IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  13,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1°
giugno 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; 
  Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota del 9 febbraio  2018,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
           determinazione dei compensi in sede giudiziale 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al terzo periodo le parole  «possono  essere  aumentati,  di
regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di  regola  sino
all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso  non
oltre il 50 per cento»; 
      2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola  fino  al
70 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «diminuzione  in  ogni
caso non oltre il 70 per cento»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Il  compenso
determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1  e'
di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento  quando  gli  atti
depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti  con  tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione  e,
in  particolare,  quando  esse   consentono   la   ricerca   testuale
all'interno  dell'atto  e  dei   documenti   allegati,   nonche'   la
navigazione all'interno dell'atto»; 
    c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento»  e  «5  per
cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento»  e  «10  per
cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a un massimo di trenta»; 
    d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura  non  superiore
al 30 per cento»; 
    e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di
giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al  Consiglio
di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio  e'
di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti  motivi
aggiunti.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e  13,
          comma 6, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense): 
              «Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense 
                (Omissis). 
                3. All'attuazione della presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
                (Omissis).» 
              «Art. 13. Conferimento dell'incarico e compenso. 
                (Omissis). 
                6. I  parametri  indicati  nel  decreto  emanato  dal
          Ministro della giustizia, su proposta  del  CNF,  ogni  due
          anni, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  si  applicano
          quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
          non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
          mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
          giudiziale dei compensi e nei casi in  cui  la  prestazione
          professionale  e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o   per
          prestazioni officiose previste dalla legge. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17. Regolamenti. 
                (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55  (Regolamento
          recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
          dei  compensi  per  la  professione   forense,   ai   sensi
          dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
          247), come modificato dal decreto qui pubblicato: 
              «Art. 4. Parametri generali per la  determinazione  dei
          compensi in sede giudiziale 
                1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene
          conto delle  caratteristiche,  dell'urgenza  e  del  pregio
          dell'attivita'  prestata,  dell'importanza,  della  natura,
          della  difficolta'  e   del   valore   dell'affare,   delle
          condizioni   soggettive   del   cliente,   dei    risultati
          conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni
          giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla  difficolta'
          dell'affare  si  tiene  particolare  conto  dei   contrasti
          giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto  della
          corrispondenza  che   risulta   essere   stato   necessario
          intrattenere con  il  cliente  e  con  altri  soggetti.  Il
          giudice tiene conto dei valori medi  di  cui  alle  tabelle
          allegate, che,  in  applicazione  dei  parametri  generali,
          possono essere aumentati di regola sino all'80  per  cento,
          ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non  oltre  il
          50 per cento. Per  la  fase  istruttoria  l'aumento  e'  di
          regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni  caso
          non oltre il 70 per cento. 
                1-bis.  Il  compenso  determinato  tenuto  conto  dei
          parametri  generali  di  cui  al  comma  1  e'  di   regola
          ulteriormente aumentato del 30 per cento  quando  gli  atti
          depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti  con
          tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione
          o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
          ricerca testuale  all'interno  dell'atto  e  dei  documenti
          allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto. 
                2.  Quando  in  una  causa  l'avvocato  assiste  piu'
          soggetti  aventi  la  stessa  posizione   processuale,   il
          compenso unico puo' di regola  essere  aumentato  per  ogni
          soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino
          a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni
          soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di  trenta.
          La disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica
          quando   piu'   cause   vengono   riunite,   dal    momento
          dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste
          un solo soggetto contro piu' soggetti. 
                3. Quando l'avvocato assiste ambedue  i  coniugi  nel
          procedimento per separazione consensuale e nel  divorzio  a
          istanza congiunta, il compenso e' liquidato di  regola  con
          una maggiorazione del 20 per  cento  su  quello  altrimenti
          liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto. 
                4.  Nell'ipotesi  in  cui,   ferma   l'identita'   di
          posizione processuale dei  vari  soggetti,  la  prestazione
          professionale nei confronti di questi non comporta  l'esame
          di specifiche e distinte questioni di fatto e  di  diritto,
          il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza  di  un
          solo soggetto e' ridotto in misura non superiore al 30  per
          cento. 
