Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, e in particolare: 
    l'art. 1, comma 1, il quale stabilisce che  le  disposizioni  del
medesimo decreto-legge sono volte a disciplinare gli  interventi  per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e  la
ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,
2 e 2-bis; 
    l'art. 1, comma 2, il quale prevede  che  le  misure  di  cui  al
medesimo decreto-legge possono applicarsi, altresi', in riferimento a
immobili distrutti  o  danneggiati  ubicati  in  altri  comuni  delle
regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2,
su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di  causalita'
diretto  tra  i  danni  ivi  verificatisi  e   gli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  comprovato  da  apposita
perizia asseverata; 
  l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il  Commissario
straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e  riparazione
degli immobili privati di cui al  titolo  II,  capo  I  del  medesimo
decreto,  sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice   commissari   di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli stessi; 
  l'art.  2,  comma  2,  il  quale   prevede   che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per  la
ricostruzione, fra l'altro,  curano  l'istruttoria  per  il  rilascio
delle  concessioni  di  contributi  e  tutti  gli  altri  adempimenti
relativi alla ricostruzione privata; 
  l'art. 5, comma 1, lettera a), n.  2),  il  quale  prevede  che  il
Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo
di ricostruzione e  ripristino  del  patrimonio  danneggiato,  e  fra
questi gli interventi  di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o
ricostruzione puntuale con adeguamento  sismico  delle  abitazioni  e
attivita' produttive danneggiate o  distrutte  che  presentano  danni
gravi; 
  l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede  che  ai  fini  del
riconoscimento dei contributi nell'ambito dei  territori  interessati
dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art.  2,  comma  2,  provvede  a  stabilire  i
parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi
parametrici; 
  l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il  Commissario
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art.
2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel  decreto  stesso,
provvede  all'erogazione  dei  contributi,  sulla  base   dei   danni
effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per
far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo  distrutti
o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
  l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entita' dei contributi che
possono essere previsti per gli  interventi  di  ricostruzione  o  di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati  dalla  crisi
sismica; 
  l'art.  12,  comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
  l'art. 13, commi 3 e 4, il quale demanda ad appositi  provvedimenti
del Commissario straordinario la definizione dei criteri tecnici  per
l'accertamento della prevalenza o meno dei  danni  ulteriori  causati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sugli
immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 ricompresi  nella  Regione
Abruzzo e gia' danneggiati per effetto dell'evento sismico del  2009,
ai  fini  dell'individuazione  della  procedura  da  seguire  per  il
finanziamento  degli  interventi  destinati  a  riparare  tali  danni
ulteriori, nonche' le modalita'  e  le  procedure  per  l'accesso  ai
contributi nelle ipotesi  in  cui  il  nuovo  danno  sia  di  entita'
prevalente rispetto a quello pregresso e le modalita'  di  erogazione
dei contributi aggiuntivi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia  di
entita' inferiore rispetto  al  danno  gia'  riportato  dall'immobile
ovvero questo sia stato  gia'  ammesso  a  contributo  ai  sensi  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e i lavori di ripristino  dell'agibilita'  sismica  non
siano stati ultimati alla data di entrata in vigore del  citato  art.
13; 
  l'art. 13, comma 6, il quale prevede che con provvedimento adottato
ai sensi dell'art. 2, comma  2,  il  Commissario  straordinario  puo'
prevedere, valutate le necessita' connesse al  processo  generale  di
ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine,  in  caso
di  insufficienza  delle  risorse,  di  provvedere   a   un   riparto
proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per
la ricostruzione agli immobili gia' danneggiati dagli eventi  sismici
del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009 e che  abbiano  riportato  danni
ulteriori per effetto degli  eventi  di  cui  all'art.  1,  anche  in
ipotesi diverse dalla determinazione di  un'inagibilita'  indotta  di
altri edifici ovvero di pericolo per  la  pubblica  incolumita',  nel
limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro; 
  l'art. 13, comma 6-bis, il  quale  prevede  che  con  provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 2,  comma  2,  possono  essere  destinate
risorse  nel  limite  di  3  milioni  di   euro,   a   valere   sulle
disponibilita' di cui all'art. 4, comma 2, per il finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici gia'
dichiarati parzialmente inagibili  a  seguito  degli  eventi  sismici
verificatisi  in  Umbria  nel  2009  e   successivamente   dichiarati
totalmente inagibili a seguito degli eventi  sismici  verificatisi  a
partire dal 24 agosto 2016, e che con il medesimo provvedimento  sono
altresi' definiti i criteri e le modalita' di erogazione delle  dette
risorse; 
  l'art.  14,  che  disciplina  le  procedure  per  la  ricostruzione
pubblica; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante  «Interventi
urgenti in favore delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici
nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile», e in particolare: 
  l'art.  1,  il  quale  definisce  l'ambito  di  applicazione  delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
necessarie per l'attuazione del medesimo  decreto  legge,  precisando
tra l'altro che esse hanno effetto esclusivamente con riferimento  al
territorio dei comuni interessati dagli eventi  sismici  verificatisi
nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei
dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal  Dipartimento
della protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC  uguale
o  superiore  al  sesto  grado,  identificati  con  il  decreto   del
commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009,  come  integrato  dal  successivo
decreto 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
173 del 28 luglio 2009 (comma 2), e che  gli  interventi  di  cui  al
successivo art. 3, comma 1,  ad  eccezione  di  quelli  di  cui  alla
lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei
territori dei comuni di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,  in
presenza di un nesso di causalita' diretto  tra  il  danno  subito  e
l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (comma 3); 
  l'art. 3, recante tra l'altro la disciplina del finanziamento degli
interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private  e
degli immobili a uso non abitativo; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare: 
  l'art. 67-ter, recante la disciplina della gestione ordinaria della
ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 6  aprile
2009, che ha  tra  l'altro  istituito  due  uffici  speciali  per  la
ricostruzione,  uno  competente  sulla  citta'  dell'Aquila   e   uno
competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui  comuni  fuori
cratere  per  gli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  l'art. 67-quinquies, che individua i territori comunali colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009 ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
contenute nel capo X-bis del medesimo decreto-legge  e  di  tutte  le
misure adottate in relazione al sisma suindicato; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15  aprile  2017,
modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, e dall'ordinanza n.  28
del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del  10
maggio 2017, con la  quale  sono  state  dettate  le  misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e in  particolare
l'art. 20, che detta la disciplina per gli interventi su edifici gia'
danneggiati da precedenti eventi sismici; 
  Vista  l'intesa   raggiunta   tra   l'ufficio   speciale   per   la
ricostruzione della Regione Abruzzo e gli uffici speciali istituiti a
norma dell'art. 67-ter del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,
comunicata al Commissario straordinario con nota del 5 febbraio  2018
in relazione alle misure attuative dell'art. 13 del decreto-legge  n.
