IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017
(«decreto  cornice»  per  l'anno  finanziario   2018),   emanato   in
attuazione dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della
direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni  di  cui  al  decreto  ministeriale
sopraindicato; 
  Visto il decreto 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto  di  massima»),
che disciplina, in maniera  continuativa,  le  caratteristiche  e  la
modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta,
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398, ed ai sensi dei «decreti cornice»  emanati  di
anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale  sono
state apportate integrazioni agli  articoli  10  e  12  del  suddetto
decreto di massima; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  la   ripartizione   della
percentuale  spettante  nel  collocamento   supplementare,   prevista
dall'art. 12,  primo  comma,  del  decreto  di  massima,  cosi'  come
integrato dal decreto n. 108834, del 28 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Importo di diritto di ciascuno specialista 
 
  Il primo comma dell'art. 3 del decreto n. 108834, del  28  dicembre
2016 e' abrogato. Dopo il primo comma dell'art.  12  del  decreto  di
massima e' inserito il seguente: «Per i buoni del  Tesoro  poliennali
con vita residua superiore ai 10 anni,  nel  caso  in  cui  s'intenda
ricorrere alla facolta' d'incrementarne l'importo al 20 per cento, la
percentuale spettante nel collocamento supplementare, e'  determinata
con i criteri di cui al comma  precedente,  ciascuno  rispettivamente
per l'importo del 12,5 per cento e del 7,5 per cento».