IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
concernente l'imposta municipale propria (IMU); 
  Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n.  201  del  2011,  il
quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU  e'  costituita  dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3,  5
e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504  del  1992,
il quale disciplina  i  criteri  di  determinazione  del  valore  dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale  D,  non  iscritti  in
catasto,   interamente   posseduti   da   imprese   e   distintamente
contabilizzati; 
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147,  che
ha istituito, a decorrere dall'anno 2014,  l'Imposta  unica  comunale
(IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e  di  una
componente riferita ai servizi, che si articola  nel  Tributo  per  i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a  norma
del quale la base  imponibile  della  TASI  e'  quella  prevista  per
l'applicazione dell'IMU; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
ai fini dell'applicazione dell'IMU e della  TASI  dovuti  per  l'anno
2018; 
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati 
                         a valore contabile 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta  municipale  propria
(IMU) e del Tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI)  dovuti  per
l'anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati  di  cui
all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, i coefficienti di aggiornamento sono  stabiliti  nelle  seguenti
misure: 
    per l'anno 2018 = 1,01; 
    per l'anno 2017 = 1,01; 
    per l'anno 2016 = 1,01; 
    per l'anno 2015 = 1,02; 
    per l'anno 2014 = 1,02; 
    per l'anno 2013 = 1,02; 
    per l'anno 2012 = 1,05; 
    per l'anno 2011 = 1,08; 
    per l'anno 2010 = 1,09; 
    per l'anno 2009 = 1,10; 
    per l'anno 2008 = 1,15; 
    per l'anno 2007 = 1,19; 
    per l'anno 2006 = 1,22; 
    per l'anno 2005 = 1,26; 
    per l'anno 2004 = 1,33; 
    per l'anno 2003 = 1,37; 
    per l'anno 2002 = 1,42; 
    per l'anno 2001 = 1,46; 
    per l'anno 2000 = 1,51; 
    per l'anno 1999 = 1,53; 
    per l'anno 1998 = 1,55; 
    per l'anno 1997 = 1,59; 
    per l'anno 1996 = 1,64; 
    per l'anno 1995 = 1,69; 
    per l'anno 1994 = 1,74; 
    per l'anno 1993 = 1,78; 
    per l'anno 1992 = 1,79; 
    per l'anno 1991 = 1,83; 
    per l'anno 1990 = 1,91; 
    per l'anno 1989 = 2,00; 
    per l'anno 1988 = 2,09; 
    per l'anno 1987 = 2,26; 
    per l'anno 1986 = 2,44; 
    per l'anno 1985 = 2,61; 
    per l'anno 1984 = 2,79; 
    per l'anno 1983 = 2,96; 
    per l'anno 1982 e 
    anni precedenti = 3,13. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 aprile 2018 
 
                                  Il direttore generale delle finanze 
                                              Lapecorella