IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  ottobre  2003,
n. 340, recante la «Disciplina per la  sicurezza  degli  impianti  di
distribuzione  stradale   di   gas   di   petrolio   liquefatto   per
autotrazione» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante la «Semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49,  comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122»  e  successive
modificazioni. 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 13 maggio 2002, recante «Recepimento della  direttiva  2001/56/CE
del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al riscaldamento dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,  che
modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la  direttiva
78/548/CEE del  Consiglio»  e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  125  del  30
maggio 2002; 
  Ritenuto di dover aggiornare ed integrare, in relazione  ad  alcune
innovazioni tecnologiche intervenute ed  alle  conseguenti  modifiche
della normativa di riferimento, la vigente normativa  in  materia  di
sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas
di  petrolio  liquefatto  per  autotrazione,   con   riferimento   al
rifornimento dei veicoli provvisti di un  sistema  di  riscaldamento,
alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei trasporti  del
13 maggio 2002; 
  Atteso che l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
340 del 2003 prevede che, con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive,  possano  essere
aggiornate le norme di sicurezza  antincendio  per  gli  impianti  di
distribuzione  stradale   di   gas   di   petrolio   liquefatto   per
autotrazione. 
  Ritenuto  di  acquisire  anche  il  concerto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazioni alla regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  gli
  impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. 
 
  1. All'allegato A del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. E' ammesso il  rifornimento
dei  serbatoi  inamovibili  di  GPL  conformi  insieme  ai   relativi
accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei
sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento
UNECE  122.  E',  altresi',  ammesso  il  rifornimento  dei  serbatoi
inamovibili  di  GPL  conformi  insieme  ai  relativi  accessori   al
regolamento UNECE  67  installati  per  l'alimentazione  dei  sistemi
diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in  circolazione  prima
dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122.  Prima
dell'effettuazione  del  rifornimento,  il  personale  addetto   agli
impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto  per
autotrazione verifica l'ammissibilita' del rifornimento dei  serbatoi
inamovibili  di  GPL  di  cui  sopra  sulla  base  delle  indicazioni
contenute nella carta di circolazione del veicolo.»; 
    b) al titolo IV, punto 18 - Generalita',  al  comma  2,  dopo  le
parole  «dell'utente.»,  sono   aggiunte   le   seguenti:   «Per   il
rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui  al  punto  15.3,
comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo  sia
in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati  al
citato punto 15.3, comma 3-bis»; 
    c) al titolo IV, punto 18 - Generalita',  al  comma  3,  dopo  le
parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «,  ad  esclusione
dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis,».