Estratto determina AAM/A.I.C. n. 39 dell'11 aprile 2018 
 
    Procedura europea n. PT/H/1730/001/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  AMOROLFINA
BLUEFISH,  nelle  forme  e  confezioni,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Bluefish Pharmaceuticals AB. 
    Confezioni: 
      «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in HDPE da 2,5  ml  -
A.I.C. n. 045767011 (in base 10) (in base 32); 
      «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in HDPE  da  5  ml  -
A.I.C. n. 045767023 (in base 10) (in base 32). 
    Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: amorolfina; 
      eccipienti: 
        copolimero dell'ammonio metacrilato (tipo A); 
        alcool etilico anidro; 
        etile acetato; 
        n-Butile acetato; 
        triacetina. 
    Produttori del principio attivo: 
      Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co. Ltd., No. 100 Waisha  Branch
Rd., Jiaojiang Taizhou Zhejiang, 318000 Cina; 
      Olon S.p.A.  (Sifavitor  s.r.l),  via  livelli  n.  1  -  26852
Casaletto Lodigiano, fraz. Mairano (Lodi), Italia. 
    Produttore del prodotto finito: Chanelle  Medical  Loughrea,  Co.
Galway Irlanda. 
    Confezionamento primario e secondario: Chanelle Medical Loughrea,
Co. Galway Irlanda. 
    Controllo di qualita':  Chanelle  Medical  Loughrea,  Co.  Galway
Irlanda. 
    Rilascio  dei  lotti:  Chanelle  Medical  Loughrea,  Co.   Galway
Irlanda. 
    Indicazioni terapeutiche:  trattamento  delle  onicomicosi  senza
coinvolgimento della matrice ungueale causate da dermatofiti, lieviti
e muffe. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:  SOP -  Medicinale   non
soggetto a prescrizione medica ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.