Estratto determina n. 586/2018 del 10 aprile 2018 
 
    Medicinale: IXILANIA. 
    Titolare A.I.C.: FB Health S.p.a., via Piceno Aprutina  n.  47  -
63100 Ascoli Piceno. 
    Confezioni: 
      «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato  -  14  capsule»  -
A.I.C. n. 038506073 (in base 10); 
      «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato -  10  capsule»  -
A.I.C. n. 038506085 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: venlafaxina; 
      eccipienti: 
      «Ixilania» 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato: 
        cellulosa   microcristallina,   povidone,    talco,    silice
colloidale  anidra,  magnesio  stearato,  etilcellulosa,  copovidone,
ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro  rosso  (E172),  titanio
diossido (E171) e gelatina; 
      «Ixilania» 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato: 
        cellulosa   microcristallina,   povidone,    talco,    silice
colloidale anidra, magnesio stearato, etilcellulosa, copovidone,  blu
brillante  (E133),  rosso  allura  (E129),  giallo  tramonto  (E110),
biossido di titanio (E171) e gelatina. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento degli episodi di depressione maggiore; 
      prevenzione  delle  ricorrenze  degli  episodi  di  depressione
maggiore; 
      trattamento del disturbo d'ansia generalizzato; 
      trattamento del disturbo d'ansia sociale; 
      trattamento del disturbo da panico, con o senza agorafobia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «75 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato  -  14  capsule»;
A.I.C. n. 038506073 (in base 10);  classe  di  rimborsabilita':  «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): €  3,54;  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): € 6,64; 
      «150 mg capsule rigide a  rilascio  prolungato -  10  capsule»;
A.I.C. n. 038506085 (in base 10);  classe  di  rimborsabilita':  «A»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): €  5,08;  prezzo  al  pubblico  (IVA
inclusa): € 9,52. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Ixilania» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione  medica
(RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.