Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare: l'art. 1, comma 1, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis; l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le misure di cui al medesimo decreto-legge possono applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata; l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attivita' produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi; l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici; l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica; l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi; l'art. 13, commi 3 e 4, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione dei criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sugli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e gia' danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, ai fini dell'individuazione della procedura da seguire per il finanziamento degli interventi destinati a riparare tali danni ulteriori, nonche' le modalita' e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello pregresso e le modalita' di erogazione dei contributi aggiuntivi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entita' inferiore rispetto al danno gia' riportato dall'immobile ovvero questo sia stato gia' ammesso a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i lavori di ripristino dell'agibilita' sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore del citato art. 13; l'art. 13, comma 6, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' prevedere, valutate le necessita' connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili gia' danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009 e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'art. 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilita' indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumita', nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro; l'art. 13, comma 6-bis, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici gia' dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e che con il medesimo provvedimento sono altresi' definiti i criteri e le modalita' di erogazione delle dette risorse; l'art. 14, che disciplina le procedure per la ricostruzione pubblica; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», e in particolare: l'art. 1, il quale definisce l'ambito di applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del medesimo decreto legge, precisando tra l'altro che esse hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, come integrato dal successivo decreto 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009 (comma 2), e che gli interventi di cui al successivo art. 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (comma 3); l'art. 3, recante tra l'altro la disciplina del finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili a uso non abitativo; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare: l'art. 67-ter, recante la disciplina della gestione ordinaria della ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, che ha tra l'altro istituito due uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; l'art. 67-quinquies, che individua i territori comunali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel capo X-bis del medesimo decreto-legge e di tutte le misure adottate in relazione al sisma suindicato; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, e dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e in particolare l'art. 20, che detta la disciplina per gli interventi su edifici gia' danneggiati da precedenti eventi sismici; Vista l'intesa raggiunta tra l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e gli uffici speciali istituiti a norma dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, comunicata al Commissario straordinario con nota del 5 febbraio 2018 in relazione alle misure attuative dell'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, nella versione modificata dal decreto-legge n. 148 del 2017; Vista altresi' la nota dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo del 5 febbraio 2018 con la quale e' stato trasmesso l'elenco degli edifici pubblici gia' danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e che hanno subito un danno ulteriore a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i quali i maggiori costi imposti dai detti danni ulteriori possono essere finanziati con le risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016; Viste altresi' le note pervenute in data 21 febbraio 2018 dalle Regioni Marche e Umbria, con le quali sono stati comunicati i rispettivi fabbisogni ai fini dell'adozione di provvedimenti attuativi del comma 6 del citato art. 13 del decreto-legge n. 189/2016; Ritenuta la necessita', in conseguenza delle modifiche intervenute nella normativa primaria, di dettare nuovi criteri e nuove modalita' per il finanziamento degli interventi sugli edifici gia' danneggiati da precedenti eventi sismici e che, per effetto degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abbiano riportato danni ulteriori; Ritenuta altresi' la necessita' di prevedere il finanziamento degli interventi ulteriori da eseguire su taluni edifici pubblici ubicati nei comuni della Regione Abruzzo di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016, gia' danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 e che hanno riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Ritenuto, infine, sulla scorta di quanto rappresentato dalle regioni interessate, di dover adottare determinazioni atte a dare attuazione alle previsioni dei commi 6 (secondo periodo) e 6-bis dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, con le quali sono state stanziate ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione su edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche, gia' danneggiati a seguito delle crisi sismiche del 1997 e del 1998 (Umbria e Marche) e del 2009 (Umbria) e che hanno subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo 2018; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ricostruzione e riparazione da eseguire sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 189/2016») ricompresi nella Regione Abruzzo e gia' danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente sulla base dei criteri di cui al successivo art. 2. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli immobili privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e in quelli individuati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 39/2009»), ferme restando, per gli immobili siti fuori cratere, la necessita' di dimostrazione del nesso causale tra gli eventi sismici e i danni riportati come stabilito rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 e le modalita' di calcolo del contributo stabilite dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016. 3. Agli interventi di cui al presente capo, che abbiano a oggetto edifici ricompresi nelle perimetrazioni cui si e' proceduto ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, non si applica il divieto di cui all'art. 5, comma 4, della medesima ordinanza n. 25 del 2017.