IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ed,  in
particolare, gli artt. 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed  in  particolare  gli
artt. 16 e 17; 
  Viste la comunicazione e la  decisione  della  Commissione  europea
concernenti rispettivamente l'applicazione  delle  norme  dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa  per
la prestazione di  servizi  di  interesse  economico  generale  (GUUE
2012/C 8/02)  e  l'applicazione  delle  disposizioni  dell'art.  106,
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico, concessi a determinate  imprese  incaricate  della
gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Vista   la   comunicazione   della   Commissione   2017/C    194/01
«Orientamenti  interpretativi  relativi  al   regolamento   (CE)   n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di  servizio
pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio  pubblico  sui
collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni  del  regolamento
CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito  dal  regolamento  (CE)  n.
1008/2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n.
268 del 16 novembre 2017, recante imposizione di  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa  e  viceversa,  Elba
Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo -  Milano
Linate e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio  2018,  con  il
quale si modificano le premesse del decreto ministeriale n.  497  del
25 ottobre 2017 e  si  precisa  che  la  fonte  di  finanziamento  di
provenienza regionale  per  assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba e' la legge regionale n. 77 del 27  dicembre  2017,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte
prima del 27  dicembre  2017,  avente  ad  oggetto  «Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2018» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni  per  la  continuita'
territoriale dell'Isola d'Elba»; 
  Considerato  che  la  pubblicazione   della   comunicazione   della
Commissione a norma dell'art. 16, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  recante  norme
comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' - Oneri di
servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulle rotte Elba
Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze  e
viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e  della
comunicazione della Commissione ai  sensi  della  procedura  prevista
dall'art. 17, paragrafo 5, del  regolamento  (CE)  n.  1008/2008  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  recante  norme  comuni  per  la
prestazione di servizi aerei nella Comunita'  -  Bando  di  gara  per
l'esercizio di servizi aerei di linea in conformita' degli  oneri  di
servizio pubblico, sono state pubblicate in GUUE C/60 del 16 febbraio
2018; 
  Considerato che dalla data di pubblicazione di cui alla  precedente
premessa, ai sensi del reg. 1008/2008, art. 17, comma 4,  decorre  il
termine di sei mesi allo scadere del quale e'  possibile  avviare  la
nuova concessione del servizio; 
  Considerato che i sei mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione
scadrebbero in una data successiva al  1°  giugno  2018  fissato  per
l'entrata in vigore del nuovo regime impositivo; 
  Vista la nota prot. n. 113256 in data 27 febbraio 2018 con la quale
la Regione Toscana ha richiesto  di  posticipare  la  decorrenza  del
nuovo regime impositivo al 1° ottobre 2018 al fine  di  garantire  ai
vettori interessati adeguati tempi di mobilitazione e di  appropriata
informazione all'utenza; 
  Ritenuta condivisibile la richiesta della Regione Toscana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 3 del decreto ministeriale n. 497 del 25  ottobre  2017,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. Gli  oneri  di  servizio  pubblico  di  cui  all'art.  2
diventano obbligatori dal 1° ottobre 2018.».