IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
Reg. (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre  2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   recante
modalita' di applicazione del Reg. (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici,   per   quanto   riguarda   la    produzione    biologica,
l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il  decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e  ricerca,  convertito
con modificazioni, dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128,  e,  in
particolare, l'art. 4, comma 5-quater; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche'
per il riordino della disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in  particolare,
l'art. 34, comma 1; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in  particolare,
l'art. 64, comma 5-bis che istituisce nello stato di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  il  Fondo
per le mense scolastiche biologiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali   di   concerto   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro  della  salute  n.
14771 del 18 dicembre 2017, che istituisce  l'elenco  delle  stazioni
appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio  di  mensa  scolastica
biologica; 
  Considerato che il piano d'azione per il  futuro  della  produzione
biologica nell'Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014,
tra le dieci azioni previste, colloca anche «Azione 4 -  Biologico  e
Green  Public  Procurement  -  stimolare  l'utilizzo   dei   prodotti
biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e
l'applicazione del metodo biologico anche nella  gestione  del  verde
delle aree pubbliche»; 
  Considerato che il comma 5-bis del suddetto decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche,
al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e  sostenibili
per l'ambiente con una dotazione di 4 milioni di euro per il  2017  e
10 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019 e 5 milioni di euro  a
decorrere dal 2020. 
  Considerato che il suddetto fondo e' destinato a ridurre i costi  a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a
realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 24 gennaio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano del Fondo per le mense scolastiche biologiche,  istituito  ai
sensi dell'art. 64, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, della legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Il Fondo e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari
del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare  iniziative
di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento  al
servizio di refezione.