di  cui  all'art.  30,  comma  6.  2.
All'esito dell'istruttoria  sulla  compatibilita'  urbanistica  degli
interventi richiesti  a  norma  della  vigente  legislazione,  svolta
dall'ufficio speciale per la ricostruzione,  il  Comune  rilascia  il
titolo  edilizio.  3.  L'ufficio  speciale  per   la   ricostruzione,
verificata  la  spettanza  del  contributo  e  il  relativo  importo,
trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta
di concessione  del  contributo  medesimo,  comprensivo  delle  spese
tecniche.  4.  Il  vice  commissario  o  suo  delegato  definisce  il
procedimento con decreto di concessione del contributo  nella  misura
accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle  risorse  disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche
a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto
di concessione dei contributi a norma del presente  articolo,  previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il  10  per  cento
dei contributi  complessivamente  concessi.  Qualora  dalle  predette
verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza  dei
necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi  eseguiti   non
corrispondono  a  quelli  per  i   quali   e'   stato   concesso   il
finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento  o
la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei  contributi
e  provvede  a  richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme
indebitamente percepite.  6.  Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti  modalita'  e  termini  per  la
presentazione delle domande  di  concessione  dei  contributi  e  per
l'istruttoria    delle    relative    pratiche,     prevedendo     la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme  informatiche.  Nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per  le
misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.,  fuori
dei casi disciplinati dall'art. 8, comma 4, l'istanza di  concessione
dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati di cui all'art.
6,   comma   2,   all'Ufficio   speciale   per    la    ricostruzione
territorialmente competente  unitamente  alla  richiesta  del  titolo
abilitativo necessario in relazione  alla  tipologia  dell'intervento
progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre  alla
documentazione necessaria per il rilascio  del  titolo  edilizio:  a)
scheda AeDES di cui all'art. 8, comma 1, redatta a norma del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,  anche  da  parte
del  personale  tecnico  del  Comune  o  da   personale   tecnico   e
specializzato di supporto  al  Comune  appositamente  formato,  senza
ulteriori  oneri  per  la  finanza  pubblica;  b)  relazione  tecnica
asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto  all'elenco
speciale di cui all'art. 34, attestante la  riconducibilita'  causale
diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'art. 1; c)
progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attivita'
di ricostruzione e riparazione necessarie nonche' degli interventi di
miglioramento  sismico  previsti  riferiti   all'immobile   nel   suo
complesso, corredati da computo metrico  estimativo  da  cui  risulti
l'entita'  del  contributo  richiesto;  d)  indicazione  dell'impresa
affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua
selezione  e  attestazione  dell'iscrizione  nella  Anagrafe  di  cui
all'art. 30, comma 6»; 
    m) l'art. 31, commi 2 e 3, del citato decreto-legge  n.  189  del
2016 che prevede: a) la perdita totale  del  contributo  erogato  nel
caso  di  inadempimento  dell'obbligo  di  tracciamento   finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste Italiane S.p.a.
per il pagamento, in tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici
incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34  per  gli
incarichi di  progettazione  e  direzione  dei  lavori,  delle  somme
percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione; b) la
revoca parziale del contributo, in misura corrispondente  all'importo
della transazione effettuata, in caso di inadempimento ad  uno  degli
ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13  agosto
2010, n. 136; 
    n) l'art. 34 in forza del quale: «1. Al  fine  di  assicurare  la
massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione
e  direzione  dei  lavori,  e'  istituito  un  elenco  speciale   dei
professionisti abilitati, di seguito denominato "elenco speciale". Il
Commissario straordinario adotta un  avviso  pubblico  finalizzato  a
raccogliere   le   manifestazioni   di   interesse    dei    predetti
professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i  criteri
generali  ed  i  requisiti  minimi  per   l'iscrizione   nell'elenco.