189 del 2016, nella versione modificata dal decreto-legge n. 148  del
2017; 
  Vista altresi' la nota dell'ufficio speciale per  la  ricostruzione
della Regione Abruzzo del 5 febbraio  2018  con  la  quale  e'  stato
trasmesso l'elenco degli  edifici  pubblici  gia'  danneggiati  dagli
eventi sismici del 2009 e che hanno subito un danno ulteriore a causa
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,  per
i quali i maggiori costi imposti dai detti  danni  ulteriori  possono
essere finanziati con le risorse di cui all'art. 4 del  decreto-legge
n. 189/2016; 
  Viste altresi' le note pervenute in data  21  febbraio  2018  dalle
Regioni Marche e  Umbria,  con  le  quali  sono  stati  comunicati  i
rispettivi  fabbisogni  ai  fini   dell'adozione   di   provvedimenti
attuativi del comma  6  del  citato  art.  13  del  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Ritenuta la necessita', in conseguenza delle modifiche  intervenute
nella normativa primaria, di dettare nuovi criteri e nuove  modalita'
per il finanziamento degli interventi sugli edifici gia'  danneggiati
da  precedenti  eventi  sismici  e  che,  per  effetto  degli  eventi
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016  nelle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, abbiano riportato danni ulteriori; 
  Ritenuta altresi' la necessita' di prevedere il finanziamento degli
interventi ulteriori da eseguire su taluni edifici  pubblici  ubicati
nei comuni della Regione Abruzzo di cui all'art. 1 del  decreto-legge
n. 189/2016,  gia'  danneggiati  per  effetto  degli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 e che hanno riportato danni
ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016; 
  Ritenuto,  infine,  sulla  scorta  di  quanto  rappresentato  dalle
regioni interessate, di dover adottare  determinazioni  atte  a  dare
attuazione alle previsioni dei commi  6  (secondo  periodo)  e  6-bis
dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, con le quali  sono  state
stanziate ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi  di
ricostruzione e riparazione su edifici siti nelle  Regioni  Umbria  e
Marche, gia' danneggiati a seguito delle crisi sismiche  del  1997  e
del 1998 (Umbria e Marche) e del 2009 (Umbria)  e  che  hanno  subito
danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nelle  cabine  di
coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano  agli  interventi
di ricostruzione e riparazione  da  eseguire  sugli  edifici  privati
ubicati nei comuni di cui all'art. 1  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla  legge  15  dicembre
2016, n. 229,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  (d'ora
innanzi «decreto-legge n. 189/2016») ricompresi nella Regione Abruzzo
e gia' danneggiati per effetto degli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano  subito  un  danno
ulteriore prevalente sulla base dei criteri di cui al successivo art.
2. 
  2. Le disposizioni del presente  capo  si  applicano  a  tutti  gli
immobili  privati  ubicati  nei  comuni  di  cui   all'art.   1   del
decreto-legge n. 189/2016 e in quelli individuati a norma dell'art. 1
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  (d'ora  innanzi  «decreto-legge  n.  39/2009»),   ferme
restando, per gli immobili  siti  fuori  cratere,  la  necessita'  di
dimostrazione del nesso causale tra gli  eventi  sismici  e  i  danni
riportati come stabilito rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1  del
decreto-legge n. 189/2016 e dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge
n. 39/2009  e  le  modalita'  di  calcolo  del  contributo  stabilite
dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016. 
  3. Agli interventi di cui al presente capo, che abbiano  a  oggetto
edifici ricompresi nelle perimetrazioni cui si e' proceduto ai  sensi
dell'art. 11 del  decreto-legge  n.  189/2016  e  dell'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, non si applica il
divieto di cui all'art. 5, comma 4, della medesima  ordinanza  n.  25
del 2017.