                5. Il compenso e' liquidato per fasi. Con riferimento
          alle    diverse    fasi    del    giudizio    si    intende
          esemplificativamente: 
                  a) per fase di studio della controversia: l'esame e
          lo studio degli atti a seguito della consultazione  con  il
          cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei  documenti
          e la conseguente relazione o parere, scritti oppure  orali,
          al cliente, precedenti la costituzione in giudizio; 
                  b) per fase introduttiva  del  giudizio:  gli  atti
          introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio,  e
          il relativo esame  incluso  quello  degli  allegati,  quali
          ricorsi, controricorsi, citazioni,  comparse,  chiamate  di
          terzo ed esame delle  relative  autorizzazioni  giudiziali,
          l'esame di provvedimenti  giudiziali  di  fissazione  della
          prima  udienza,  memorie  iniziali,  interventi,   istanze,
          impugnazioni,  le  relative  notificazioni,  l'esame  delle
          corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il  versamento
          del contributo unificato, le  rinnovazioni  o  riassunzioni
          della domanda, le  autentiche  di  firma  o  l'esame  della
          procura notarile,  la  formazione  del  fascicolo  e  della
          posizione   della   pratica   in   studio,   le   ulteriori
          consultazioni con il cliente; 
                  c) per fase istruttoria: le richieste di prova,  le
          memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle
          domande  o   dei   motivi   d'impugnazione,   eccezioni   e
          conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle  altre
          parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel  corso
          e  in  funzione  dell'istruzione,  gli  adempimenti  o   le
          prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti  giudiziali,
          le  partecipazioni  e  assistenze  relative  ad   attivita'
          istruttorie, gli atti necessari  per  la  formazione  della
          prova  o  del  mezzo  istruttorio  anche  quando   disposto
          d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,  l'esame
          delle corrispondenti attivita' e designazioni  delle  altre
          parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti  d'ufficio  o
          delle altre parti, la notificazione delle domande  nuove  o
          di altri atti nel corso del  giudizio  compresi  quelli  al
          contumace, le relative richieste di copie  al  cancelliere,
          le istanze al giudice in qualsiasi forma, le  dichiarazioni
          rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale,
          le intimazioni dei testimoni, comprese le  notificazioni  e
          l'esame delle  relative  relate,  i  procedimenti  comunque
          incidentali comprese le querele di falso e quelli  inerenti
          alla verificazione delle  scritture  private.  Al  fine  di
          valutare il grado di complessita' della fase  rilevano,  in
          particolare, le plurime memorie  per  parte,  necessarie  o
          autorizzate  dal  giudice,  comunque  denominate   ma   non
          meramente  illustrative,  ovvero   le   plurime   richieste
          istruttorie ammesse per ciascuna parte e le  plurime  prove
          assunte per ciascuna parte. La fase rileva  ai  fini  della
          liquidazione del compenso quando effettivamente svolta; 
                  d) per  fase  decisionale:  le  precisazioni  delle
          conclusioni e l'esame  di  quelle  delle  altre  parti,  le
          memorie, illustrative o  conclusionali  anche  in  replica,
          compreso il loro deposito ed esame, la  discussione  orale,
          sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note
          illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione  e  il
          deposito delle note spese, l'esame  e  la  registrazione  o
          pubblicazione del provvedimento  conclusivo  del  giudizio,
          comprese le richieste di copie al  cancelliere,  il  ritiro
          del  fascicolo,  l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale  del
          provvedimento  conclusivo   stesso;   il   giudice,   nella
          liquidazione della fase, tiene  conto,  in  ogni  caso,  di
          tutte le attivita' successive  alla  decisione  e  che  non
          rientrano, in particolare, nella fase di cui  alla  lettera
          e); 
                  e)  per  fase  di   studio   e   introduttiva   del
          procedimento esecutivo: la disamina del  titolo  esecutivo,
          la  notificazione  dello  stesso  unitamente  al  precetto,
          l'esame delle relative relate, il  pignoramento  e  l'esame
          del  relativo  verbale,  le  iscrizioni,   trascrizioni   e
          annotazioni,   gli   atti   d'intervento,   le    ispezioni
          ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti; 
                  f)  per  fase  istruttoria  e  di  trattazione  del
          procedimento esecutivo:  ogni  attivita'  del  procedimento
          stesso non compresa nella lettera e), quali  le  assistenze
          all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 
                6.  Nell'ipotesi  di   conciliazione   giudiziale   o
          transazione  della  controversia,   la   liquidazione   del
          compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a
          quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo
          quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta. 
                7. Costituisce elemento di valutazione  negativa,  in
          sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di
          condotte abusive tali  da  ostacolare  la  definizione  dei
          procedimenti in tempi ragionevoli. 
                8. Il compenso da liquidare giudizialmente  a  carico
          del soccombente costituito puo' essere aumentato fino a  un
          terzo rispetto a quello altrimenti  liquidabile  quando  le
          difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente
          fondate. 
                9. Nel caso di responsabilita' processuale  ai  sensi
          dell'articolo 96 del codice di  procedura  civile,  ovvero,
          comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita'  o
          improcedibilita'  della   domanda,   il   compenso   dovuto
          all'avvocato del soccombente  e'  ridotto,  ove  concorrano
          gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate  nella
          motivazione, del 50 per cento rispetto a quello  altrimenti
          liquidabile. 
                10. Nel caso di controversie  a  norma  dell'articolo
          140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,
          il compenso puo' essere aumentato fino al triplo rispetto a
          quello altrimenti liquidabile. 
                10-bis. Nel caso  di  giudizi  innanzi  al  Tribunale
          amministrativo  regionale  e  al  Consiglio  di  Stato   il
          compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di
          regola aumentato sino al 50 per cento quando sono  proposti
          motivi aggiunti.».