L'iscrizione  nell'elenco  speciale  puo'  comunque  essere  ottenuta
soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco
speciale, adottato dal Commissario straordinario, e' reso disponibile
presso le Prefetture - Uffici  territoriali  del  Governo  di  Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila  e  Teramo  nonche'
presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione  e  gli  uffici
speciali per la ricostruzione. 2. I soggetti privati conferiscono gli
incarichi per la  ricostruzione  o  riparazione  e  ripristino  degli
immobili  danneggiati   dagli   eventi   sismici   esclusivamente   a
professionisti iscritti nell'elenco  di  cui  al  comma  1.  3.  Sino
all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati
dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi
professionali  che  siano  in  possesso  di   adeguati   livelli   di
affidabilita' e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio  del  DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso  ne'
avere avuto negli ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,  quali
quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore  tecnico,
con  le  imprese  invitate   a   partecipare   alla   selezione   per
l'affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto, ne' rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti
dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o  con
chi  riveste  cariche  societarie  nelle  stesse.  A  tale  fine,  il
direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici  speciali  per
la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo'   effettuare
controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita'  di  quanto
dichiarato. 5.  Il  contributo  massimo,  a  carico  del  Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, al netto dell'IVA e
dei versamenti previdenziali, del 10 per cento,  incrementabile  fino
al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro  500.000.
Per i lavori di importo superiore ad euro  2  milioni  il  contributo
massimo e' pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e  le  modalita'  di
erogazione del contributo previsto dal primo e dal  secondo  periodo,
assicurando una graduazione del  contributo  che  tenga  conto  della
tipologia della prestazione tecnica  richiesta  al  professionista  e
dell'importo dei lavori; con i  medesimi  provvedimenti  puo'  essere
riconosciuto  un  contributo  aggiuntivo,  per  le  sole  indagini  o
prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento,  al
netto dell'IVA e  dei  versamenti  previdenziali.  6.  Per  le  opere
pubbliche, compresi i beni culturali di competenza  delle  diocesi  e
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' fissata  una
soglia  massima  di  assunzione  degli   incarichi,   tenendo   conto
dell'organizzazione    dimostrata    dai     professionisti     nella
qualificazione.  7.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione  privata
diversi da quelli previsti dall'art. 8, con i provvedimenti  adottati
ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i  criteri  finalizzati
ad   evitare   concentrazioni   di   incarichi   che   non    trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale»; 
  Visto l'art. 2-bis, comma  5,  del  decreto-legge  n.  148  del  16
ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, in forza del quale «I tecnici  professionisti  iscritti
agli ordini e collegi professionali e  nell'elenco  speciale  di  cui
all'art. 34 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,  abilitati  all'esercizio
della professione  relativamente  a  competenze  di  tipo  tecnico  e
strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della  compilazione
della scheda AeDES, di cui all'art. 8, comma 1, dello stesso decreto,
provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed  alla
presentazione della scheda AeDES, corredata  della  relativa  perizia
giurata e della documentazione prevista dalle ordinanze commissariali
adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  229  del  2016.
L'inosservanza del termine di  cui  al  precedente  periodo  o  delle
modalita' di redazione e presentazione della  scheda  AeDES  previste
dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del  2016,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  n.  229  del  2016,  determina  la  cancellazione   del
professionista  dall'elenco  speciale  di   cui   all'art.   34   del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del 2016, il mancato  riconoscimento  al  professionista
del  compenso  per  l'attivita'  svolta  e  l'inammissibilita'  della
domanda   di   contributo   previsto   dall'art.   8   del   medesimo
decreto-legge»; 
  Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della «Determinazione del contributo concedibile per  gli  interventi
immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che  hanno
subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016  e
successivi» e, in particolare, gli articoli 1 e 6; 
  Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante la  disciplina
della  «Delocalizzazione  immediata  e  temporanea  delle   attivita'
economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto,  26  e  30
ottobre 2016» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 5; 
  Vista l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni
concernenti i rilievi di agibilita'  post  sismica  conseguenti  agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle  Regioni  Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
  Vista l'ordinanza n. 12 del 9  gennaio  2017,  recante  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio
2017,  recante  «Misure  per  la  riparazione,  il  ripristino  e  la
ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e
per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei  territori
colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento  sismico  e
la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati
o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del  Commissario  straordinario  n.  34,  recante
«Approvazione  del  Protocollo   di   intesa   fra   il   Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione   nei   territori
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, la Guardia di finanza e il Corpo  nazionale  dei  Vigili
del fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle  perizie
giurate relative alle schede AeDES»; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla  previsione
dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge n.  148  del  16  ottobre
2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n.  172,
in particolare, nella parte in cui prevede che  il  mancato  rispetto
del termine  del  comma  5,  primo  periodo,  o  delle  modalita'  di
redazione e presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze
commissariali  adottate  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del 2016, determina la cancellazione del  professionista
dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189  del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,  il
mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attivita'
svolta e l'inammissibilita'  della  domanda  di  contributo  previsto
dall'art. 8 del medesimo decreto-legge; 
  Ritenuto opportuno procedere a regolare il procedimento di verifica
dei  presupposti   per   la   mancata   iscrizione,   sospensione   o
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 34  del  decreto-legge  189
del 2016, sia in relazione all'attivita' di  redazione  delle  schede
Aedes che in relazione alle altre  ipotesi  di  gestione  dell'elenco
speciale; 
  Visto   il   verbale   della   riunione   dell'8   febbraio    2018
dell'Osservatorio nazionale della ricostruzione post  sisma  2016  di
cui all'art.  4  del  Protocollo  di  intesa  sottoscritto  ai  sensi
dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  12  del  9  gennaio
2017; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  Presidenti  delle  Regioni  -  Vice
Commissari nelle  riunioni  della  cabina  di  coordinamento  del  13
febbraio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Procedimento di cancellazione dall'elenco speciale 
     di cui all'art. 34 del decreto-legge 189 del 2016 e s.m.i. 
 
  1.  Il  Commissario  straordinario  dispone  la  cancellazione  dei
professionisti iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art.  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.: 
    a) nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, dell'ordinanza  n.  12
del 9 gennaio 2017; 
    b) nel caso di inosservanza del termine e delle  prescrizioni  di
cui all'art. 2-bis, comma 5 del decreto-legge n. 148 del  16  ottobre
2017, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172. 
  2. Il Commissario straordinario, qualora verifichi  la  sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui al  comma  1,
provvede  a  dare  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   al
professionista interessato mediante comunicazione personale inviata a
mezzo posta elettronica certificata. 
  3. Nella comunicazione di cui al comma 2, sono indicate: 
    a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
    b) i motivi per i quali si ritiene di disporre  la  cancellazione
dall'elenco; 
    c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
  4. Il professionista  puo'  formulare  osservazioni,  eventualmente
corredate  da  documenti,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 
  5.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma  4,   il   Commissario
straordinario provvede a trasmettere la documentazione acquisita  nel
procedimento,   ivi   comprese   le   eventuali   osservazioni    del
professionista, all'Osservatorio nazionale della  ricostruzione  post
sisma 2016 di cui all'art.  4  del  «Protocollo  d'intesa  recante  i
criteri generali e  requisiti  minimi  per  l'iscrizione  nell'Elenco
speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2,
5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  schema  di  contratto
tipo, censimento dei danni  ed  istituzione  dell'Osservatorio  della
ricostruzione», approvato dall'art. 2  dell'ordinanza  n.  12  del  9
gennaio 2017. L'Osservatorio nazionale, entro il termine di  quindici
giorni dalla ricezione della documentazione, esprime  un  parere  non
vincolante  in  ordine  alla  sussistenza  dei  presupposti  per   la
cancellazione ai sensi del comma 1. 
  6. Acquisito il parere dell'Osservatorio o in  caso  di  decorrenza
del termine senza che lo stesso sia stato comunicato, il  Commissario
straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco ove ricorrano i
presupposti per l'adozione del  provvedimento  di  cui  al  comma  1,
indicando le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno
determinato   la   decisione    in    relazione    alle    risultanze
dell'istruttoria, indicando, altresi', le ragioni ostative al mancato
accoglimento   delle   osservazioni   eventualmente   formulate   dal
professionista all'Osservatorio. 
  7. Nel caso previsto dall'art. 6, comma f),  dell'ordinanza  n.  12
del  9  gennaio  2017,  il  Commissario  straordinario,  adottato  il
provvedimento  di  cui  al  comma   5,   provvede,   altresi',   alle
comunicazioni previste ai sensi di legge alle competenti Autorita'.