IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 945 a 959 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, che disciplina l'autorizzazione  allo  stoccaggio  dei  prodotti
energetici presso depositi di terzi  e,  in  particolare,  l'art.  1,
comma 957, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite le  modalita'  attuative  dei  predetti
commi da 945 a  959  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione,  anche
telematiche, del flusso informativo  dei  dati  tra  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di
finanza; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni e, in particolare: 
    l'art. 8, comma 1, recante disposizioni relative al  destinatario
registrato; 
    l'art. 21, che sottopone ad  accisa  i  prodotti  energetici  ivi
considerati; 
    l'art.  23,  che  stabilisce,  tra  l'altro,  i  requisiti  e  le
condizioni per operare in regime di deposito fiscale; 
  Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito
dal predetto art. 1, comma 957, della predetta legge n. 205 del 2017,
attraverso l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 957; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di  attuazione
dell'art. 1, commi da 945 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
e, in particolare, le modalita' con  cui  i  soggetti  che  intendono
stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa,  presso  i
depositi di cui agli articoli 23  e  8,  comma  1,  del  testo  unico
approvato con il decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  di
seguito denominati, ai soli  fini  del  presente  decreto,  «depositi
ausiliari»,  di  cui  non  risultino  esercenti,  sono   identificati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  2. L'identificazione e' effettuata dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli esclusivamente per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente  decreto.  Restano  salve  le  disposizioni  contenute   nel
predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, di  seguito  denominato
TUA, con  particolare  riferimento  all'individuazione  dei  soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa e alla tenuta  delle  contabilita'
di deposito.